Ordinanza n. 556/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei DD N. 74 DEL 3/12/2025 DIREZ. GENERALE UFFICIO / STRUTT. 306 SETTORE 00 UOS 00 N. 120 DELL’11/12/2025 DIREZ. GENERALE UFFICIO / STRUTT. 216 SETTORE 02 UOS 01 e N. 8 DEL 13/01/2026 DIREZ. GENERALE UFFICIO / STRUTT. 306 SETTORE 00 UOS 00 AD OGGETTO IL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "COSTRUZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO INDUSTRIALE DESTINATO ALL'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA EDIFICARE IN ZONA ASI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti regionali recanti la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di costruzione di un nuovo complesso industriale nella zona ASI del Comune di Giugliano in Campania
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Giugliano in Campania ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, tre provvedimenti adottati da strutture della Regione Campania, aventi ad oggetto la valutazione di impatto ambientale relativa a un progetto di ampliamento di attività produttive mediante la costruzione di un nuovo complesso industriale nella zona ASI comunale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; è indicata soltanto la domanda cautelare proposta dal Comune. Si sono costituite la Regione Campania, la società proponente o interessata al progetto, il Comando dei Vigili del Fuoco e la Soprintendenza, mentre altre amministrazioni non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e ha scelto di non sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata al 7 luglio 2026, ritenendo che le esigenze cautelari del Comune possano essere adeguatamente tutelate attraverso la rapida definizione della causa nel merito. Nelle more, i provvedimenti regionali restano efficaci. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La tutela cautelare può essere assicurata, ai sensi del comma 10, mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita trattazione della causa nel merito, il giudice può fissare rapidamente l'udienza pubblica e mantenere efficaci nelle more i provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita trattazione della causa nel merito, il giudice può negare la sospensione dell'atto impugnato e fissare rapidamente l'udienza pubblica, lasciando ferma l'efficacia dell'atto nelle more.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo, ove il giudice ritenga che il tempo necessario alla decisione di merito non determini un pregiudizio non adeguatamente tutelabile.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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