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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21808/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito, mentre ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della società soccombente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

La controversia nasce da una precedente rettifica del classamento catastale di un immobile della società, già oggetto di un giudicato che aveva confermato l’attribuzione della categoria D/2 e di una rendita più elevata rispetto a quella originaria. Sulla base di tale rettifica, il comune ha emesso avvisi di accertamento ICI per le annualità 2009 e 2010. La società ha impugnato gli avvisi sostenendo che la nuova rendita non potesse operare retroattivamente e valesse solo per il futuro, poiché derivante da un atto successivo. La CTR ha accolto l’appello della società, ritenendo che la rettifica non fosse riconducibile ad autotutela e quindi avesse efficacia solo ex nunc. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 74, comma 1, L. 342/2000, assumendo che la CTR avesse applicato una disciplina dettata per atti attributivi o modificativi di rendita in presenza di elementi sopravvenuti, mentre qui si trattava di mera correzione di un errore originario di classamento; 2) violazione dell’art. 21-quinquies L. 241/1990, censurando l’affermazione della CTR secondo cui la rettifica sarebbe stata assimilabile a una revoca discrezionale per sopravvenuta inopportunità; 3) omesso esame di un fatto decisivo, indicato in una nota dell’Agenzia delle entrate che qualificava espressamente l’intervento come accertamento in autotutela con efficacia retrodatata al 9.9.1991.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro per denunciare la violazione di legge relativa alla disciplina della decorrenza della rendita catastale e dell’autotutela

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto poi assorbito

  • art. 74, comma 1, L. n. 342 del 2000

    gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione

    la notifica è condizione di efficacia per l’utilizzo della rendita ai fini impositivi, ma la regola non impedisce l’utilizzo retroattivo della rendita notificata quando l’atto sia una correzione di errori originari di classamento

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    la base imponibile ICI per i fabbricati iscritti in catasto deriva dalla rendita vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione

  • art. 52, penultimo comma, d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato quale parametro tecnico per i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale ai fini della base imponibile

  • art. 6, L. n. 212 del 2000

    richiamato per collocare l’art. 74 L. 342/2000 nel sistema di garanzia della conoscenza effettiva degli atti destinati al contribuente

  • art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990

    richiamato per escludere che la rettifica del classamento fosse una revoca discrezionale per sopravvenuta inopportunità

Massime di principio

  • In materia di ICI, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto si determina applicando alla rendita vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposta i coefficienti di legge, con conseguente irrilevanza di dati catastali non ancora efficaci per difetto di notifica.
  • L’art. 74, comma 1, L. 342/2000 impedisce di usare ai fini impositivi una rendita catastale prima della sua notificazione, ma non esclude che la rendita notificata sia utilizzabile anche per annualità anteriori o "sospese" quando il procedimento abbia natura dichiarativa e non costitutiva.
  • La rettifica della rendita ha efficacia retroattiva quando costituisce correzione di errori originari di classamento o di valutazione tecnica riferiti alla situazione esistente al momento dell’originario accatastamento; in tal caso l’atto opera dalla data del classamento originario.
  • Se il riesame catastale si fonda invece su elementi nuovi, sopravvenuti o diversi rispetto a quelli originari, la nuova rendita ha efficacia solo ex nunc.
  • L’esercizio dell’autotutela catastale va qualificato in base alla sostanza dell’atto: se mira a eliminare un accatastamento illegittimo o errato in un contesto immutato, non è una revoca discrezionale ma un annullamento/correzione dell’originario provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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