Cassazione Civile, Sentenza n. 11866/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento e il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori (Area Quadri) sino alla data di formale inquadramento (1.7.1999), il risarcimento del danno da demansionamento e, in subordine, un'indennità per ingiustificato arricchimento. In cassazione ha contestato l'errata valutazione, da parte della Corte d'appello, della prova documentale e testimoniale (in particolare la relazione del Primo dirigente amministrativo Caiati) circa lo svolgimento continuativo e per lungo periodo di mansioni di livello superiore; ha censurato la decisione sulla prescrizione dei crediti, sostenendo che il dies a quo dovesse essere individuato nel primo atto formale di assegnazione (luglio 1999) e che alcune lettere/alte comunicazioni fossero idonee ad interrompere la prescrizione; ha dedotto violazioni di norme costituzionali e codicistiche relative alla tutela del lavoratore e alla responsabilità del datore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto il gravame di ANAS e respinto le domande del ricorrente sia in ordine alle differenze retributive per mansioni superiori, sia al risarcimento per dequalificazione e all'ingiustificato arricchimento. La Corte ha ritenuto che le censure in gran parte riguardassero la valutazione delle prove di merito (competenza del giudice di merito) e fossero inammissibili alla stregua del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5; ha altresì confermato che, quanto alla prescrizione, gli atti invocati non erano idonei di per sé ad interrompere il decorso prescrizionale salvo valutazione di fatto del giudice di merito. Ha altresì chiarito che, in caso di rapporto con natura pubblicistica o trasformato nel tempo, rilevano principi amministrativi sulla formale attribuzione degli incarichi nel pubblico impiego. In conclusione il ricorso è stato rigettato e niente è stato riconosciuto al ricorrente; nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7
Richiamato come criterio per il riparto di giurisdizione nelle domande di riconoscimento di mansioni superiori; utilizzato in relazione alla pronuncia delle Sezioni Unite per la definizione della competenza
legge n. 190 del 1985, art. 2
Invocata dal ricorrente per la tutela del lavoro; la Corte ha ritenuto le doglianze riconducibili alla valutazione di prova di merito e non a una specifica questione di diritto applicabile in cassazione
CCNL (1994-1997 e 1998-2001), artt. 67, 68, 69
art. 67 CCNL 1994-1997; artt. 68 e 69 CCNL 1994-1997; art. 69 CCNL 1998-2001
Le disposizioni contrattuali sono state utilizzate per definire i requisiti oggettivi delle mansioni di Area Quadri; la Corte d'appello ha ritenuto che gli elementi probatori non dimostrassero lo svolgimento delle specifiche attività e responsabilità previste dal CCNL, quindi escluso il riconoscimento delle mansioni superiori
cod. civ., art. 2935
Norma sulla prescrizione dei diritti; la Corte ha richiamato i principi secondo cui per interrompere la prescrizione è necessario un atto che manifesti chiaramente la pretesa e l'intimazione di adempimento, lasciando la valutazione di tale requisito al giudice di merito
cod. civ., art. 2938
Richiamato nella censura sul tema della prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di falsa applicazione sollevata dal ricorrente, ribadendo la necessità di valutazione di fatto sulla efficacia interruttiva degli atti
cod. proc. civ., art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
La Corte ha applicato il nuovo regime di ammissibilità dei motivi di cassazione: molte censure erano inammissibili perché richiedevano una rivalutazione del fatto e della prova (competenza del giudice di merito) e non una specifica errata interpretazione o applicazione della norma
Costituzione, artt. 2 e 32; cod. civ. artt. 2059 e 2087
art. 2 e art. 32 Cost.; artt. 2059, 2087 cod. civ.
Richiamati dal ricorrente per dedurre responsabilità e danno da dequalificazione; la Corte ha ritenuto che, anche se invocate, la questione attiene alla prova del danno e della dequalificazione, e non a una specifica questione di diritto rivedibile in cassazione
cod. proc. civ., art. 394
Richiamato in relazione agli effetti della cassazione con rinvio: le domande e le eccezioni già proposte restano efficaci e il giudice di rinvio deve esaminare ex novo i fatti e le eccezioni, indipendentemente dalla contumacia
cod. proc. civ., art. 370
Richiamato in relazione alla costituzione dell'intimato in cassazione; ANAS si era costituita ai fini dell'udienza ma non ha svolto attività difensive, e la Corte ha rilevato l'assenza di controricorso superfluo ai fini della decisione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi della norma
Massime di principio
- La prova dello svolgimento di mansioni superiori è valutazione di merito: la Cassazione non riesamina i fatti e la valutazione delle prove, salvo errori giuridici manifesti nell'applicazione della norma.
- Per interrompere la prescrizione dei crediti di lavoro un atto deve indicare chiaramente il soggetto obbligato, la pretesa e contenere una richiesta o intimazione di adempimento; la valutazione della idoneità dell'atto è rimessa al giudice di merito.
- Nel pubblico impiego (o in enti con natura pubblicistica o trasformata) il riconoscimento retributivo di mansioni superiori spesso richiede un atto formale, legittimo e dall'organo competente; il mero svolgimento di fatto può non essere sufficiente in assenza di formale attribuzione, specie se la disciplina amministrativa lo richiede.
- Le censure in cassazione devono configurare un errore di diritto o una violazione della norma interpretata; le critiche meramente valutative circa la prova sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
- In caso di cassazione con rinvio, le domande e le eccezioni già proposte restano efficaci: la contumacia della parte nel giudizio di rinvio non estingue le eccezioni precedentemente sollevate che il giudice dovrà esaminare.
- Il lavoratore che invoca mansioni superiori ha l'onere di fornire prova puntuale e coerente (documenti, atti formali, testimonianze) che dimostri le specifiche responsabilità e autonomìe previste dal contratto collettivo applicabile.
- Gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) sul bisogno di un atto formale per l'attribuzione di incarichi nel pubblico impiego non sono automaticamente trasferibili al settore privato; va valutata la natura giuridica dell'ente e la disciplina applicabile al rapporto
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