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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9835 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero dell'IVA agevolata applicata a vendite di terreni edificabili destinati, secondo i contribuenti, alla costruzione della prima casa. L'Agenzia riteneva invece indebita l'agevolazione, poiché essa riguardava cessioni di terreni edificabili e non di fabbricati. In Cassazione, il primo motivo ha denunciato la violazione delle norme sul litisconsorzio processuale e sull'integrazione del contraddittorio: la CTR, quale giudice di rinvio, aveva ordinato all'Agenzia di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli acquirenti, ma, dopo un adempimento solo parziale, aveva concesso un ulteriore termine. I ricorrenti hanno sostenuto che il termine originario fosse perentorio e non prorogabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato estinto il giudizio, poiché l'integrazione del contraddittorio non era stata completata nel termine perentorio e non sussistevano fatti non imputabili alla parte o ignoranza incolpevole della residenza dei litisconsorti. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 45 e 15

    Sono richiamati nell'ambito della disciplina processuale tributaria, ma la decisione si fonda principalmente sulle regole relative all'integrazione del contraddittorio nel giudizio inscindibile.

  • Art. 331 c.p.c.

    Quando la causa è inscindibile e non tutte le parti necessarie partecipano al giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio. Se l'ordine viene eseguito solo parzialmente, non è possibile concedere un nuovo termine per completarlo, salvo eccezionali circostanze non imputabili alla parte.

  • Art. 153 c.p.c.

    Il termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio non può essere prorogato, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge, come un fatto non imputabile alla parte o l'ignoranza incolpevole della residenza dei soggetti da citare.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando errori processuali, come la violazione delle norme che regolano la costituzione e lo svolgimento del processo.

  • Art. 384 c.p.c., comma 2

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito. In questo caso la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

  • Cass. n. 6982/2016

    Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.

    Il principio stabilisce che l'integrazione parziale del contraddittorio non consente automaticamente di ottenere un nuovo termine. L'eccezione richiede una richiesta tempestiva e la prova di una causa non imputabile o di un'ignoranza incolpevole.

Massime di principio

  • Nei giudizi inscindibili, l'ordine di integrazione del contraddittorio deve essere eseguito integralmente entro il termine assegnato dal giudice.
  • Il termine per l'integrazione del contraddittorio è normalmente perentorio: l'adempimento solo parziale equivale, in linea generale, a mancata esecuzione dell'ordine.
  • Il giudice non può concedere d'ufficio un ulteriore termine per completare l'integrazione, perché ciò costituirebbe una proroga vietata.
  • Un nuovo termine può essere ammesso solo se richiesto prima della scadenza e se la parte dimostra un impedimento non imputabile oppure l'ignoranza incolpevole dell'indirizzo o della residenza dei soggetti da citare.
  • Se l'integrazione non viene validamente completata, il giudizio può essere dichiarato estinto, anche dal giudice di rinvio o dalla Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti.
  • In caso di estinzione del giudizio, eventuali questioni processuali ulteriori, come la necessità di integrare il contraddittorio nel giudizio di cassazione, possono risultare prive di utilità e quindi assorbite.

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