Cassazione Penale, Sentenza n. 11703/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per omicidio preterintenzionale (fatto del 29/07/2018). Il ricorrente censurava la motivazione e la valutazione probatoria della sentenza d'appello, sostenendo l'insufficienza delle prove per attribuire a lui il pugno che avrebbe cagionato le lesioni mortali, e prospettando un'ipotesi alternativa: le lesioni sarebbero state causate dall'impatto del veicolo contro il marciapiede. Inoltre chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando lo stato di ubriachezza della vittima e un decorso causale atipico.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito motivazione adeguata, analizzando e respingendo le ipotesi alternative sulla base di elementi oggettivi (modalità e entità dei danni del veicolo, assenza di tracce ematiche nell'abitacolo, presenza di tracce sull'asfalto, mancanza di segni di impatto interno, ecc.). Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del diniego delle attenuanti generiche, in quanto il giudice di merito ha indicato in modo congruo gli elementi decisivi. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; conferma della sentenza di condanna; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.500,00 e euro 6.000,00, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 584 cod. pen.
Norma relativa all'omicidio; la sentenza impugnata e il ricorso erano incentrati sulla qualificazione della condotta come omicidio preterintenzionale, confermata dai giudici di merito.
art. 62-bis cod. pen.
Prevede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati dal ricorrente non fossero idonei a giustificare il riconoscimento delle generiche.
art. 133 cod. pen.
Disciplina l'applicazione delle circostanze attenuanti in concreto; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito nel negare la riduzione per generiche.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente consistessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione globale delle prove: il ricorso che mira a riconsiderare la valutazione probatoria del merito è inammissibile.
- Per ritenere adeguata la motivazione del giudice di merito non è necessario esaurire ogni argomento difensivo, ma fornire una spiegazione coerente e rispondere alle censure rilevanti con riferimento agli elementi decisivi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica in modo congruo gli elementi che giustificano la decisione; non è richiesta una motivazione estesa oltre il necessario.
- La presenza di circostanze che possano attenuare la responsabilità della vittima (es. ubriachezza) non elimina automaticamente il nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento (morte); occorre valutare se tale circostanza sia effettivamente determinante e compatibile con le risultanze probatorie.
- Ipotesi causali alternative devono essere compatibili con l'insieme degli elementi probatori per risultare attendibili; il contrasto con dati oggettivi (danni al veicolo, tracce ematiche, testimonianze, attivazione dispositivi di sicurezza) può legittimamente indurre il giudice a escluderle.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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