Cassazione Penale, Sentenza n. 29856/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello denunciando: 1) mancata o viziosa motivazione per presunto travisamento di prove decisive, sostenendo che documentazione sanitaria inglese attestava attacchi di convulsioni che avrebbero potuto spiegare la ferita orale; 2) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'effetto della cannabis sulla percezione della vittima; 3) mancata considerazione del mutamento di atteggiamento dell'imputato durante il ricovero in Pronto Soccorso; 4) errata applicazione e mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità ex art. 609-bis, comma 3, c.p., nonostante la brevità e la modalità dell'azione e la definizione del fatto come "di contenuta invasività sessuale".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure mera reiterazione di motivi già valutati e disattesi dai giudici di merito, non sufficientemente critiche rispetto alla motivazione impugnata. Ha ritenuto decisiva la visione dei filmati di videosorveglianza, che hanno smentito la versione dell'imputato, e ha considerato la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa generica e non idonea a dimostrare che la ferita fosse stata causata da convulsioni. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello circa l'insussistenza dell'attenuante di minore gravità, pur avendo operato una rideterminazione della pena nella forbice. Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicazione dell'onere per l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con fissazione, equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; condanna al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, in misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
art. 609-bis, comma terzo, cod. pen.
La Corte richiama la giurisprudenza che richiede una valutazione globale per riconoscere la circostanza attenuante della minore gravità: vanno valutati mezzi, modalità, grado di coartazione sulla vittima, condizioni fisiche e mentali, caratteristiche psicologiche in relazione all'età, entità del danno; la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità può giustificare il diniego dell'attenuante. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistere elementi di gravità tali da escludere la minore gravità, pur utilizzando gli stessi elementi per una rideterminazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento e può comportare anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma e fissato equitativamente la somma di euro 3.000,00.
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
Norme sul rimborso delle spese di rappresentanza e difesa per la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte dispone la liquidazione di tali somme dalla Corte di appello con separato decreto ai sensi di queste disposizioni.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Norma sulla riservatezza dei dati personali; la sentenza richiama l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La Cassazione rigetta come inammissibili i ricorsi che si limitano a riprodurre censure già valutate e motivatamente disattese dai giudici di merito: il ricorrente deve esporre critiche specifiche e confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata.
- Documenti medici generici o attestazioni di patologie pregresse non sono sufficienti a contrastare efficacemente elementi di prova oggettivi (es. filmati di videosorveglianza) che smentiscono la versione difensiva; occorre prova diretta e collegata dell'evento che si vuol attribuire alla patologia.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità ai sensi dell'art. 609-bis c.p. è necessaria una valutazione globale che consideri mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima e danno psichico: la presenza di anche un solo elemento di particolare gravità può escludere l'attenuante.
- Il giudice d'appello non è obbligato a replicare punto per punto a tutte le argomentazioni difensive purché risulti chiaramente la confutazione degli elementi essenziali della difesa o sia adottato un percorso motivazionale diverso ma logico e coerente.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente deve valutare la solidità delle doglianze prima di proporre ricorso.
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