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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35186/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associato)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2012 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, con recupero di IRES, IVA e IRAP a seguito di verifica fiscale e contestazione del mancato rispetto dei requisiti per fruire del regime agevolativo previsto dalla L. n. 398 del 1991. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, escludendo la responsabilità personale e solidale della socia e vice presidente per i debiti dell'associazione, ritenendo non provato che ella avesse svolto attività negoziale o gestoria per conto dell'ente, e considerando insufficiente la sola carica rivestita. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 38 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la responsabilità solidale nelle associazioni non riconosciute deriverebbe dalla posizione di rappresentanza dell'ente e non dalla mera attività concretamente svolta, soprattutto in materia di debiti fiscali sorti ex lege.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata nei termini esposti in ordinanza: per i debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute non rileva in sé la mera titolarità della carica, ma occorre che l'Ufficio provi la qualità di rappresentante o gestore dell'associazione nel periodo di investitura e la partecipazione alla gestione dell'ente; nel caso concreto l'Agenzia non ha dimostrato la corresponsabilità della contribuente, che rivestiva soltanto la carica di vice presidente, mentre era stato accertato che la responsabilità per i debiti sociali gravava su altro soggetto, presidente e legale rappresentante. In difetto di prova della partecipazione alla gestione o di atti di amministrazione riconducibili alla resistente, la pretesa di responsabilità solidale non poteva essere accolta. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    Nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale per i debiti dell'ente, anche fiscali, richiede la qualità di soggetto che abbia agito o gestito l'associazione nel periodo considerato; non basta la mera carica astrattamente rivestita se non è provata la partecipazione alla gestione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata dedotta contro la ricostruzione della CTR in tema di responsabilità ex art. 38 c.c.

  • L. n. 398 del 1991

    È richiamata come disciplina del regime agevolativo di cui l'associazione non avrebbe rispettato i requisiti e gli adempimenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • Per i debiti tributari delle associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale del rappresentante o gestore presuppone la prova della sua effettiva partecipazione alla gestione dell'ente nel periodo di insorgenza del debito, poiché l'obbligazione fiscale nasce ex lege e non su base negoziale.
  • La sola titolarità di una carica associativa, anche apicale o rappresentativa, non è sufficiente di per sé a fondare automaticamente la responsabilità personale e solidale per il debito d'imposta se non è dimostrato il concreto svolgimento di compiti amministrativi o gestori.
  • Chi agisce per far valere la responsabilità personale ex art. 38 c.c. nei confronti del rappresentante di un'associazione non riconosciuta deve provare la qualità di rappresentante o gestore e gli elementi della sua ingerenza nella gestione; il chiamato può liberarsi dimostrando la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo rilevante.
  • In materia fiscale, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile consente di valorizzare la posizione e i poteri effettivi del rappresentante dell'associazione ai fini della responsabilità solidale per tributi e sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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