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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11865/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia in materia di lavoro a tempo parziale verticale e determinazione del periodo di comporto. Il lavoratore era stato licenziato per presunto superamento del periodo di conservazione del posto per malattia. La questione principale era se il periodo di comporto dovesse essere riproporzionato in ragione della ridotta entita della prestazione lavorativa (part time verticale 67%) o, in assenza di specifica previsione collettiva, dovesse rimanere integralmente di 12 mesi nell’ambito dei 36 mesi previsti dal CCNL.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Trenitalia, confermando la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e aveva disposto la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento (pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione con accessori e contributi). La Cassazione ha chiarito che l'art. 7, secondo comma, d.lgs. 81/2015 prevede la regola generale del riproporzionamento dei trattamenti in ragione della ridotta prestazione, ma al secondo periodo autorizza specificamente la contrattazione collettiva a modulare la durata del periodo di conservazione del posto in relazione all'articolazione dell'orario. In assenza di una previsione collettiva che moduli il comporto per il part time verticale, la durata del periodo di comporto non puo essere riproporzionata. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, liquidando le spese di giudizio a carico della societa con indicazione dell'importo di 200,00 euro per esborsi e 5.000,00 euro per compensi professionali oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

    La Corte interpreta il primo periodo come regola generale di riproporzionamento dei trattamenti per il lavoratore a tempo parziale. Il secondo periodo, pero, consente alla contrattazione collettiva di modulare la durata del periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro. In assenza di tale modulazione collettiva, la norma non autorizza la riproporzionamento automatico del comporto.

  • D.Lgs. 23 marzo 2000, n. 61

    Richiamata per confronto storico-sistematico: la previgente disciplina distingueva chiaramente tra trattamenti non riducibili e trattamenti riproporzionabili con possibilita di intervento collettivo. Serve a mostrare la continuita di principi e la necessita di mediazione collettiva per modulare istituti quali il comporto.

  • CCNL Mobilita/Area Attivita Ferroviarie 16 dicembre 2016

    L'art. 31 fissa il comporto a 12 mesi nell'arco di 36 mesi ma non contiene riferimenti al part time; l'art. 20 afferma il criterio della proporzionalita per i trattamenti economici e normativi e rinvia al d.lgs. 81/2015 per quanto non disciplinato. La Corte rileva che l'assenza di una disposizione collettiva espressa che modulassi il comporto impedisce il riproporzionamento.

  • Direttiva 97/81/CE (accordo quadro sul lavoro a tempo parziale)

    Richiamata come quadro europeo di riferimento che impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e pieno; la giurisprudenza della Corte di Giustizia aiuta a definire i limiti delle possibili riduzioni delle condizioni di impiego in relazione alla quantita della prestazione.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE

    Causa C-313/2002 Wippel; Causa C-841/19 Fogasa

    Casi citati per specificare il principio di non discriminazione e i criteri che giustificano riduzioni proporzionate delle condizioni di impiego strettamente correlate alla quantita della prestazione. Utili per interpretare correttamente l'art. 7 d.lgs. 81/2015.

  • Cassazione civile (giurisprudenza nazionale richiamata)

    Cass. 30 dicembre 2009 n. 17792; Cass. 22 settembre 2017 n. 22925

    Giudicati precedenti richiamati per la lettura interpretativa del riproporzionamento e della distinzione tra part time orizzontale e verticale, nonche per il criterio di distribuzione paritaria degli oneri tra parti e per il principio che solo la contrattazione collettiva puo modulare taluni istituti 'non riducibili' senza ledere la tutela del lavoratore.

Massime di principio

  • Per il lavoratore a tempo parziale verticale, la durata del periodo di comporto non puo essere automaticamente riproporzionata in base alla minore entita della prestazione se non esiste una specifica previsione del contratto collettivo che moduli tale durata ai sensi dell'art. 7, secondo comma, secondo periodo, d.lgs. 81/2015.
  • Prima di procedere a licenziamenti per presunto superamento del comporto, il datore di lavoro deve verificare attentamente il testo del CCNL applicabile e gli eventuali contratti aziendali o territoriali che possano prevedere una modulazione del comporto per il part time verticale.
  • La pattuizione individuale non puo derogare alla regola legale che riserva alla contrattazione collettiva la possibilita di modulare istituti non automaticamente riproporzionabili; dunque una clausola individuale di riproporzionamento non e efficace se contrastante con la disciplina collettiva o legale.
  • In assenza di disciplina collettiva specifica il lavoratore in part time verticale puo pretendere il normale computo del comporto (es. 12 mesi nell'arco di 36) e il datore corre il rischio di reintegrazione e risarcimento in caso di licenziamento dichiarato illegittimo.
  • Nella pratica occorre: 1) verificare il CCNL applicabile e qualsiasi accordo collettivo integrativo; 2) controllare le notifiche/istruzioni sindacali o interpretative aziendali formalmente concordate; 3) calcolare con precisione le assenze, valutando eventuali periodi di aspettativa o altri sospensioni che incidono sul computo del periodo di riferimento; 4) in caso di dubbio, favorire misure conservative (es. accordi collettivi espliciti o consultazione sindacale) prima di procedere al licenziamento per superamento del comporto.

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