Direttiva 2023/958
Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE per rafforzare il contributo del trasporto aereo agli obiettivi climatici dell’Unione e per adeguare il quadro UE all’attuazione di CORSIA. Riduce progressivamente l’assegnazione gratuita nel settore aereo, amplia e precisa gli obblighi di monitoraggio, comunicazione, verifica e cancellazione di unità per CORSIA, e introduce un quadro specifico per gli effetti non-CO2 dell’aviazione. Prevede inoltre deroghe temporanee per alcune rotte, misure di sostegno ai carburanti sostenibili e rinvii/valutazioni della Commissione nel 2026-2028.
Modifica dell’EU ETS per il trasporto aereo, con rafforzamento della decarbonizzazione, eliminazione graduale delle quote gratuite, integrazione di CORSIA e avvio del monitoraggio delle emissioni non-CO2.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori aerei nell’ambito della direttiva 2003/87/CE, in particolare a quelli titolari di certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, comprese regioni ultraperiferiche, dipendenze e territori, nonché ai voli pertinenti nel SEE, verso/da Svizzera e Regno Unito e verso/da Stati terzi elencati dalla Commissione come partecipanti a CORSIA ai fini del diritto dell’Unione. Riguarda anche i voli da e per paesi meno sviluppati e piccoli Stati insulari in via di sviluppo, con specifiche esenzioni, e introduce una disciplina particolare per voli intra-SEE, voli in partenza dal SEE e voli tra paesi terzi. Sono previste esclusioni per voli di Stato, umanitari, medici, militari, antincendio e voli connessi a tali attività, nonché deroghe specifiche per alcune rotte fino al 2026 o al 2030 e per le regioni ultraperiferiche fino al 2030. La direttiva richiede recepimento nazionale entro il 31 dicembre 2023.
Direttiva (UE) 2023/958: trasporto aereo ed EU ETS
La direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE per rafforzare il contributo del trasporto aereo agli obiettivi climatici dell’Unione e per adeguare il sistema europeo di scambio delle quote (EU ETS) all’attuazione di CORSIA, il meccanismo mondiale ICAO. Il testo combina misure di mercato, obblighi di monitoraggio e trasparenza, deroghe transitorie e strumenti di incentivo per i carburanti sostenibili.
Finalità e contesto
La direttiva si colloca nel quadro del Green Deal europeo, dell’Accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119 sulla neutralità climatica. I considerando evidenziano che il trasporto aereo deve contribuire alla riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia e che l’EU ETS deve restare coerente con l’obiettivo di riduzione di almeno il 55 % delle emissioni nette entro il 2030 e con la neutralità climatica entro il 2050.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli operatori aerei soggetti alla direttiva 2003/87/CE, in particolare quelli titolari di certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, comprese regioni ultraperiferiche, dipendenze e territori. Sono interessati i voli nel SEE, quelli tra il SEE e Svizzera o Regno Unito, e quelli da/verso Stati terzi elencati dalla Commissione come partecipanti a CORSIA ai fini del diritto dell’Unione. Sono previste esclusioni per voli di Stato, umanitari, medici, militari e antincendio, nonché specifiche esenzioni territoriali e temporali.
Obiettivi regolatori principali
La direttiva persegue due obiettivi centrali: da un lato, consolidare e rendere più stringente il contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni, anche tramite la progressiva eliminazione delle quote gratuite e l’uso crescente delle aste; dall’altro, integrare in modo coerente CORSIA nel diritto UE, evitando doppie imposizioni e assicurando parità di trattamento e integrità ambientale.
Assegnazione delle quote e eliminazione graduale della gratuità
L’articolo 3 quater, come modificato, prevede che la Commissione determini il quantitativo totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il 2024 sulla base delle assegnazioni 2023, ridotte dal fattore di riduzione lineare. L’assegnazione gratuita viene progressivamente ridotta: nel 2024 e nel 2025 è messa all’asta una quota crescente del volume che altrimenti sarebbe stato gratuito; dal 1° gennaio 2026 l’intero quantitativo ordinariamente gratuito è messo all’asta, salvo le eccezioni espressamente previste.
Incentivi ai carburanti sostenibili per l’aviazione
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 sono riservate fino a 20 milioni di quote per coprire parte del differenziale di prezzo tra cherosene fossile e carburanti sostenibili o altri carburanti non fossili ammissibili. Il meccanismo è differenziato in funzione del tipo di carburante e del contesto aeroportuale: 70 % del differenziale per idrogeno rinnovabile e biocarburanti avanzati, 95 % per carburanti rinnovabili di origine non biologica, 100 % per alcune isole, aeroporti minori e regioni ultraperiferiche, e 50 % negli altri casi. La misura è soggetta a valutazione entro il 1° gennaio 2028, con possibile proposta di proroga o ampliamento fino al 31 dicembre 2034.
CORSIA: crediti ammissibili, compensazione e cancellazione unità
L’articolo 11 bis consente agli operatori aerei UE di utilizzare, per gli obblighi di cancellazione connessi a CORSIA, crediti e unità che rispettino condizioni di origine, partecipazione all’Accordo di Parigi e assenza di doppio conteggio. L’articolo 12 disciplina il calcolo degli obblighi di compensazione per i voli verso/da Stati partecipanti e impone la cancellazione delle unità entro termini definiti: 31 gennaio 2025 per il periodo 2021-2023 e 31 gennaio 2028 per il periodo 2024-2026. La Commissione deve adottare atti di esecuzione metodologici, il primo entro il 30 giugno 2024.
Deroghe, esenzioni e parità di trattamento
La direttiva conferma e aggiorna deroghe temporanee per alcuni voli extra-SEE fino al 31 dicembre 2026, per alcuni voli con regioni ultraperiferiche fino al 31 dicembre 2030 e per paesi meno sviluppati e piccoli Stati insulari in via di sviluppo, con eccezioni. Sono previste anche clausole anti-distorsione: la Commissione può esentare operatori UE dagli obblighi di compensazione se alcuni paesi terzi applicano CORSIA in modo meno rigoroso o discriminatorio, e può autorizzare unità supplementari quando gli Stati terzi ammettano un paniere più ampio di crediti.
Monitoraggio, comunicazione e trasparenza sugli effetti non-CO2
La novità più significativa sul piano ambientale è l’introduzione di un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica degli effetti non-CO2 del trasporto aereo. Dal 1° gennaio 2025 gli operatori devono monitorare e comunicare annualmente tali effetti; la Commissione deve adottare entro il 31 agosto 2024 l’atto di esecuzione che definisce il quadro tecnico, e dal 2026 deve riferire annualmente sui risultati. Entro il 31 dicembre 2027 è prevista una relazione con eventuale proposta legislativa per includere tali effetti nell’EU ETS.
Trasparenza dei dati e pubblicazione
La Commissione deve pubblicare dati aggregati annuali facilmente accessibili sulle emissioni del trasporto aereo, sui voli, sui passeggeri, sugli aeromobili, sugli obblighi CORSIA, sui crediti utilizzati e sui carburanti a fattore di emissione zero. In casi specifici, l’operatore può chiedere un livello di aggregazione superiore per proteggere informazioni commercialmente sensibili.
Relazioni della Commissione e possibili sviluppi futuri
La direttiva impone varie relazioni della Commissione: sullo stato di CORSIA e sui progressi ICAO prima del 1° gennaio 2027 e poi ogni tre anni; una relazione, entro il 1° luglio 2026, sull’integrità ambientale della misura ICAO con possibile proposta normativa; e una valutazione entro il 2026 degli impatti ambientali, sociali e di connettività della disciplina. Se CORSIA non verrà rafforzato entro il 31 dicembre 2025 o se la copertura degli Stati resterà sotto il 70 % delle emissioni internazionali, la Commissione dovrà valutare l’estensione dell’EU ETS ai voli in partenza dal SEE dal gennaio 2027, con misure per evitare doppia imposizione.
Recepimento
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2023 e informare la Commissione del testo delle disposizioni adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Obiettivo climatico e coordinamento con CORSIA
La direttiva mira a far contribuire il trasporto aereo all’obiettivo UE di riduzione delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050, consolidando il quantitativo totale di quote per l’aviazione e sottoponendolo al fattore di riduzione lineare dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE. Integra inoltre il regime mondiale ICAO CORSIA nel diritto dell’Unione e prevede il riesame della disciplina alla luce dei futuri sviluppi ICAO.
Nuova definizione di effetti non-CO2
All’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE è aggiunta la definizione di "effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2", ricomprendendo NOx, particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato ed effetti del vapore acqueo, incluse le scie di condensazione.
Assegnazione quote per il trasporto aereo e riserva per carburanti sostenibili
L’articolo 3 quater è riscritto: la Commissione determina il quantitativo totale di quote per il 2024 sulla base dell’assegnazione totale agli operatori attivi nel 2023, ridotta del fattore lineare, e pubblica anche le quote che sarebbero state assegnate gratuitamente secondo le regole previgenti. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 sono riservate fino a 20 milioni di quote per compensare parte del differenziale di prezzo tra cherosene fossile e carburanti sostenibili/ammissibili per l’aviazione; l’assegnazione segue percentuali diverse (70 %, 95 %, 100 % o 50 %) a seconda del tipo di carburante e del contesto aeroportuale. È prevista una valutazione della misura entro il 1° gennaio 2028, con possibile proposta legislativa fino al 31 dicembre 2034.
Eliminazione graduale delle quote gratuite e aumento dell’asta
L’articolo 3 quinquies è modificato per introdurre l’aumento delle quote messe all’asta: nel 2024 e 2025 si mette all’asta il 15 % delle quote di riferimento e, rispettivamente, il 25 % e il 50 % del restante 85 % che sarebbe stato assegnato gratuitamente; dal 1° gennaio 2026 è messo all’asta l’intero quantitativo che altrimenti sarebbe stato gratuito, salvo le quote riservate ai carburanti sostenibili e altre eccezioni indicate. Le quote gratuite sono ripartite in proporzione alle emissioni verificate comunicate per il 2023, incluse quelle dei voli che entrano nell’EU ETS solo dal 2024; il rilascio delle quote gratuite avviene entro il 30 giugno dell’anno pertinente.
Proventi d’asta e risorse proprie UE
La direttiva disciplina il potere delegato della Commissione per definire le modalità di vendita all’asta e il trasferimento al bilancio generale dell’Unione di una percentuale dei proventi come risorse proprie ai sensi dell’articolo 311 TFUE. Gli Stati membri determinano l’uso dei proventi residui e devono impiegarli conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
Unità ammissibili e cancellazione nell’ambito CORSIA
L’articolo 11 bis è riscritto: gli operatori aerei con certificato o registrazione in uno Stato membro possono utilizzare, per i propri obblighi di cancellazione, crediti autorizzati dalle parti del meccanismo dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Accordo di Parigi, crediti ammessi ai fini CORSIA, crediti autorizzati da accordi specifici e crediti per progetti a livello UE. Sono fissate condizioni di origine degli Stati e di partecipazione a CORSIA, con flessibilità per paesi meno sviluppati e piccoli Stati insulari in via di sviluppo; la Commissione adotta atti di esecuzione per elencare e aggiornare le unità ammissibili.
Calcolo obblighi di compensazione CORSIA e cancellazione unità
L’articolo 12, paragrafo 6, impone agli Stati membri di calcolare annualmente gli obblighi di compensazione per i voli da, verso e tra gli Stati elencati nell’atto di esecuzione su CORSIA e per i voli tra Svizzera o Regno Unito e tali Stati, informando gli operatori entro il 30 novembre. Sono definiti gli operatori interessati: certificato/registrazione in uno Stato membro e oltre 10 000 tonnellate annue di CO2 su voli rilevanti, esclusi voli di Stato, umanitari, medici, militari, antincendio e quelli di supporto a tali attività. Le unità devono essere cancellate entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni 2021-2023 e entro il 31 gennaio 2028 per quelle 2024-2026. La Commissione deve adottare entro il 30 giugno 2024 il primo atto di esecuzione metodologico.
Monitoraggio e comunicazione degli effetti non-CO2
Dal 1° gennaio 2025 gli operatori aerei devono monitorare e comunicare annualmente gli effetti non-CO2; la Commissione deve adottare entro il 31 agosto 2024 un atto di esecuzione per includerli in un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica basato, almeno, su dati tridimensionali della traiettoria, umidità e temperatura ambiente. Dal 2026 la Commissione presenta una relazione annuale e, entro il 31 dicembre 2027, una relazione con eventuale proposta legislativa per ampliare l’EU ETS a tali effetti.
Pubblicità dei dati e trasparenza
La Commissione deve pubblicare in modo facilmente fruibile dati annuali aggregati sulle emissioni del trasporto aereo, distinguendo per coppia di aerodromi nel SEE e per operatore aereo, inclusi emissioni, numero di voli, passeggeri, tipi di aeromobili, obblighi di compensazione CORSIA, crediti utilizzati e carburanti a emissioni zero. Sono previsti meccanismi di aggregazione più elevata su richiesta dell’operatore per tutelare gli interessi commerciali in circostanze specifiche.
Deroghe e riesame CORSIA e mercati terzi
L’articolo 25 bis introduce un elenco di Stati terzi che si ritengono partecipanti a CORSIA ai fini della direttiva, con base 2019 per il periodo 2021-2023 e 85 % delle emissioni 2019 dal 2024. Fino al 31 dicembre 2026 gli operatori non devono restituire quote per voli da o verso tali Stati, per voli tra SEE e Stati terzi non elencati (salvo Svizzera e Regno Unito), e per voli verso paesi meno sviluppati e piccoli Stati insulari in via di sviluppo, con eccezione degli Stati con PIL pro capite pari o superiore alla media UE. La Commissione può esentare da obblighi di compensazione gli operatori UE in caso di distorsione significativa della concorrenza e può autorizzare unità supplementari quando Stati terzi consentano un insieme più ampio di unità.
Deroghe temporanee per regioni ultraperiferiche
L’articolo 28 bis conferma deroghe per alcune rotte: per i voli da o per aeroporti in Stati non SEE, salvo Regno Unito e Svizzera, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026; e per i voli tra aeroporti di regioni ultraperiferiche e il resto del SEE dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023. È introdotta inoltre una deroga fino al 31 dicembre 2030 per i voli tra aeroporti di una regione ultraperiferica e aeroporti dello stesso Stato membro, incluse le rotte intra-regione o tra regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro.
Relazioni della Commissione e possibili modifiche future
Sono previste relazioni della Commissione: prima del 1° gennaio 2027 e poi ogni tre anni sui progressi ICAO, e entro il 1° luglio 2026 una valutazione dell’integrità ambientale di CORSIA con eventuale proposta legislativa. Se l’ICAO non rafforza CORSIA entro il 31 dicembre 2025 o se gli Stati coperti rappresentano meno del 70 % delle emissioni del trasporto aereo internazionale, la proposta può includere l’applicazione dell’EU ETS ai voli in partenza dal SEE dal gennaio 2027, con esclusione dei voli in arrivo da fuori SEE e possibilità di dedurre i costi di compensazione CORSIA per evitare doppia imposizione.
Fattore di emissione del kerosene e carburanti rinnovabili di origine non biologica
L’allegato IV è modificato per fissare il fattore di emissione del kerosene per aeromobili (JET A1 o JET A) a 3,16 t CO2/t carburante. I carburanti rinnovabili di origine non biologica conformi all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001 sono considerati a zero emissioni per gli operatori aerei fino all’adozione delle norme dettagliate previste dalla direttiva.
Recepimento e termini
Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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