Direttiva 2023/946
Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2023/946 modifica la direttiva 2003/25/CE per aggiornare i requisiti di stabilità delle navi ro/ro da passeggeri, allineandoli ai criteri probabilistici della SOLAS 2020 adottati dall’IMO. Introduce nuove definizioni, aggiorna il ruolo degli Stati di approdo e di bandiera, disciplina opzioni di conformità differenziate per navi nuove ed esistenti e rafforza gli obblighi di certificazione, notifica e pubblicità dei tratti di mare interessati. Prevede inoltre una deroga per taluni Stati membri senza sbocco sul mare e un riesame della Commissione entro il 5 giugno 2033.
Modifica della direttiva 2003/25/CE sui requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, con allineamento alla SOLAS 2020 e introduzione di requisiti migliorati e di nuove opzioni di conformità.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi ro/ro da passeggeri nuove ed esistenti impiegate in servizi di linea da o verso porti di Stati membri, incluse le navi battenti bandiera di Stati membri e, per specifici controlli di accesso al servizio, anche le navi battenti bandiera di paesi terzi. Rileva per gli Stati membri in qualità di Stati di approdo e di Stati di bandiera; è prevista una deroga per gli Stati membri privi di porti marittimi e privi di navi ro/ro da passeggeri battenti la loro bandiera che rientrano nell’ambito di applicazione. La direttiva riguarda inoltre i tratti di mare serviti, i valori di altezza significativa d’onda, le procedure di certificazione e notifica e la cooperazione con la Commissione.
Direttiva (UE) 2023/946 – requisiti di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri
La direttiva interviene sulla direttiva 2003/25/CE, che aveva introdotto requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, per aggiornare il quadro europeo alla luce dell’evoluzione delle regole SOLAS adottate in sede IMO. L’intervento mira a mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza per passeggeri ed equipaggio, tenendo conto sia dei nuovi requisiti probabilistici internazionali sia delle condizioni operative nei diversi tratti di mare.
Obiettivi e contesto normativo
La finalità principale è l’allineamento della disciplina dell’Unione ai requisiti di stabilità della SOLAS 2020, così da evitare divergenze rispetto allo standard internazionale per le navi ro/ro da passeggeri impiegate in viaggi internazionali. Il legislatore europeo richiama inoltre la possibilità, riconosciuta dall’IMO, di adottare accordi regionali quando le condizioni marittime locali lo richiedano.
La direttiva prende atto che il precedente sistema dell’allegato I della direttiva 2003/25/CE era di tipo deterministico, mentre la SOLAS 2020 introduce un approccio probabilistico fondato sulla probabilità di sopravvivenza dopo collisione. La modifica è quindi funzionale a un riallineamento tecnico e regolatorio.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le navi ro/ro da passeggeri nuove ed esistenti utilizzate in servizi di linea da o verso i porti degli Stati membri. La direttiva interviene sia sul versante dello Stato di bandiera sia su quello dello Stato di approdo.
In particolare:
- le navi battenti bandiera di uno Stato membro devono disporre dei certificati previsti e rispettare i requisiti stabiliti;
- le navi battenti bandiera di paesi terzi devono essere conformi prima di operare in servizi di linea da o per i porti dello Stato membro interessato;
- gli Stati di approdo devono individuare e aggiornare i tratti di mare rilevanti e i relativi valori di altezza significativa d’onda.
È prevista una deroga per gli Stati membri privi di porti marittimi e privi di navi ro/ro da passeggeri battenti la loro bandiera che rientrano nel campo di applicazione, con conseguente esonero dagli obblighi di recepimento finché permangono tali condizioni.
Definizioni aggiornate
L’articolo 2 viene riscritto per adeguare le definizioni tecniche e giuridiche. In particolare:
- una nave ro/ro da passeggeri è considerata "esistente" se la chiglia è stata impostata, o se si trova a un equivalente stadio di costruzione, prima del 5 dicembre 2024;
- è "nuova" ogni nave che non rientra nella definizione di esistente;
- la convenzione SOLAS è intesa come la convenzione del 1974 e i suoi emendamenti in vigore;
- sono introdotte le definizioni di SOLAS 90, SOLAS 2009 e SOLAS 2020, collegate alle rispettive ultime modifiche IMO;
- "servizio di linea" viene definito in termini di traversate regolari o su orario pubblicato;
- "Stato di approdo" sostituisce il precedente concetto di Stato ospite;
- "società" indica l’armatore o altro soggetto che ne assuma la responsabilità dell’esercizio della nave.
Requisiti di stabilità e opzioni di conformità
L’articolo 6 costituisce il nucleo sostanziale della riforma. Per le navi nuove autorizzate a trasportare oltre 1 350 persone a bordo si applicano direttamente i requisiti probabilistici della SOLAS 2020.
Per le navi nuove autorizzate a trasportare un massimo di 1 350 persone a bordo, la compagnia può scegliere tra:
- i requisiti specifici di stabilità dell’allegato I, sezione A;
- i requisiti specifici di stabilità dell’allegato I, sezione B.
Per le navi esistenti autorizzate a trasportare oltre 1 350 persone a bordo e impiegate in servizi di linea dopo il 5 dicembre 2024, se mai certificate ai sensi della direttiva, la compagnia può scegliere tra:
- SOLAS 2020;
- l’allegato I, sezione A, insieme ai requisiti del capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2009.
Per le navi esistenti autorizzate a trasportare un massimo di 1 350 persone a bordo e impiegate in servizi di linea dopo il 5 dicembre 2024, sono previste le opzioni:
- allegato I, sezione A;
- allegato I, sezione B.
Le navi esistenti già impiegate in servizi di linea al 5 dicembre 2024 continuano a rispettare i requisiti specifici di stabilità applicati prima dell’entrata in vigore della direttiva 2023/946.
Per l’applicazione della sezione A, gli Stati membri devono fare riferimento agli orientamenti dell’allegato II, nella misura fattibile e compatibile con le caratteristiche costruttive della nave.
Altezza significativa d’onda e gestione dei tratti di mare
L’articolo 4 conferma che l’altezza significativa d’onda (hS) è il parametro utilizzato per determinare l’altezza dell’acqua sul ponte garage ai fini dei requisiti specifici di stabilità. Il valore è quello che, su base annua, non è superato con probabilità superiore al 10%.
L’articolo 5 impone agli Stati di approdo di:
- stabilire e mantenere aggiornato l’elenco dei tratti di mare in cui operano navi ro/ro da passeggeri in servizi di linea da o per i loro porti;
- associare a ciascun tratto il corrispondente valore di hS;
- rendere l’elenco disponibile in una banca dati pubblica sul sito dell’autorità marittima competente;
- notificare alla Commissione l’ubicazione delle informazioni, gli aggiornamenti e le ragioni degli aggiornamenti.
Certificazione e riconoscimento dei certificati
L’articolo 8 impone che tutte le navi ro/ro da passeggeri nuove ed esistenti battenti bandiera di uno Stato membro tengano a bordo un certificato di conformità ai requisiti specifici di stabilità di cui all’articolo 6.
Il certificato è rilasciato dall’amministrazione dello Stato di bandiera e può essere accompagnato da altri certificati pertinenti. Per le navi conformi all’allegato I, sezione A, il certificato deve indicare l’altezza significativa d’onda massima per cui la nave soddisfa i requisiti; la validità è limitata ai tratti di mare con valore di hS uguale o inferiore.
Gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, devono riconoscere i certificati rilasciati da altri Stati membri e accettare anche i certificati rilasciati da paesi terzi, purché attestino la conformità ai requisiti della direttiva.
Esercizio stagionale, servizi di breve durata e sostituzioni
L’articolo 9 disciplina i casi di esercizio stagionale o per periodi più brevi.
Sono previste tre ipotesi principali:
- se una compagnia che opera tutto l’anno impiega navi aggiuntive per un periodo più breve, deve notificare la competente autorità dello Stato o degli Stati di approdo almeno un mese prima;
- se una nave sostitutiva è necessaria con urgenza per circostanze imprevedibili al fine di evitare l’interruzione del servizio, si applicano l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2110 e l’allegato XVII, punto 1.3, della direttiva 2009/16/CE, in luogo della notifica ordinaria;
- se il servizio è stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all’anno, la notifica va effettuata almeno tre mesi prima.
Per le navi conformi all’allegato I, sezione A, e per tali forme di esercizio, le autorità competenti possono usare un valore di hS relativo al periodo più breve, a condizione che ciò sia concordato tra gli Stati membri interessati o, se applicabile e possibile, tra Stati membri e paesi terzi situati ai due estremi della rotta.
Deroga per gli Stati membri senza porti marittimi
L’articolo 3, paragrafo 3, introduce una deroga specifica per gli Stati membri privi di porti marittimi e privi di navi ro/ro da passeggeri rientranti nell’ambito di applicazione. Questi Stati possono non applicare le disposizioni della direttiva, salvo l’obbligo di comunicare alla Commissione entro il 5 dicembre 2024 la sussistenza delle condizioni e di informarla di eventuali cambiamenti.
La deroga è subordinata alla permanenza delle condizioni indicate; inoltre tali Stati non possono autorizzare navi rientranti nell’ambito della direttiva a battere la loro bandiera finché non abbiano recepito e attuato la direttiva.
Allegati tecnici e documentazione
Gli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE sono modificati. L’allegato I viene articolato in:
- sezione A, riferita ai requisiti tradizionali applicati secondo SOLAS 90 e integrata con le modifiche sui periodi di esercizio ridotti;
- sezione B, che richiama i requisiti del capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020, ma con una formula specifica per l’indice di compartimentazione richiesto R per navi con fino a 1 350 persone a bordo.
L’allegato II è aggiornato come guida per l’applicazione della sezione A, mentre il nuovo allegato III disciplina i dettagli della notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, con dati generali e dati specifici sia per le navi soggette ai requisiti probabilistici SOLAS sia per quelle che applicano la sezione A.
Riesame della Commissione
La Commissione deve valutare l’attuazione della direttiva e presentare i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 5 giugno 2033. Le informazioni ricavate dalle notifiche previste dall’articolo 6, paragrafo 2, devono essere rese disponibili in forma anonima.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 dicembre 2024, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informando immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei requisiti di stabilità
La direttiva modifica la direttiva 2003/25/CE per sostituire il precedente impianto deterministico con un allineamento ai requisiti di stabilità della SOLAS 2020, adottati con la risoluzione IMO MSC.421(98). Per le navi ro/ro da passeggeri nuove autorizzate a trasportare oltre 1 350 persone a bordo si applicano i requisiti del capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020. Per le navi nuove fino a 1 350 persone e per alcune navi esistenti sono previste opzioni tra allegato I, sezione A o sezione B, ovvero SOLAS 2020, a seconda del caso.
Nuove definizioni e aggiornamento dei concetti chiave
L’articolo 2 è modificato per definire la nozione di nave ro/ro da passeggeri esistente e nuova con riferimento alla data del 5 dicembre 2024; sono aggiornate le definizioni di convenzione SOLAS, SOLAS 90, SOLAS 2009 e SOLAS 2020, di servizio di linea, di Stato di approdo, di requisiti specifici di stabilità e di società. Viene inoltre precisato lo stadio equivalente di costruzione e la nozione di società quale armatore o soggetto che ne assume la responsabilità dell’esercizio.
Obblighi degli Stati di approdo e navi di paesi terzi
L’articolo 3, paragrafo 2, impone allo Stato membro, in qualità di Stato di approdo, di assicurare che le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera di paesi terzi siano pienamente conformi ai requisiti della direttiva prima di essere impiegate in servizi di linea da o per i porti di tale Stato membro, in coordinamento con la direttiva (UE) 2017/2110.
Deroga per Stati membri senza porti marittimi
Gli Stati membri privi di porti marittimi e privi di navi ro/ro da passeggeri battenti la loro bandiera che rientrano nel campo di applicazione possono derogare alle disposizioni della direttiva, salvo l’obbligo di cui al secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 3. La deroga va comunicata alla Commissione entro il 5 dicembre 2024, con aggiornamento in caso di mutamento delle condizioni; tali Stati non possono autorizzare navi rientranti nell’ambito della direttiva a battere la loro bandiera finché non abbiano recepito e attuato la direttiva.
Altezza significativa d’onda e liste dei tratti di mare
L’articolo 4 conferma che l’altezza significativa d’onda (hS) serve a determinare l’altezza dell’acqua sul ponte garage; i valori sono quelli non superati con probabilità maggiore del 10% su base annua. L’articolo 5 impone agli Stati di approdo di stabilire e aggiornare l’elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori di hS, rendendolo disponibile in una banca dati pubblica sul sito dell’autorità marittima competente e notificando alla Commissione ubicazione, aggiornamenti e motivazioni.
Regime di conformità per navi nuove e per navi esistenti
L’articolo 6 distingue tra navi nuove oltre 1 350 persone, che devono conformarsi alla SOLAS 2020, navi nuove fino a 1 350 persone, per le quali la compagnia può scegliere tra allegato I, sezione A o sezione B, e navi esistenti oltre o fino a 1 350 persone iniziate dopo il 5 dicembre 2024 e mai certificate, per le quali sono previste opzioni analoghe o, per le navi oltre 1 350 persone, SOLAS 2020 oppure allegato I, sezione A, più SOLAS 2009. Le navi esistenti già impiegate al 5 dicembre 2024 continuano ad applicare i requisiti della versione precedente dell’allegato I.
Certificati di conformità
L’articolo 8 obbliga tutte le navi ro/ro da passeggeri nuove ed esistenti battenti bandiera di uno Stato membro a tenere a bordo un certificato attestante la conformità ai requisiti specifici di stabilità. Il certificato è rilasciato dallo Stato di bandiera; per le navi conformi all’allegato I, sezione A, deve indicare l’altezza significativa d’onda massima applicabile. Gli Stati di approdo devono riconoscere i certificati di altri Stati membri e accettare anche quelli rilasciati da paesi terzi, se attestano la conformità ai requisiti della direttiva.
Esercizio stagionale e di breve durata
L’articolo 9 disciplina l’impiego di navi aggiuntive per periodi più brevi su servizi annuali, con preavviso di almeno un mese, e i servizi stagionali non superiori a sei mesi l’anno, con preavviso di almeno tre mesi. In caso di sostituzione urgente per circostanze imprevedibili si applicano la direttiva (UE) 2017/2110 e la direttiva 2009/16/CE. Per le navi conformi all’allegato I, sezione A, in determinate condizioni può essere usato un valore di hS relativo al periodo più breve, concordato tra gli Stati interessati.
Riesame della Commissione
È inserito l’articolo 13 bis, che impone alla Commissione di valutare l’attuazione della direttiva e presentare i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 5 giugno 2033. Le informazioni basate sulle notifiche dell’articolo 6, paragrafo 2, devono essere rese disponibili in forma anonima.
Recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 5 dicembre 2024 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
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