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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25611/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia della sentenza irrevocabile emessa il 13/01/1997 (irrevocabile dall'11/11/1997) e la conseguente revoca della decisione ai sensi dell'art. 673 c.p.p. per abolitio criminis in relazione all'abrogazione dell'art. 523 c.p. (ratto a fine di libidine). Ha dedotto violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio (artt. 24, 111 Cost., art. 6 CEDU, comma 3 lett. a) CEDU) sostenendo che la riqualificazione del fatto in sequestro di persona (art. 605 c.p.) è stata sostanzialmente un mutamento radicale del fatto storico, non prevedibile e tale da pregiudicare la possibilità di difesa, nonché un'eventuale illegittima reformatio in peius derivante dall'annullamento con rinvio deciso dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo infondate le censure. Ha ritenuto che non si sia verificata violazione del diritto al contraddittorio né del principio di correlazione tra imputazione e sentenza: per configurare questa violazione occorre una trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali, cosa non accaduta nel caso di specie; la diversa qualificazione giuridica era prevedibile e segnalata dalla sentenza di annullamento con rinvio, e la fattispecie originaria poteva essere comunque ricondotta nella norma generale del sequestro di persona dopo l'abrogazione dell'art. 523 c.p. È stata inoltre rigettata la richiesta di trattazione orale per incompatibilità con il rito camerale non partecipato (art. 611 c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per chiedere la revoca della decisione per abolitio criminis; il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la richiesta infondata.

  • art. 523 cod. pen.

    Delitto di 'ratto a fine di libidine' abrogato; l'abrogazione è la base della domanda di ineffectiveness ma la Corte ha osservato che la condotta abrogata poteva comunque rientrare nella fattispecie generale del sequestro di persona.

  • art. 605 cod. pen.

    Norma sul sequestro di persona; la Corte ha ritenuto che, venuta meno la norma speciale abrogata, la condotta poteva essere comunque sussunta in questa fattispecie, essendo gli elementi essenziali compatibili salvo l'elemento specializzante del "fine di libidine".

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato in termini di successione delle leggi penali nel tempo per spiegare come l'abrogazione dell'art. 523 non abbia eliminato automaticamente la rilevanza penale dei fatti quando esista una norma generale applicabile.

  • art. 6 CEDU

    comma primo e comma 3, lett. a) e b)

    Il ricorrente invocava violazione del diritto a un equo processo e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché la diversa qualificazione era nota/prevedibile e non ha comportato una trasformazione radicale del fatto tale da pregiudicare il contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in materia di diritto al contraddittorio sulla natura dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che il diritto sia stato rispettato dato che l'imputato ha potuto difendersi nel corso dell'iter processuale e la riqualificazione non ha modificato il nucleo essenziale del fatto.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma che esclude la facoltà di trattazione orale per i processi trattati con rito camerale non partecipato; la Corte ha escluso la richiesta di trattazione orale per questo motivo.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali e ad eventuali ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La mera diversa qualificazione giuridica del reato non costituisce di per sé una violazione del diritto al contraddittorio: occorre che vi sia una trasformazione radicale del fatto storico nei suoi elementi essenziali che impedisca alla difesa di sapere di cosa deve difendersi.
  • L'abrogazione di una norma speciale non determina automaticamente l'inefficacia della sentenza se la condotta rientra in una fattispecie generale ancora vigente (successione di leggi penali nel tempo).
  • Se la riqualificazione giuridica dei fatti è stata resa nota alle parti (ad es. nella sentenza di annullamento con rinvio) o è ragionevolmente prevedibile per il rapporto genus-species tra fattispecie, non si configura pregiudizio difensivo.
  • Per contestare efficacemente una presunta violazione del contraddittorio occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla possibilità di esercitare la difesa, non solo differenze formali tra imputazione e sentenza.
  • Le impugnazioni successive (es. ricorso per cassazione) sono lo strumento ordinario per contestare riqualificazioni operate in sede di merito; l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali può comportare condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le richieste di trattazione orale non sono ammissibili quando il rito prevede la trattazione camerale non partecipata (art. 611 c.p.p.).

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