Ordinanza n. 35/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rigetto Prot. n. P-TO/L/N/2025/100002 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino del 17.9.2025, notificato presso l’Avv. Paolo Rastel Bogin, con PEC del 18.9.2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino rigettava la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data 1.1.2025; - di ogni altro atto, presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente contestava, almeno implicitamente, il rilievo attribuito al ritardo nella richiesta di trasformazione del titolo. Il Collegio ha ritenuto che tale ritardo, di per sé, non costituisca ragione sufficiente per respingere la domanda, ma ha rilevato che l’istanza appariva incompleta quanto all’indicazione del tipo di rapporto di lavoro e della relativa retribuzione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non decisivo, ai fini del rigetto, il solo ritardo nella richiesta di conversione del permesso stagionale. Tuttavia, ha considerato che la domanda risultava al momento incompleta nell’indicazione del tipo di rapporto di lavoro e della retribuzione, elementi ritenuti rilevanti per la valutazione dell’istanza. Il Collegio ha precisato che tale incompletezza non impedisce la presentazione di una nuova domanda maggiormente specificata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Collegio l’ha respinta alla luce dell’incompletezza della domanda amministrativa.
Massime di principio
- Il mero ritardo nella presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per il rigetto dell’istanza.
- La domanda di conversione del permesso di soggiorno deve indicare in modo sufficientemente preciso il tipo di rapporto di lavoro subordinato e la relativa retribuzione; l’incompletezza su tali elementi può giustificare il mancato accoglimento della domanda cautelare contro il diniego.
- Quando l’incompletezza dell’istanza amministrativa è suscettibile di essere superata mediante la presentazione di una nuova domanda più specifica, il giudice può respingere la tutela cautelare senza escludere la possibilità di una successiva rinnovazione dell’iniziativa amministrativa.
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