Sentenza n. 11319/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - del D.D.G. prot. n. 32943 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio rendeva noti gli esiti della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio e la soglia di sbarramento di 37/50 prevista per l’accesso alla prova scritta, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’Avviso prot. n. 38692 del 18.06.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio pubblicava l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio, nella parte lesiva per la ricorrente ove non risulta inserito il suo nominativo; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito decretava il mancato superamento della prova preselettiva sostenuta da parte ricorrente in data 23.05.2024, ove veniva attribuito alla predetta il punteggio di 36/50; - dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’espletamento della prova preselettiva di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, in quanto viziati; - dei Quadri di riferimento della prova preselettiva, pubblicati sul sito istituzionale in data 21.05.2024, in violazione del D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 e del D.M. 13.10.2022 n. 194; - dell’Avviso prot. n. 100797 del 03.07.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante il calendario della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 per le candidate in gravidanza o allattamento precedentemente impossibilitate ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 487/94, nonché in esecuzione di eventuali pronunce giurisdizionali che hanno disposto l’ammissione di aspiranti precedentemente esclusi, programmata per il giorno 30.07.2024, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’Avviso prot. n. 45938 del 12.07.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha reso nota la sede di svolgimento della prova suppletiva preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, nella parte lesiva per la ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 10 del concorso de quo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30\5\2025 per l’annullamento: - del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 490 del 17.04.2025 recante la graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. n. 2788/2023 per la regione Lazio, nella parte in cui non è inserita l’odierna ricorrente; - del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1286 del 22.05.2025 recante la graduatoria finale rettificata del concorso di cui al D.D.G. n. 2788/2023 per la regione Lazio, nella parte in cui non è inserita l’odierna ricorrente; - nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici dopo il mancato superamento della prova preselettiva, nonché atti di approvazione delle graduatorie finali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, avendo conseguito 36/50 nella prova preselettiva del concorso per 587 dirigenti scolastici, ha impugnato gli esiti della prova, la soglia regionale di accesso alla prova scritta fissata in 37/50, l'elenco degli ammessi, il provvedimento di mancato superamento, i quesiti somministrati, i quadri di riferimento pubblicati prima della prova, l'avviso relativo alla prova suppletiva e, con motivi aggiunti, le graduatorie finali e rettificate. Ha dedotto: l'erroneità e ambiguità del quesito n. 4, relativo ai punti indicati da Deming, sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuta la risposta da lei fornita e attribuito un ulteriore punto; la disparità di trattamento derivante dalla diversa soglia di accesso prevista nelle varie regioni, lamentando che il medesimo punteggio avrebbe consentito l'ammissione in altre regioni; la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; la violazione dell'art. 6, comma 7, del bando e dell'art. 10, comma 2, lett. d), del D.M. n. 194/2022, per la pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno precedente la prova e per l'ampliamento degli argomenti conoscibili dai candidati; la mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti; la lesione della par condicio; infine, l'illegittimità della prova suppletiva del 30 luglio 2024, non prevista dal bando, per violazione della lex specialis, dell'imparzialità e del buon andamento. Ha inoltre esteso l'impugnazione alle graduatorie finali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure. La diversa soglia di accesso nelle singole regioni è stata ritenuta coerente con l'articolazione regionale della procedura, con il diverso rapporto tra candidati e posti disponibili e con la possibilità per i candidati di conoscere preventivamente i posti regionali e scegliere consapevolmente la sede; la parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale. Le scelte relative a materie, contenuti, strumenti di riferimento e mancata pubblicazione della banca dati rientrano nella discrezionalità tecnica e organizzativa dell'amministrazione e non hanno violato la lex specialis né la par condicio. I quadri di riferimento hanno natura meramente descrittiva di materie già comprese nel programma e la loro pubblicazione ha inciso uniformemente su tutti i candidati. La doglianza sulla disponibilità sul mercato di pubblicazioni e strumenti di preparazione è stata ritenuta generica e priva di prova circa una concreta alterazione dell'esito della prova. Quanto al quesito n. 4, il giudice ha escluso errori manifesti, oggettivi o macroscopici: la risposta indicata dalla commissione era coerente con il quadro di riferimento, mentre quella della ricorrente costituiva una risposta meramente plausibile, riconducibile ai cosiddetti distrattori. Non è stata fornita una prova idonea dell'oggettiva erroneità del quesito o della risposta corretta. La censura sulla prova suppletiva è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non potendo la sua caducazione arrecare utilità alla ricorrente, e comunque infondata perché l'art. 7 del d.P.R. n. 487/1994, letto alla luce dell'art. 31, comma 2, Cost., attribuisce all'amministrazione ampia discrezionalità nell'adottare misure idonee a consentire la partecipazione delle candidate impossibilitate per gravidanza o allattamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza non impone l'unificazione delle soglie di accesso quando la procedura è articolata in graduatorie regionali caratterizzate da diverso rapporto tra candidati e posti disponibili.
art. 51 Cost.
Non risulta violato dalle diverse soglie regionali, poiché la parità di trattamento opera all'interno della singola graduatoria regionale.
art. 97 Cost.
La procedura non ha violato imparzialità e buon andamento; le modalità organizzative adottate rientrano nella discrezionalità amministrativa e tecnica, salvo errori manifesti non ravvisati.
D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023
La lex specialis ha previsto una procedura articolata regionalmente e le materie della prova; i quadri di riferimento sono stati ritenuti descrittivi di contenuti già inclusi nel programma.
art. 6, comma 7, D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai quadri di riferimento, ma il giudice ha escluso la relativa violazione.
art. 10, comma 2, lett. d), D.M. 13.10.2022 n. 194
La disposizione è stata invocata quale parametro per contestare i quadri di riferimento; il giudice non ha ravvisato una violazione.
Attribuisce all'amministrazione ampia discrezionalità nella scelta delle misure necessarie a consentire la partecipazione alle candidate impossibilitate a rispettare il calendario per gravidanza o allattamento, anche mediante prove suppletive.
art. 31, comma 2, Cost.
È stato richiamato quale parametro di tutela della maternità e fondamento della possibilità di adottare misure organizzative favorevoli alla partecipazione delle candidate in gravidanza o allattamento.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale articolata in graduatorie regionali, la diversa soglia di accesso alle prove successive, determinata dal rapporto tra candidati e posti disponibili in ciascuna regione, non integra di per sé disparità di trattamento: la parità deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale.
- Le scelte dell'amministrazione concernenti la definizione delle materie, dei contenuti, degli strumenti di riferimento e delle modalità di somministrazione di una prova preselettiva rientrano nella discrezionalità tecnica e organizzativa e sono sindacabili soltanto in presenza di errori oggettivi, manifesti e macroscopici, ovvero di evidenti illogicità o irragionevolezza.
- La mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti non è illegittima in assenza di una specifica previsione normativa o della lex specialis che la imponga, quando la scelta organizzativa sia coerente con l'esigenza di garantire l'effettività e la genuinità della selezione.
- La pubblicazione uniforme di quadri di riferimento relativi a materie già comprese nel programma concorsuale non viola la par condicio se non è dimostrato che abbia introdotto contenuti estranei o prodotto una concreta lesione differenziata a danno di singoli candidati.
- La contestazione di un quesito concorsuale richiede la dimostrazione dell'oggettiva erroneità, ambiguità invalidante o manifesta irragionevolezza del quesito o della risposta indicata come corretta; una risposta alternativa meramente plausibile non è sufficiente a sostituire la valutazione della commissione.
- La contestazione di una prova suppletiva è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non possa ricavare alcuna utilità dalla sua caducazione; in ogni caso, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell'organizzare prove suppletive per candidate impossibilitate a partecipare per gravidanza o allattamento.
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