Cassazione Penale, Ordinanza n. 29027/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità per furto aggravato e aveva negato l'attenuante del danno di speciale tenuità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il danno sarebbe stato modesto in relazione al bene sottratto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del danno valutando non solo il valore del bene, ma anche il danno all'infisso, le condizioni economiche della persona offesa e il pregiudizio morale patito da quest'ultima, anziana. È stata richiamata la natura plurioffensiva del furto aggravato e il principio secondo cui l'attenuante richiede una valutazione complessiva di tutti i pregiudizi arrecati ai beni tutelati.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Richiamato implicitamente quale base del furto aggravato oggetto del giudizio; la pronuncia si concentra però sulla valutazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità e sulla correttezza della motivazione sul punto.
art. 62 c.p.
Richiamato in relazione alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, che può essere concessa solo quando la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ai beni tutelati sia di speciale tenuità.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel furto aggravato, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta sulla sola base del modesto valore economico del bene sottratto, ma richiede una valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati.
- Ai fini della speciale tenuità del danno nel furto aggravato devono essere considerati anche il danno cagionato ai beni strumentali o accessori aggrediti durante l'azione e il pregiudizio subito dalla persona offesa, in quanto il reato ha natura plurioffensiva.
- È immune da censure la motivazione che escluda l'attenuante valorizzando, in modo coerente e non illogico, il danno all'immobile o all'infisso, le condizioni della vittima e il danno morale subito dalla persona offesa.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si risolve in una critica alla motivazione di merito che, invece, risulta completa, logica e conforme ai principi di legittimità.
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