Ordinanza n. 77/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore di Roma in data 8.10.2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16.4.2025: - del decreto di rigetto datato 30.1.2025, con il quale la Prefettura di Roma ha decretato il rigetto del nulla osta al lavoro. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’11.12.2025: - del decreto di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Roma il 19.9.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, successivamente integrato dal rigetto e dalla revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore di Roma l'8 ottobre 2024. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto prefettizio del 30 gennaio 2025 di rigetto del nulla osta al lavoro e, con ulteriori motivi aggiunti depositati l'11 dicembre 2025, il decreto della Prefettura di Roma del 19 settembre 2025 di revoca del nulla osta. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che la domanda cautelare è stata proposta incidenter tantum e che la questione richiede un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso per motivi aggiunti depositato l'11 dicembre 2025 meritasse un approfondimento in sede di merito all'esito di una prima sommaria delibazione. Ha accolto la domanda cautelare, valorizzando in particolare il periculum paventato dal ricorrente, e ha sospeso l'atto impugnato. L'ordinanza non contiene una specifica valutazione del fumus boni iuris né anticipa una decisione definitiva sulla legittimità degli atti. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica dell'8 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell'atto impugnato, valorizzando in particolare il periculum paventato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando una questione richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare l'esame compiuto alla fase di merito e, al contempo, accogliere la domanda cautelare sulla base del periculum ritenuto sussistente.
- La sospensione cautelare dell'atto amministrativo può essere disposta anche senza una valutazione definitiva della sua legittimità, quando la cognizione sommaria evidenzi la necessità di approfondimenti e il pregiudizio prospettato dal ricorrente risulti meritevole di tutela provvisoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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