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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21183/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società conveniva in giudizio un'altra società chiedendo, previo accertamento dell'avvenuto distacco di cinque dipendenti presso il cantiere della convenuta per l'esecuzione di lavori, la condanna al pagamento del saldo di euro 32.313,66. Il tribunale accoglieva la domanda ritenendo provato il credito sulla base delle buste paga prodotte, che attestavano il netto corrisposto ai lavoratori, e sulla base della conferma da parte dei lavoratori del versamento delle retribuzioni. La convenuta proponeva appello, dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., e quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 2697 c.c. e 30, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il giudice di merito avesse invertito l'onere della prova e che la consulenza tecnica non potesse supplire alle lacune probatorie dell'attrice; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando che non fosse stato provato il titolo del credito richiesto e che il CTU avesse costruito una presunzione personale circa la natura di rimborso contributivo e assicurativo delle somme versate dalla convenuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la regola sull'onere della prova operi solo quando il fatto rimane ignoto, mentre nel caso concreto il giudice di merito aveva positivamente accertato il fatto costitutivo del credito, cioè il pagamento delle retribuzioni, valorizzando le buste paga e soprattutto la conferma dei lavoratori circa il versamento delle retribuzioni. Tale ratio decidendi non era stata specificamente censurata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale forza; la doglianza era quindi inidonea e comunque poco comprensibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La regola dell'onere della prova ha natura residuale e opera solo quando il fatto resta ignoto; non può essere invocata per contestare un fatto costitutivo che il giudice di merito abbia già positivamente accertato.

  • art. 30, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente nel contestare la prova del credito nel contesto del distacco di lavoratori; la Corte non ne sviluppa un autonomo principio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti di legge, non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce valore di prova piena a elementi soggetti a libero apprezzamento; non basta dissentire dalla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'appello era stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale con ordinanza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso disatteso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di contributo unificato.

Massime di principio

  • La regola sull'onere della prova opera come criterio residuale di giudizio: viene in rilievo solo quando, all'esito dell'istruzione, un fatto decisivo resti non accertato.
  • Se il giudice di merito accerta positivamente il fatto costitutivo del diritto, la censura ex art. 2697 c.c. è inammissibile perché non attiene alla ripartizione dell'onere probatorio ma alla valutazione del merito.
  • La busta paga, pur essendo documento formato unilateralmente dal datore di lavoro o dal creditore, può essere valorizzata dal giudice insieme ad altri elementi istruttori per accertare il pagamento delle retribuzioni.
  • Per denunciare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è sufficiente contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito; occorre allegare l'uso di prove non dedotte, l'uso di prove d'ufficio fuori dai limiti legali, o l'attribuzione a elementi non legali di efficacia di prova piena.
  • La mancata specifica censura di una ratio decidendi autonoma rende inammissibile il motivo di ricorso, anche quando siano prospettate ulteriori doglianze sullo stesso punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileObbligazioniLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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