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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11816/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, ex direttore di supermercato presso il punto vendita ceduto, ha impugnato la cessione del ramo di azienda (dal cedente PAM alla cessionaria La Grande Mela s.r.l., gennaio 2019) chiedendo che fosse accertata la perdurante esistenza del rapporto di lavoro. La doglianza verteva principalmente sull'illegittimità/inefficacia della successione ex art. 2112 c.c. per violazione degli obblighi di informazione e consultazione ex art. 47 legge n. 428/1990 (e direttiva 2001/23/CE) e per la mancata conservazione dell'autonomia funzionale del ramo ceduto (mancato subentro nei contratti di fornitura, radicale compressione del personale, centralizzazione di funzioni).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (1) gli obblighi di informazione e consultazione previsti dall'art. 47 della legge n. 428/1990 sono finalizzati alla tutela collettiva esercitabile dalle organizzazioni sindacali e non attribuiscono al singolo lavoratore legittimazione ad ottenere l'invalidità della cessione; la loro violazione può essere contestata dalle organizzazioni sindacali come condotta antisindacale ex art. 28 l.300/1970 ma non determina di per sé l'inefficacia dell'atto traslativo rispetto alla posizione dei singoli lavoratori; (2) la disciplina nazionale è interpretabile in conformità alla direttiva 2001/23/CE che distingue i diritti dei lavoratori (mantenimento dei diritti, art. 2112 c.c.) dai diritti dei rappresentanti sindacali (informazione/consultazione); (3) il punto vendita trasferito costituiva un ramo d'azienda dotato di autonomia funzionale perché sono stati trasferiti i locali, arredi, attrezzature, utenze, autorizzazioni e licenze necessari all'attività commerciale e ciò, nel complesso, attesta la conservazione dell'identità dell'entità economica. Conseguenza pratica: la successione è stata considerata efficace e il ricorso del lavoratore è stato respinto; il ricorrente condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    Norma che tutela il mantenimento del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda; la Corte ha applicato i principi di identificazione del trasferimento (conservazione dell'identità dell'entità economica) per valutare se sia operato il trasferimento dei diritti del lavoratore.

  • art. 47 legge n. 428/1990

    Imponendo obblighi di informazione e consultazione in caso di cessione di azienda, l'art. 47 è volto a tutelare l'azione collettiva dei sindacati; la Corte ha ritenuto che la sua violazione costituisca fattispecie antisindacale rimessa alle organizzazioni sindacali (art. 28 l.300/1970) e non dia al singolo lavoratore un diritto di ottenere nullità o inefficacia della cessione.

  • direttiva 2001/23/CE (art. 7 e art. 9)

    La direttiva distingue il capo II (mantenimento dei diritti dei lavoratori) dai diritti di informazione/consultazione rivolti ai rappresentanti dei lavoratori (capo III). L'art. 9 richiede misure giurisdizionali per chi ritenga lesi diritti derivanti dalla direttiva; la Corte ha ritenuto che la normativa italiana sia compatibile con la direttiva e che la tutela della consultazione sia indirizzata ai rappresentanti sindacali.

  • art. 28 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Prevista come tutela contro la violazione degli obblighi di informazione/consultazione: la violazione può configurare condotta antisindacale e quindi essere impugnata dalle organizzazioni sindacali tramite gli strumenti dell'art. 28.

  • art. 5 comma 3 legge n. 223/1991

    Richiamata dalla Corte per distinguere la disciplina dei licenziamenti collettivi (dove la procedura può rendere inefficace l'atto) dalla procedura di informazione/consultazione prevista per le cessioni, che non prevede l'automatica nullità della cessione.

  • artt. 1175 e 1375 cod. civ.

    Richiamati in relazione ai principi di correttezza e buona fede: la Corte ha precisato che tali principi non generano autonomamente obbligazioni tali da invalidare la cessione rispetto ai singoli lavoratori.

  • art. 32 d.lgs. n. 276/2003

    Riferimento normativo richiamato per la disciplina sul trasferimento di ramo d'azienda e per la nozione di autonomia funzionale, richiamata dalla giurisprudenza come criterio essenziale per l'applicazione dell'art. 2112.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato in ordine agli oneri processuali e contributivi: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La procedura di informazione e consultazione prevista dall'art. 47 della legge n. 428/1990 tutela prioritariamente le organizzazioni sindacali; la sua violazione può integrare condotta antisindacale impugnabile ai sensi dell'art. 28 l.300/1970, ma non costituisce di per sé causa di nullità o inesistenza della cessione nei confronti dei singoli lavoratori.
  • La direttiva 2001/23/CE distingue chiaramente i diritti dei lavoratori (mantenimento dei diritti e trasferimento del rapporto ex art. 2112 c.c.) dai diritti dei rappresentanti dei lavoratori in tema di informazione e consultazione: l'ordinamento interno può quindi prevedere rimedi specifici per i sindacati senza attribuire ai singoli lavoratori la stessa legittimazione ad ottenere l'annullamento della cessione.
  • Per qualificare una operazione come trasferimento di ramo d'azienda rileva l'autonomia funzionale dell'entità trasferita: la valutazione è complessiva e tiene conto di elementi quali locali, beni, attrezzature, licenze, clientela, riassunzione del personale e continuità dell'attività; nessun singolo elemento è decisivo da solo.
  • La mancata cessione di taluni contratti (es. contratti di fornitura) o la centralizzazione di servizi non escludono necessariamente il trasferimento di un ramo d'azienda se, nel complesso, l'entità trasferita conserva la capacità di offrire il servizio o svolgere la funzione cui era destinata.
  • Se si contesta la violazione della procedura di informazione/consultazione, il rimedio tipico è l'azione sindacale per antisindacalità; il singolo lavoratore, per ottenere il riconoscimento dell'inefficacia della cessione rispetto al suo rapporto, deve invece dimostrare che l'entità trasferita non conservava l'identità economica sufficiente ai sensi dell'art. 2112 c.c.
  • In sede di verifica giudiziale della qualificazione come ramo d'azienda, il giudice valuta l'insieme degli elementi fattuali e organizzativi: è quindi essenziale documentare circostanze concrete (beni trasferiti, clienti, personale riassunto, autorizzazioni) per sostenere la permanenza o la perdita dell'identità dell'entità economica.

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