Cassazione Penale, Ordinanza n. 36246/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo rispetto alla motivazione della Corte di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso dedotto in relazione alla non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., censurando la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva escluso l'applicabilità dell'istituto in relazione a un episodio di evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la Corte territoriale aveva ritenuto non oggettivamente tenue il fatto per le modalità dell'allontanamento, valorizzando la particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà della condotta e la pericolosità dell'imputato, ritenuto recidivo. Il ricorso è stato ritenuto generico perché non si confrontava in modo puntuale con tale motivazione e mirava sostanzialmente a una diversa ricostruzione dei motivi dell'evasione, non rivalutabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta, la particolare intensità del dolo e la pericolosità dell'imputato rendano il fatto non oggettivamente tenue.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura il diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura dei fatti.
- La valutazione sulla esclusione della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo se presenta evidenti vizi logici o mancanza di motivazione; non è consentita una autonoma rivalutazione del merito.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. possono assumere rilievo, per escludere la non punibilità, le modalità concrete della condotta, l'arbitrarietà dell'azione, la particolare intensità del dolo e la pericolosità desumibile anche dalla condizione di recidivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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