Cassazione Penale, Sentenza n. 41591/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la convalida del provvedimento del Questore notificato il 29/11/2022 alle ore 12:30, deducendo che la convalida disposta dal GIP il 01/12/2022 sarebbe intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore previsto per la presentazione di memorie e osservazioni (diritto di difesa). È stato denunciato l'omesso riferimento all'orario nel deposito dell'ordinanza di convalida, il che avrebbe reso impossibile verificare il rispetto del termine delle 48 ore e avrebbe quindi violato l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la convalida sia intervenuta prima del decorso delle 48 ore utili alla difesa. Per la mancata indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza di convalida e in base alla giurisprudenza richiamata, è stata disposta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 24/11/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di polizia. È stata però lasciata intatta la parte del provvedimento relativa al divieto di accesso.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
La norma disciplina i provvedimenti per le turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive e la convalida; la Corte interpreta che la convalida non possa essere valida se adottata prima del decorso del termine di 48 ore previsto per la presentazione di memorie e osservazioni.
Codice di procedura penale
Riferimento procedurale richiamato dal ricorso; il vizio processuale relativo alla tempestività degli atti incide sulla legittimità della convalida.
Costituzione della Repubblica Italiana
Tutela il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la violazione del termine di 48 ore costituisca una compressione di tale diritto.
Disposizioni di attuazione del c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
Limita l'ampiezza dei motivi deducibili in cassazione; la Corte ha comunque ritenuto il vizio rilevante nei limiti consentiti.
Massime di principio
- La convalida di un provvedimento impositivo di obblighi (es. obbligo di presentazione) disposta prima del decorso del termine di 48 ore utile alla presentazione di memorie da parte dell'interessato è annullabile e comporta la perdita di efficacia, almeno per la parte relativa all'obbligo di presentazione.
- L'omissione dell'indicazione dell'orario di notifica o di deposito può essere interpretata a sfavore della regolarità procedurale, quando impedisca di verificare il rispetto del termine di 48 ore a tutela del diritto di difesa.
- La cessazione dell'efficacia del provvedimento impugnato può essere limitata agli istituti procedimentalmente viziati (per es. obbligo di presentazione), mentre provvedimenti di diversa natura e finalità (es. divieto di accesso) possono rimanere efficaci se non viziati dalle stesse irregolarità.
- Per evitare l'annullamento, le autorità devono documentare con precisione data e orario sia della notifica del provvedimento al destinatario sia del deposito di atti di convalida, rispettando il termine di 48 ore per consentire l'esercizio pieno del diritto di difesa.
- In situazioni analoghe, se la convalida è intervenuta prima delle 48 ore e il vizio è accertato, il rimedio più probabile è l'annullamento senza rinvio della convalida con cessazione dell'efficacia dell'obbligo impugnato, salvo che sussistano ulteriori profili che giustifichino diversa pronuncia.
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