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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12845/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione del principio del ne bis in idem invocando un provvedimento tedesco (Amtsgericht/Giudice di famiglia di Dortmund, indicato come "Beschluss") che, secondo la difesa, sarebbe un provvedimento definitivo o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e quindi idoneo ad estinguere l'azione penale ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di Schengen. La questione centrale è se quel provvedimento abbia natura e efficacia preclusive in ordine ai medesimi fatti oggetto del processo italiano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto tedesco allegato fosse un provvedimento cautelare di natura civilistica o ibrida (ordine di protezione del Familiengericht) e non un provvedimento penalmente definitivo che estingua l'azione penale. Inoltre non è risultato prodotto alcun decreto penale tedesco definitivo relativo agli stessi fatti. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che limita l'operatività del ne bis in idem europeo ai provvedimenti definitivi con efficacia di giudicato penale e ha precisato che l'inoppugnabilità formale di un atto cautelare non equivale a giudicato penale. Esito pratico: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; confermata la condanna di merito (multa di 700 euro in primo grado e conferme successive) e condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Corte.

Norme richiamate

  • art. 54 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

    Opera come principio di ne bis in idem internazionale solo se il provvedimento straniero estingue definitivamente l'azione penale con efficacia di giudicato; non sono preclusive le misure precarie o assimilabili a decreti di archiviazione.

  • Legge 30 settembre 1993, n. 388 (ratifica/attuazione Convenzione di Schengen)

    Norma di recepimento della Convenzione; richiamata per collegare l'art. 54 Schengen al diritto interno.

  • Artt. 342-bis c.c. e ss. (ordini di protezione contro abusi familiari)

    Usati in analogia per spiegare la natura civilistica/di protezione degli ordini emessi dal tribunale tedesco: provvedimenti volto a evitare contatti e proteggere la vittima, con sanzioni accessorie, non equivalgono a sentenze penali definitive.

  • Sentenze Corte di Giustizia UE C-187/01 e C-385/01 (11/02/2003)

    Richiamate per l'interpretazione dell'art.54 Schengen: il principio europeo del ne bis in idem richiede che il provvedimento estingua definitivamente l'azione penale nello Stato membro che lo ha emesso.

Massime di principio

  • Il ne bis in idem di matrice Schengen opera solo se esiste un provvedimento straniero che estingue definitivamente l'azione penale con efficacia di giudicato; non basta che l'atto sia inoppugnabile formalmente.
  • La natura sostanziale dell'atto straniero prevale sulla denominazione o su come viene tradotto il termine (es. "Beschluss"): occorre verificare se si tratta di provvedimento penalmente definitvo o di misura cautelare/protettiva civilistica/ibrida.
  • L'onere della prova circa l'idoneità preclusiva del provvedimento extracentrale spetta al ricorrente: bisogna dimostrare che il provvedimento estingue l'azione penale e che riguarda gli stessi fatti contestati nello Stato richiedente.
  • Provvedimenti emessi nell'ambito di giudizi civili o di protezione familiare, anche se prevedono sanzioni in caso di violazione, non sono automaticamente equivalenti a sentenze penali definitive e non impediscono di regola un processo penale nello Stato membro di esecuzione.
  • Deve sempre verificarsi l'identità oggettiva dei fatti tra il provvedimento estintivo straniero e l'accusa interna: mancanza di corrispondenza impedisce l'applicazione del divieto di doppia procedura.
  • Quando vi sono atti tedeschi o di altro ordinamento che sembrano decreti penali (decreto penale di condanna), è necessario produrre prova della loro effettiva emissione, della loro natura penale e della definitività prima di invocare il ne bis in idem.

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