Direttiva 2023/1526
Direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata introduce un’esenzione temporanea dalla restrizione del piombo prevista dalla direttiva RoHS 2011/65/UE per una specifica applicazione nei dispositivi medico-diagnostici in vitro. L’esenzione è giustificata dalla mancanza, allo stato, di sostituti affidabili per alcuni sensori e dalla necessità di evitare impatti negativi sul servizio sanitario. L’inserimento nell’allegato IV opera solo per la categoria 8 ed è limitato fino al 31 dicembre 2023.
Modifica la direttiva 2011/65/UE introducendo un’esenzione limitata per l’uso del piombo come stabilizzatore termico del PVC nei sensori impiegati in specifici dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria 8 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE, ossia i dispositivi medici, limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi della creatinina e dell’azoto ureico ematico nel sangue intero. L’esenzione riguarda l’impiego del piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) usato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici. Non modifica la disciplina generale di restrizione delle sostanze pericolose, ma incide solo sull’applicazione specifica inserita nell’allegato IV.
Esenzione temporanea per il piombo nei sensori dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
La direttiva delegata (UE) 2023/1526 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo una specifica esenzione dalla restrizione del piombo per un uso circoscritto nei sensori impiegati in alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro. La misura si fonda sulla valutazione della Commissione secondo cui, per tale applicazione, i sostituti del piombo non risultano ancora sufficientemente affidabili e la mancata esenzione potrebbe produrre effetti negativi sul sistema sanitario.
Contesto e finalità
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dell’allegato IV. Il piombo è una delle sostanze soggette a restrizione; la Commissione, ricevuta il 1° dicembre 2021 la richiesta di esenzione, ha svolto una valutazione tecnico-scientifica accompagnata da consultazioni dei portatori di interessi. Dalla valutazione è emerso che, per alcuni sensori usati in dispositivi medico-diagnostici in vitro, la sostituzione del piombo non è ancora garantita.
Ambito di applicazione dell’esenzione
L’esenzione riguarda la categoria 8 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE, cioè i dispositivi medici, e in particolare i dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi della creatinina e dell’azoto ureico ematico nel sangue intero. L’uso autorizzato è specificamente quello del piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici.
Valutazione e ragioni della deroga
La Commissione indica che i sostituti disponibili non sono affidabili per tutti i parametri rilevanti o presentano una scarsa accuratezza, con particolare riferimento alla creatinina e all’azoto ureico ematico. In assenza di un’esenzione, si sarebbero potuti determinare impatti negativi sul servizio sanitario, oltre a conseguenze complessive sull’ambiente, sulla salute, sulla sicurezza dei consumatori e sul piano socioeconomico. Per tali ragioni, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE.
Rapporto con il regolamento REACH
La direttiva precisa che l’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non ne indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute. La scelta di limitare temporalmente la deroga tiene conto anche della possibile evoluzione futura delle restrizioni sul piombo nel PVC nel quadro del REACH.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’allegato della direttiva delegata inserisce nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE la nuova voce 41 bis, con il seguente contenuto sostanziale: il piombo come stabilizzatore termico del PVC impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici usati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi della creatinina e dell’azoto ureico ematico nel sangue intero. La voce si applica alla categoria 8.
Durata dell’esenzione
L’esenzione è espressamente limitata nel tempo e scade il 31 dicembre 2023. La Commissione afferma che il termine ristretto è giustificato dalla prevista disponibilità di sostituti e dalle possibili restrizioni future del piombo nel PVC ai sensi del regolamento REACH.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il termine indicato nel testo della direttiva, poi applicarle dalla data ivi prevista. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore interessato.
Destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri, che restano tenuti a garantirne la trasposizione nell’ordinamento nazionale nei termini indicati.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE sia modificato secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva delegata, introducendo una nuova voce di esenzione.
Presupposti dell’esenzione
Dai considerando emerge che la Commissione ha valutato una domanda presentata il 1° dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE. La valutazione tecnico-scientifica e le consultazioni dei portatori di interessi hanno evidenziato che il piombo non è ancora completamente sostituibile in determinati sensori e che i sostituti attuali non sono affidabili o sufficientemente accurati per alcuni parametri, con possibili effetti negativi sul servizio sanitario.
Coerenza con il regolamento REACH e valutazione degli impatti
La Commissione afferma che l’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute. È stata inoltre considerata la mancanza di affidabilità dei sostituti, insieme agli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute, sulla sicurezza dei consumatori e agli effetti socioeconomici di un rigetto della domanda.
Esenzione aggiunta all’allegato IV
Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è inserita la voce 41 bis: piombo come stabilizzatore termico del PVC impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi della creatinina e dell’azoto ureico ematico nel sangue intero.
Limitazione temporale dell’esenzione
L’esenzione si applica alla categoria 8 e scade il 31 dicembre 2023. La scelta del termine limitato è motivata dalla prevista disponibilità futura di sostituti e da eventuali restrizioni ulteriori sul piombo nel PVC ai sensi del regolamento REACH. Il periodo di validità è fissato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
Recepimento e decorrenza
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il termine indicato nella direttiva (nel testo fornito presente come XX.XX.XXXX), le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le misure nazionali si applicano dalla data anch’essa indicata nel testo (YY.XX.XXXX) e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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