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Sentenza

Sentenza n. 3462/2026 - Roma, Sezione 2T

per la condanna al risarcimento del danno subito da Calcisernia S.p.a. in ragione della tardiva assegnazione delle Quote di CO2 alla medesima spettanti per l'anno 2021, avvenuta con Deliberazione prot. n. 113/2021 emessa dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (Comitato ETS) in data 23.11.2021;

Giustizia amministrativa202203674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: tardiva assegnazione delle quote di CO2 spettanti per l'anno 2021 e conseguente pretesa risarcitoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente subito per la tardiva assegnazione, da parte del Comitato ETS, delle quote di CO2 relative all'anno 2021. La scadenza ordinaria per l'assegnazione era il 28 febbraio 2021; le istituzioni europee avevano poi preannunciato possibili ritardi, mentre in Italia l'assegnazione è avvenuta soltanto alla fine di novembre 2021. Il termine per la restituzione delle quote relative alle emissioni 2021 era tuttavia rimasto fissato al 30 aprile 2021. La ricorrente ha dedotto che, confidando nella tempestiva assegnazione e nella possibilità di finanziare l'acquisto delle quote mediante la vendita di quelle assegnate, aveva affrontato un'inaspettata crisi di liquidità. Ha quantificato il danno in misura pari alla sanzione amministrativa di euro 4.642.100,00 irrogata per la mancata restituzione delle quote 2020, deducendo la sussistenza dell'illecito, del danno e del nesso causale ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. Nel corso del giudizio, però, ha dato atto che il procedimento sanzionatorio non era stato concluso e che il Comitato ETS stava valutando un'istanza di archiviazione, chiedendo per tale ragione il rinvio della causa.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, non ravvisando un caso eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha poi dichiarato il ricorso inammissibile. La stessa ricorrente aveva infatti chiarito che il pregiudizio patrimoniale prospettato non si era ancora verificato, poiché la sanzione relativa alla mancata restituzione delle quote 2020 non era stata definitivamente accertata e il procedimento sanzionatorio era ancora pendente. In assenza di un danno attuale non risultava ancora configurabile un fatto o un provvedimento lesivo, se non in via ipotetica. Il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a. decorre dal verificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento lesivo e, in mancanza di una lesione attuale, non era ancora iniziato. La domanda risarcitoria era pertanto prematura e inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata proposta dalla ricorrente in relazione alla lesione di un interesse legittimo, ma il giudice ha rilevato che mancava ancora un danno patrimoniale attuale.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. (…)

    Il termine decadenziale presuppone l'esistenza di un fatto o provvedimento lesivo e di un danno attuale; in assenza di una lesione verificatasi, il termine non decorre e la domanda risarcitoria proposta anticipatamente è inammissibile.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della causa può essere disposto soltanto in presenza di un caso eccezionale; tale presupposto non è stato ravvisato nella fattispecie.

  • art. 36, comma 3, d.lgs. 47/2020

    La disposizione è richiamata quale base della contestazione della mancata restituzione delle quote e della sanzione amministrativa, il cui procedimento non risultava ancora definitivamente concluso.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è inammissibile quando il pregiudizio patrimoniale dedotto non si sia ancora verificato e resti subordinato all'esito futuro di un procedimento amministrativo o sanzionatorio.
  • Il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a. decorre soltanto dal verificarsi del fatto lesivo o dalla conoscenza del provvedimento lesivo; in assenza di una lesione attuale, il termine non decorre, ma la domanda risarcitoria non può essere proposta in via meramente ipotetica o preventiva.
  • La pendenza di un procedimento sanzionatorio e la possibilità del suo futuro esito sfavorevole non integrano, di per sé, un danno patrimoniale attuale risarcibile né consentono di anticipare la domanda risarcitoria rispetto alla concreta verificazione della lesione.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoTermini e notificazione del ricorso
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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