Cassazione Penale, Ordinanza n. 06653/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva revocato la detenzione domiciliare applicata in precedenza, dopo che l'interessata, nonostante una diffida al rispetto delle prescrizioni connesse alla misura alternativa, ne aveva reiteratamente violato le condizioni. Nel ricorso veniva dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse compiuto una valutazione complessiva dei fatti e della vicenda. La Corte rileva però che la censura era formulata in modo generico e meramente confutativo, senza indicare quali specifici profili di fatto o di diritto fossero stati trascurati, e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, senza confrontarsi con il passaggio decisivo della motivazione relativo al previo ammonimento della ricorrente.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo generico un vizio di motivazione senza indicare specificamente quali punti decisivi della decisione siano stati trascurati dal giudice di merito.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito dei fatti, quando la doglianza non si confronti criticamente con la motivazione impugnata.
- Quando il provvedimento di sorveglianza fonda la revoca della misura alternativa sulla reiterata violazione delle prescrizioni dopo un previo ammonimento, il ricorso deve misurarsi con tale passaggio motivazionale, altrimenti la censura resta assertiva e non specifica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06566/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06567/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06600/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06601/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06602/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06603/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →