Cassazione Penale, Sentenza n. 7545/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 22/10/2024 che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna emesse da diversi tribunali. La ricorrente denunciava violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse considerato né motivato la portata di una precedente pronuncia del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto la continuazione tra due delle sentenze.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione del giudice dell'esecuzione di Napoli, che aveva esaminato il provvedimento del Tribunale di Pescara e indicato specifiche ragioni per non estendere la continuazione anche ai fatti commessi a Napoli (tra cui il consistente lasso di tempo di circa due anni e mezzo e la diversa collocazione geografica). La Corte ha richiamato i criteri comparativi necessari in sede esecutiva (distanza cronologica, modalità della condotta, sistematicità, tipologia dei reati, bene protetto, omogeneità, causale, condizioni di tempo e luogo) e ha concluso che la mera omogeneità delle imputazioni non è sufficiente a fondare la continuazione quando sussistono significativi divari temporali e geografici. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina l'istanza in sede esecutiva per il riconoscimento dell'unificazione delle pene per continuazione; la Corte interpreta che l'esercizio della discrezionalità del giudice dell'esecuzione è vincolato quando il giudice della cognizione ha già escluso il vincolo o quando altro giudice dell'esecuzione ha precedentemente riconosciuto la continuazione, imponendo un rigoroso onere motivazionale per discostarsene.
Giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023 (dep. 2024)
Conferma i limiti della discrezionalità del giudice dell'esecuzione e l'onere motivazionale quando il giudice della cognizione ha valutato il vincolo o vi è stata precedente valutazione positiva in sede esecutiva.
Giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023 (dep. 2024)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare una precedente valutazione positiva operata da altro giudice dell'esecuzione e può prescindere da essa solo previa dimostrazione di ragioni specifiche e significative.
Giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013
Elenca gli indici rilevatori dell'identità del disegno criminoso (distanza cronologica, modalità, sistematicità, tipologia dei reati, bene protetto, omogeneità, causale, condizioni di tempo e luogo) che il giudice deve confrontare per accertare la sussistenza della continuazione in sede esecutiva.
Massime di principio
- In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede un confronto puntuale delle sentenze secondo indicatori oggettivi: tempo, modo, sistematicità, tipologia dei reati, bene giuridico tutelato, omogeneità e collocazione spaziale.
- Se un altro giudice dell'esecuzione ha già riconosciuto la continuazione tra alcune sentenze, il giudice chiamato a pronunciarsi non può ignorare tale valutazione: per escluderla deve motivare con ragioni specifiche e significative.
- La mera somiglianza delle imputazioni non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un unico disegno criminoso quando esistono rilevanti differenze cronologiche o geografiche; tali differenze possono legittimare il rigetto dell'istanza di unificazione.
- Chi propone l'istanza dovrebbe documentare e argomentare la continuità del disegno criminoso con riferimento agli indici sopra elencati; in assenza di tale prova il giudice può legittimamente rigettare la richiesta.
- Il rigetto dell'istanza implica generalmente la condanna alle spese processuali per il ricorrente; pertanto valutare il merito e la fondatezza prima di proporre il ricorso è consigliabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7518/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7519/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7521/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7522/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7525/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7526/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →