Direttiva 2023/977
Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva riforma il quadro UE sullo scambio di informazioni di polizia, sostituendo le regole della decisione quadro 2006/960/GAI e rafforzando la cooperazione operativa tra Stati membri. Introduce obblighi armonizzati su richieste, tempi di risposta, motivi di rigetto, lingua, canale sicuro di trasmissione, rapporti con Europol, tutela dei dati personali e organizzazione dei punti di contatto unici. Il fulcro dell’intervento è rendere lo scambio più rapido, tracciabile e uniforme, senza incidere sulle regole nazionali in materia di autorizzazione giudiziaria o sull’uso probatorio delle informazioni.
Norme armonizzate per lo scambio rapido e adeguato di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, con istituzione di punti di contatto unici, uso obbligatorio di SIENA e abrogazione della decisione quadro 2006/960/GAI.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini. Riguarda in particolare le richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici, le comunicazioni di propria iniziativa tra Stati membri, gli scambi diretti tra autorità di contrasto competenti e la trasmissione di copie a Europol quando i fatti rientrano nel suo mandato. Sono esclusi gli scambi di informazioni specificamente disciplinati da altri atti dell’Unione, i trattamenti concernenti la sicurezza nazionale, l’uso delle informazioni come prova nel procedimento giudiziario e gli scambi bilaterali con paesi terzi, salvo i profili espressamente richiamati (in particolare consenso del soggetto iniziale che ha comunicato i dati e coinvolgimento di paesi terzi tramite canali come Interpol nei casi consentiti).
Direttiva (UE) 2023/977 sullo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto
La direttiva interviene per superare le criticità emerse nell’applicazione della decisione quadro 2006/960/GAI, ritenuta poco chiara e non sufficientemente efficace nel garantire uno scambio rapido di informazioni tra autorità di contrasto. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione di polizia nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con norme armonizzate, tempi certi, canali sicuri e maggiore tutela dei dati personali.
Finalità e quadro generale
La direttiva persegue il risultato di rendere più agevole e tempestivo lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini. Il legislatore dell’Unione sottolinea il collegamento tra criminalità transnazionale, terrorismo, sicurezza interna e necessità di una risposta coordinata a livello UE. La direttiva sostituisce, per il proprio ambito materiale, le parti pertinenti degli articoli 39 e 46 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI.
Ambito di applicazione
L’ambito riguarda gli scambi di informazioni tra autorità di contrasto competenti degli Stati membri, sia su richiesta sia di iniziativa, nonché gli scambi diretti tra autorità competenti e la trasmissione di copie a Europol quando i fatti rientrano nel mandato dell’Agenzia. Restano fuori gli scambi disciplinati specificamente da altri atti UE, quelli relativi alla sicurezza nazionale, i profili probatori nei procedimenti giudiziari e gli scambi con paesi terzi, salvo i rinvii espressamente previsti dalla direttiva.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 fornisce definizioni centrali per l’applicazione uniforme del testo. In particolare, identifica le autorità di contrasto competenti, le autorità designabili per presentare richieste al punto di contatto unico di altri Stati membri, i reati gravi, le informazioni, le informazioni direttamente o indirettamente accessibili e i dati personali ai sensi della direttiva (UE) 2016/680. Queste definizioni sono essenziali per delimitare il tipo di informazioni scambiabili e il livello di accessibilità richiesto.
Principi che governano lo scambio
Tutti gli scambi di informazioni sono sottoposti a cinque principi: disponibilità, accesso equivalente, riservatezza, proprietà dei dati e affidabilità dei dati. Il principio di proprietà dei dati è particolarmente rilevante in pratica, perché subordina l’ulteriore comunicazione di informazioni inizialmente ottenute da altro Stato membro o da paese terzo al consenso del soggetto originario e alle condizioni da esso imposte. Il principio di affidabilità impone che dati inesatti, incompleti o obsoleti siano rettificati, cancellati o il cui trattamento sia limitato, con obbligo di informare senza ritardo i destinatari.
Richieste di informazioni e requisiti formali
Le richieste presentate ai punti di contatto unici devono essere basate su motivi oggettivi di necessità e proporzionalità e sulla ragionevole disponibilità delle informazioni nello Stato richiesto. Devono contenere un livello minimo di dettaglio: specificazione delle informazioni richieste, finalità, descrizione dei fatti e del reato base, ragioni per ritenere che le informazioni siano disponibili, nesso con persone o entità interessate, motivi di urgenza e limiti d’uso. Le richieste devono essere presentate in una lingua compresa dal punto di contatto unico destinatario, secondo l’elenco notificato dallo Stato membro interessato.
Termini di risposta e urgenza
La direttiva impone tempi massimi di risposta: 8 ore per richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili, 3 giorni di calendario per richieste urgenti su informazioni indirettamente accessibili e 7 giorni di calendario per tutte le altre richieste. Il termine decorre dal ricevimento della richiesta. L’urgenza ricorre solo in casi tassativamente descritti, ad esempio per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, una minaccia imminente alla vita o all’integrità fisica di una persona, l’adozione di decisioni su misure restrittive equivalenti alla privazione della libertà o il rischio imminente di perdita di rilevanza delle informazioni.
Rigetto, chiarimenti e autorizzazione giudiziaria
Il rigetto è consentito solo per motivi tassativi, tra cui indisponibilità delle informazioni, difetti della richiesta, mancato rilascio dell’autorizzazione giudiziaria se necessaria, dati personali non consentiti, problemi di accuratezza e aggiornamento, interessi essenziali di sicurezza nazionale, rischio per indagini o sicurezza, natura lieve del fatto o mancato consenso dell’originario Stato comunicante. Il rigetto deve essere parziale se solo una parte delle informazioni è coperta dal motivo di esclusione. Quando la richiesta necessita di precisazioni, il punto di contatto può domandarle e il termine resta sospeso fino alla risposta. Se il diritto nazionale richiede un’autorizzazione giudiziaria, l’autorità competente deve attivarsi senza ritardo per ottenerla; la direttiva, tuttavia, non modifica le regole interne su quando tale autorizzazione sia necessaria.
Comunicazioni spontanee e richieste dirette
La direttiva conserva due canali aggiuntivi: la comunicazione di propria iniziativa e lo scambio diretto tra autorità di contrasto competenti. La comunicazione spontanea è sempre possibile e diventa obbligatoria quando le informazioni sono utili per prevenire o indagare reati gravi, salvo i casi coperti dai motivi di diniego sull’autorizzazione giudiziaria o sugli interessi essenziali di sicurezza. In entrambi i canali, in linea di principio, vanno inviate copie al punto di contatto unico competente, con eccezioni per indagini altamente sensibili, terrorismo non emergenziale o sicurezza di una persona.
Protezione dei dati personali
La tutela dei dati personali è un asse portante della direttiva. Il trattamento deve rispettare la direttiva (UE) 2016/680 e, per Europol, il regolamento (UE) 2016/794. I dati comunicati devono rientrare nelle categorie ammesse dalla sezione B dell’allegato II del regolamento Europol e, per quanto possibile, essere accompagnati da elementi che consentano di valutarne esattezza, completezza, affidabilità e attualità. La direttiva insiste inoltre sulla separazione tra fatti e valutazioni personali, sulla limitazione del trattamento e sulla cancellazione o rettifica senza indugio dei dati errati.
Europol e SIENA
Quando gli scambi di informazioni riguardano fatti che rientrano nel mandato di Europol, gli Stati membri devono valutare caso per caso se inviare una copia alla Agenzia. Se le informazioni provengono originariamente da un altro Stato membro o da un paese terzo, il loro inoltro a Europol richiede il consenso di chi le ha inizialmente comunicate. Quanto al canale tecnico, la direttiva rende obbligatorio l’uso di SIENA per tutti gli invii e le comunicazioni previsti, con eccezioni limitate per coinvolgimento di paesi terzi o organizzazioni internazionali, urgenza o incidenti tecnici/operativi. L’obbligo di piena applicazione di SIENA è però differito al 12 giugno 2027.
Punto di contatto unico
Ogni Stato membro deve istituire o designare un punto di contatto unico, che funge da entità centrale di coordinamento e facilitazione dello scambio di informazioni. Il punto di contatto unico deve poter ricevere e valutare richieste, inoltrarle alle autorità competenti, coordinare la loro trattazione, comunicare informazioni in risposta o di propria iniziativa, rigettare richieste nei casi previsti e gestire i rapporti con gli altri Stati membri. Deve operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avere accesso alle informazioni necessarie, disporre di personale qualificato, di risorse tecniche e finanziarie adeguate, di capacità di traduzione e della possibilità di contattare in ogni momento le autorità giudiziarie competenti.
Composizione, formazione e cooperazione pratica
La composizione del punto di contatto unico deve includere personale delle autorità di contrasto competenti rilevanti, e almeno, se previsti dal diritto o dagli accordi applicabili, l’unità nazionale Europol, l’ufficio SIRENE e l’ufficio centrale nazionale Interpol. Gli Stati membri devono garantire formazione regolare sul diritto applicabile, sulla protezione dei dati, sugli strumenti di trattamento e sulle lingue abilitate. La direttiva incoraggia anche cooperazione pratica, riunioni annuali dei capi dei punti di contatto unici, manuali operativi e scambio di buone prassi.
Sistema elettronico di gestione dei casi
Il punto di contatto unico deve sviluppare e gestire un sistema elettronico unico di trattamento dei casi, che registri richieste, risposte, rigetti, chiarimenti e altre comunicazioni pertinenti. Il sistema deve consentire il controllo incrociato delle richieste, il rispetto dei termini, l’interoperabilità con SIENA, la produzione di statistiche e il tracciamento degli accessi per ragioni di rendicontabilità e cibersicurezza. I dati personali possono restare nel sistema solo per il tempo necessario e proporzionato, con primo riesame entro sei mesi dalla conclusione dello scambio e cancellazione irrevocabile successiva.
Statistiche, monitoraggio e relazioni
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione entro il 1º marzo di ogni anno statistiche sugli scambi dell’anno precedente, comprensive di richieste inviate e ricevute, risposte, rigetti e mancato rispetto dei termini. La Commissione compila i dati e li mette a disposizione di Parlamento e Consiglio. Sono inoltre previste relazioni di valutazione della Commissione entro il 12 giugno 2026 e poi ogni cinque anni, nonché una specifica valutazione dell’efficacia entro il 12 giugno 2027 e poi ogni cinque anni, con possibile proposta legislativa di seguito.
Recepimento ed entrata in vigore
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri devono recepirla entro il 12 dicembre 2024. Fa eccezione l’articolo 13 sull’uso di SIENA, per il quale il termine di trasposizione è il 12 giugno 2027. Dal 12 dicembre 2024 la direttiva sostituisce, nell’ambito di applicazione considerato, le residue parti degli articoli 39 e 46 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e limiti dell’atto
L’articolo 1 stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra autorità di contrasto competenti. La direttiva disciplina richieste ai punti di contatto unici, comunicazioni spontanee, canale di comunicazione prestabilito e organizzazione dei punti di contatto unici con sistema elettronico unico di gestione dei casi. Non si applica agli scambi già regolati da altri atti UE; non impone di ricorrere a misure coercitive per ottenere le informazioni, di conservarle solo per finalità di comunicazione ad altri Stati membri, né di comunicarle per l’uso come prova. Non crea un diritto all’uso probatorio delle informazioni, che resta subordinato al consenso dello Stato membro che le fornisce.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, le "autorità di contrasto competenti" come autorità di polizia, doganali o altre autorità abilitate dal diritto nazionale a prevenire e individuare reati o condurre indagini, con esclusione delle unità di sicurezza nazionale. Definisce inoltre l’"autorità di contrasto designata", i "reati gravi" (rinvio alla decisione quadro 2002/584/GAI e al regolamento Europol), le "informazioni" e la distinzione tra informazioni direttamente e indirettamente accessibili, nonché i "dati personali" ai sensi della direttiva (UE) 2016/680.
Principi generali dello scambio di informazioni
L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire: principio di disponibilità; accesso equivalente tra scambi interni e transfrontalieri; riservatezza delle informazioni contrassegnate come riservate; principio della proprietà dei dati, che richiede il consenso dello Stato membro o paese terzo originariamente comunicante per ulteriori comunicazioni; principio di affidabilità dei dati, con cancellazione, rettifica o limitazione del trattamento dei dati inesatti, incompleti o non aggiornati e informazione senza ritardo dei destinatari.
Richieste di informazioni ai punti di contatto unici
L’articolo 4 disciplina il contenuto e i requisiti delle richieste: gli Stati membri possono consentire alle autorità di contrasto designate di presentare richieste al punto di contatto unico di un altro Stato membro, con invio contestuale di copia al proprio punto di contatto unico salvo casi sensibili tassativamente indicati. Le richieste devono essere basate su motivi oggettivi di necessità e proporzionalità e sulla ragionevole disponibilità delle informazioni presso lo Stato richiesto. Devono indicare se sono urgenti e, in tal caso, motivarne l’urgenza; devono inoltre contenere dettagli minimi su informazioni richieste, finalità, fatti e reato base, disponibilità delle informazioni, nesso con persone/entità interessate, motivi di urgenza e limiti d’uso. Le richieste vanno presentate in una delle lingue accettate dallo Stato richiesto ai sensi dell’articolo 11.
Tempi di risposta e comunicazione delle informazioni
L’articolo 5 fissa termini massimi: 8 ore per richieste urgenti su informazioni direttamente accessibili; 3 giorni di calendario per richieste urgenti su informazioni indirettamente accessibili; 7 giorni di calendario per tutte le altre richieste. Il termine decorre dal ricevimento della richiesta. È prevista una deroga quando il diritto nazionale richieda un’autorizzazione giudiziaria preventiva: in tal caso lo Stato membro può superare i termini nella misura necessaria per ottenerla, informando subito il richiedente del ritardo e comunicando i dati appena possibile dopo l’autorizzazione. La risposta va resa nella lingua della richiesta e, se inviata a un’autorità designata, copia va trasmessa al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente, salvo eccezioni per casi sensibili.
Motivi di rigetto delle richieste
L’articolo 6 elenca in modo tassativo i casi in cui il punto di contatto unico può opporsi alla comunicazione: mancanza di disponibilità delle informazioni, non conformità della richiesta all’articolo 4, diniego dell’autorizzazione giudiziaria quando necessaria, dati personali fuori dalle categorie consentite, dati inesatti/incompleti/non aggiornati non comunicabili, motivi oggettivi legati alla sicurezza nazionale, al buon esito di indagini o alla sicurezza di persone, reati puniti con pena massima pari o inferiore a un anno o fatti non costituenti reato nello Stato richiesto, oppure mancato consenso dello Stato membro o paese terzo originariamente comunicante. Il rigetto deve essere parziale se colpisce solo parte delle informazioni richieste e deve essere motivato entro i termini dell’articolo 5. È previsto un dovere di chiedere chiarimenti o precisazioni quando necessari, con sospensione dei termini in tal caso.
Comunicazione di propria iniziativa e richieste dirette alle autorità di contrasto
Gli articoli 7 e 8 disciplinano due canali ulteriori: la comunicazione spontanea di informazioni tra Stati membri e lo scambio diretto tra autorità di contrasto competenti. La comunicazione di propria iniziativa è facoltativa in generale, ma obbligatoria per le informazioni utili a prevenire o indagare reati gravi, salvo eccezioni collegate all’autorizzazione giudiziaria o agli interessi essenziali di sicurezza. Quando intervengono richieste o comunicazioni dirette alle autorità competenti, devono essere inviate copie ai rispettivi punti di contatto unici, salvo eccezioni per indagini altamente sensibili, terrorismo non emergenziale o sicurezza di persone.
Autorizzazione giudiziaria e regole sui dati personali
L’articolo 9 precisa che non può essere imposto un controllo giudiziario per scambi transfrontalieri se analogo requisito non esiste per comunicazioni interne; se invece il diritto nazionale lo prevede, l’autorità competente deve attivarsi immediatamente per ottenerlo. L’articolo 10 impone che i dati personali comunicati siano esatti, completi e aggiornati, limitati alle categorie di cui alla sezione B dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/794 e corredati, ove possibile, di elementi utili a valutarne accuratezza, completezza, affidabilità e attualità. Il trattamento deve restare conforme alla direttiva (UE) 2016/680.
Lingue, Europol e canale sicuro di trasmissione
L’articolo 11 impone a ciascuno Stato membro di predisporre un elenco di una o più lingue in cui il proprio punto di contatto unico può operare, includendo l’inglese, e di notificarlo alla Commissione. L’articolo 12 richiede una valutazione caso per caso sull’invio di copie a Europol quando la materia rientra nel suo mandato; se i dati provengono originariamente da un altro Stato membro o da un paese terzo, occorre il consenso di tale soggetto originario. L’articolo 13 rende obbligatorio l’uso di SIENA per richieste e comunicazioni ai sensi della direttiva, salvo eccezioni limitate per coinvolgimento di paesi terzi/organizzazioni internazionali, urgenza o incidenti tecnici/operativi; i punti di contatto unici e le autorità coinvolte devono essere direttamente collegati a SIENA, anche su dispositivi mobili ove opportuno. L’obbligo di SIENA si applica con recepimento differito al 12 giugno 2027.
Punto di contatto unico: istituzione, compiti, risorse e composizione
L’articolo 14 impone a ogni Stato membro di istituire o designare un punto di contatto unico, entità centrale per coordinare e facilitare gli scambi di informazioni. Il punto deve ricevere e valutare richieste, inoltrarle alle autorità competenti, coordinare la strutturazione delle informazioni, comunicare informazioni su richiesta o di propria iniziativa, rifiutare le comunicazioni nei casi previsti e inviare richieste ad altri punti di contatto. Deve avere accesso alle informazioni delle autorità competenti, operare 24/7, disporre di personale qualificato, strumenti, risorse tecniche e finanziarie, infrastrutture e capacità di traduzione, e poter contattare in ogni momento le autorità giudiziarie competenti. L’articolo 15 richiede che la composizione comprenda personale delle autorità competenti necessarie, con presenza almeno di unità nazionale Europol, ufficio SIRENE e ufficio centrale nazionale Interpol, se previsti dal diritto o dagli accordi applicabili, e impone formazione regolare su SIENA, sistema di gestione dei casi, diritto applicabile, protezione dati e lingue.
Sistema elettronico unico di gestione dei casi
L’articolo 16 obbliga il punto di contatto unico a sviluppare e gestire un sistema elettronico unico di trattamento dei casi, con funzioni di registrazione delle richieste e delle comunicazioni, controllo incrociato, gestione dei termini, interoperabilità con SIENA, produzione di statistiche e tracciamento degli accessi. Il sistema deve contenere dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato, con cancellazione irrevocabile successiva, e il primo riesame deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dello scambio, poi periodicamente. Devono essere gestiti in modo prudente ed efficace i rischi di cibersicurezza.
Cooperazione pratica, statistiche e relazioni della Commissione
L’articolo 17 incoraggia la cooperazione pratica e prevede riunioni annuali dei capi dei punti di contatto unici per valutare cooperazione, difficoltà e procedure. L’articolo 18 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 1º marzo di ogni anno statistiche sugli scambi dell’anno precedente, incluse richieste inviate e ricevute, risposte, rigetti e mancato rispetto dei termini; la Commissione aggrega e mette a disposizione i dati. L’articolo 19 prevede relazioni della Commissione entro il 12 giugno 2026 e poi ogni cinque anni, e una valutazione specifica dell’efficacia entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, con possibile seguito legislativo.
Sostituzione del quadro Schengen, abrogazione e recepimento
L’articolo 20 sostituisce dal 12 dicembre 2024 le parti residue degli articoli 39 e 46 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen nella misura in cui rientrano nell’ambito della direttiva. L’articolo 21 abroga la decisione quadro 2006/960/GAI dal 12 dicembre 2024. L’articolo 22 impone il recepimento entro il 12 dicembre 2024, ma rinvia al 12 giugno 2027 il recepimento delle disposizioni dell’articolo 13 su SIENA; gli Stati membri devono notificare alla Commissione le misure di trasposizione e il testo delle disposizioni nazionali principali. L’articolo 23 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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