Direttiva 2023/1437
Direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2023/1437 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un’esenzione per l’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari, quando operano a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar. La Commissione giustifica la misura con l’impraticabilità scientifica e tecnica della sostituzione del mercurio in questa applicazione specifica, emersa dalla valutazione della domanda di esenzione. L’esenzione è però temporanea e scade il 31 dicembre 2025, anche per tenere conto delle future restrizioni sui prodotti con aggiunta di mercurio previste dal regolamento (UE) 2017/852.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione temporanea relativa all’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a determinate condizioni.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri quanto al recepimento e, sul piano sostanziale, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria 9 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE, in particolare ai reometri capillari e ai trasduttori di pressione di fusione impiegati a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar. L’esenzione riguarda esclusivamente l’uso del mercurio in tale specifica applicazione ed è limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2025. Non emergono ulteriori esclusioni diverse da quelle già previste dalla direttiva 2011/65/UE.
Esenzione temporanea per il mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari
La direttiva delegata (UE) 2023/1437 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per inserire nell’allegato IV una nuova esenzione relativa all’uso del mercurio in una specifica applicazione industriale. La Commissione considera dimostrato, sulla base della valutazione tecnico-scientifica della domanda presentata il 26 aprile 2021, che la sostituzione del mercurio in tali trasduttori non è attualmente praticabile sotto il profilo scientifico e tecnico.
Contesto normativo e finalità
La misura si inserisce nel sistema della direttiva 2011/65/UE, che impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dell’allegato IV. La Commissione richiama inoltre il fatto che i reometri capillari interessati rientrano nella categoria 9 dell’allegato I della direttiva RoHS, cioè tra gli strumenti di monitoraggio e controllo.
Ambito dell’esenzione
La nuova esenzione riguarda il mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari utilizzati a:
- temperature superiori a 300 °C;
- pressioni superiori a 1 000 bar.
L’esenzione è limitata alla categoria 9 e non riguarda altre applicazioni del mercurio. La Commissione afferma che la valutazione della domanda ha incluso uno studio tecnico-scientifico e consultazioni dei portatori di interessi, in conformità con l’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
Base giuridica e criteri per la concessione
La direttiva si fonda sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, che consente esenzioni quando l’eliminazione o la sostituzione della sostanza pericolosa è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico. La Commissione conclude che tale condizione è soddisfatta per l’applicazione in esame e, pertanto, include la nuova voce nell’allegato IV.
Durata dell’esenzione e coordinamento con altre norme UE
L’esenzione non è illimitata: la nuova voce 49 dell’allegato IV prevede che essa scada il 31 dicembre 2025. La limitazione temporale è motivata dall’esigenza di rispettare le future restrizioni sui prodotti con aggiunta di mercurio previste dal regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2024;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva o accompagnarle con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, cui spetta dare attuazione all’esenzione nel diritto nazionale entro i termini indicati.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica dell’allegato IV
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva delegata, introducendo una nuova voce di esenzione per il mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari.
Esenzione tecnica per una specifica applicazione del mercurio
La nuova voce 49 dell’allegato IV consente l’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar. L’esenzione si applica alla categoria 9 e riguarda un settore in cui la sostituzione è stata ritenuta attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico.
Motivazione e base giuridica dell’esenzione
Nei considerando la Commissione richiama l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, che consente esenzioni quando l’eliminazione o sostituzione è impraticabile scientificamente e tecnicamente. La domanda di esenzione è stata presentata il 26 aprile 2021 ed è stata valutata anche tramite uno studio tecnico-scientifico e consultazioni dei portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7.
Durata limitata dell’esenzione
L’esenzione è temporanea e scade il 31 dicembre 2025, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. La limitazione temporale è motivata anche dalla necessità di allinearsi alle future restrizioni sui prodotti con aggiunta di mercurio previste dal regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.
Recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° febbraio 2024. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli unici destinatari sono gli Stati membri.
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