Corte di giustizia, Sentenza C-549/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 febbraio 2024. — X contro Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep. — Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CE-Algeria – Previdenza sociale dei lavoratori migranti algerini e dei loro superstiti – Trasferimento di prestazioni in Algeria ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro debitore – Prestazione ai superstiti – Normativa nazionale che applica il principio del paese di residenza – Clausola di residenza che comporta una riduzione dell’importo della prestazione ai superstiti per i beneficiari residenti in Algeria. — Causa C-549/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riconosciuto effetto diretto all'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo UE-Algeria e ha chiarito che esso si applica anche ai superstiti di un lavoratore algerino residenti in Algeria. Allo stesso tempo, ha ritenuto compatibile con tale disposizione una riduzione della prestazione ai superstiti basata sul principio del paese di residenza, se la prestazione mira a coprire il costo della vita nello Stato debitore e la riduzione non compromette la sostanza del diritto all'esportazione. La verifica concreta della natura oggettiva del criterio spetta al giudice nazionale.
Interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione CE-Algeria: effetto diretto, ambito soggettivo (superstiti) e compatibilità con una riduzione della prestazione ai superstiti per residenza in Algeria.
La questione giuridica
Se l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione CE-Algeria: 1) si applichi ai superstiti di un lavoratore algerino residenti in Algeria che vogliano esportare la prestazione ai superstiti; 2) abbia effetto diretto, così da poter essere invocato dinanzi ai giudici nazionali per disapplicare norme interne contrastanti; 3) osti a una normativa nazionale che, applicando il principio del paese di residenza, riduce l'importo della prestazione ai superstiti versata in Algeria.
Principio di diritto
L'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione CE-Algeria riconosce ai lavoratori algerini e, per le prestazioni di reversibilità, ai loro superstiti, un diritto direttamente invocabile al trasferimento in Algeria delle pensioni e rendite ivi previste, senza che sia necessaria l'adozione preventiva di ulteriori atti del Consiglio di associazione. Tuttavia, tale disposizione non vieta, in linea di principio, una regola nazionale che adegui l'importo della prestazione al costo della vita nel paese di residenza, purché l'adeguamento sia fondato su criteri oggettivi e non svuoti di contenuto il diritto al libero trasferimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (accordo di associazione CE-Algeria)
- Articolo 68, paragrafi 1 e 4, accordo di associazione CE-Algeria
- Articolo 70, paragrafi 1 e 2, accordo di associazione CE-Algeria
- Decisione 2005/690/CE del Consiglio
- Decisione 2010/699/UE del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Algemene nabestaandenwet (ANW)
- Articolo 17, paragrafi 1 e 3, ANW
- Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
Effetto diretto e esportazione della prestazione ai superstiti verso l'Algeria
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Centrale Raad van Beroep nei Paesi Bassi, in una controversia tra una superstite residente in Algeria e l'ente olandese delle assicurazioni sociali. La Corte interpreta l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione CE-Algeria, relativo al libero trasferimento in Algeria di determinate prestazioni previdenziali.
Fatti e procedimento principale
X, residente in Algeria, percepiva una prestazione ai superstiti ai sensi dell'ANW olandese. L'SVB aveva poi comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2013 e poi dal 1° gennaio 2016, la prestazione sarebbe stata ridotta in applicazione del principio del paese di residenza, con importi differenziati per l'Algeria (60% e poi 40%). Dopo il rigetto del reclamo e del ricorso in primo grado, la controversia è giunta al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 68, paragrafi 1 e 4, dell'accordo di associazione CE-Algeria;
- l'articolo 70 dello stesso accordo, che prevede l'adozione di misure applicative da parte del Consiglio di associazione;
- la decisione 2010/699/UE e il progetto di decisione del Consiglio di associazione in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- il regolamento (CE) n. 883/2004, menzionato nel progetto di decisione;
- la normativa nazionale olandese, in particolare l'articolo 17 ANW e il regolamento sul principio del paese di residenza.
Questione dell'effetto diretto
La Corte afferma che l'articolo 68, paragrafo 4, contiene un obbligo chiaro, preciso e incondizionato: i lavoratori algerini beneficiano del libero trasferimento in Algeria delle pensioni e rendite ivi indicate, ai tassi previsti dalla legislazione dello Stato membro debitore. Il fatto che l'articolo 70 preveda l'adozione di misure applicative non impedisce l'efficacia immediata della disposizione, poiché tali misure avrebbero solo funzione di facilitazione e cooperazione amministrativa, non di condizione sospensiva.
Ambito soggettivo: inclusione dei superstiti
Pur riferendosi formalmente ai "lavoratori", il paragrafo 4 menziona espressamente le pensioni e rendite di reversibilità. La Corte osserva che, per definizione, tali prestazioni spettano ai superstiti e non ai lavoratori stessi; escludere i superstiti priverebbe la disposizione di effetto utile. Pertanto, l'articolo 68, paragrafo 4, si applica anche ai superstiti di un lavoratore che intendano trasferire la prestazione in Algeria, anche se non sono lavoratori e risiedono in Algeria.
Compatibilità con il principio del paese di residenza
Quanto alla riduzione dell'importo, la Corte rileva che la clausola "ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro debitore" lascia allo Stato membro un certo margine nel disciplinare il calcolo delle prestazioni trasferite. Di conseguenza, una norma che adegua la prestazione al costo della vita del paese di residenza non è, in sé, incompatibile con l'accordo, purché non alteri la sostanza del diritto al trasferimento e sia basata su criteri oggettivi.
La Corte osserva che la prestazione olandese ai superstiti è concepita come reddito di base collegato alla retribuzione minima nei Paesi Bassi; perciò un adeguamento al costo della vita in Algeria può essere ammesso, se non svuota il diritto di contenuto. Spetta al giudice nazionale verificare la natura oggettiva del criterio utilizzato per la riduzione.
Valore del progetto di decisione del Consiglio di associazione
La Corte precisa che il progetto di decisione del Consiglio di associazione, richiamato dal giudice del rinvio e contenente un divieto di clausole di residenza, non essendo stato adottato, non può produrre effetti giuridici equivalenti a quelli riconosciuti a disposizioni analoghe in altri contesti, come nella giurisprudenza relativa all'accordo con la Turchia.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l'articolo 68, paragrafo 4, è dotato di effetto diretto ed è invocabile dinanzi ai giudici nazionali;
- esso si applica ai superstiti di un lavoratore che trasferiscano la prestazione ai superstiti in Algeria;
- non osta, in linea di principio, a una riduzione dell'importo per residenza in Algeria, se la prestazione è destinata a garantire un reddito di base calcolato sul costo della vita nello Stato debitore e la riduzione rispetta la sostanza del diritto al libero trasferimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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