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Risoluzione

Risoluzione n. 45 del 30/03/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i certificati già rilasciati alle entità residuali che hanno presentato istanza entro il 31 dicembre 2005 producono effetti dal 1 luglio 2005, anche se materialmente rilasciati dopo tale data e privi di specifica indicazione. Non è quindi richiesta un'integrazione automatica dei certificati; su richiesta può essere emesso un nuovo certificato con la decorrenza corretta, previa verifica dei requisiti.

Certificati per l'opzione delle entità residuali ai fini della Direttiva 2003/48/CE: decorrenza dal 1 luglio 2005

Certificati per l'opzione delle entità residuali ai fini della Direttiva 2003/48/CE

La risoluzione interviene per chiarire la decorrenza degli effetti dei certificati rilasciati alle cosiddette entità residuali nell'ambito della disciplina sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. Il documento precisa l'effetto dei certificati già emessi prima dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005, con particolare riferimento alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2005.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata trae origine dal Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003, entrata in vigore il 1 luglio 2005. La direttiva istituisce un sistema automatico di scambio di informazioni tra Stati membri relativo a determinati pagamenti di interessi effettuati da operatori economici, qualificati come "agenti pagatori", a favore di beneficiari effettivi persone fisiche residenti fiscalmente in un altro Stato membro.

La direttiva distingue tra:

  • pagamento o attribuzione di interessi direttamente alla persona fisica;
  • pagamento o attribuzione di interessi a favore di "entità residuali", cioè soggetti che ricevono o a cui sono attribuiti interessi nell'interesse di un beneficiario effettivo.

Entità residuali considerate dalla normativa interna

Nel documento vengono indicate come entità residuali, ai sensi dell'ordinamento interno:

  • gli enti non commerciali privi di personalità giuridica, inclusi comitati, associazioni e fondazioni;
  • le società semplici e i soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 5 del TUIR;
  • gli organismi di investimento italiano in valori mobiliari non autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CE;
  • i trust costituiti ai sensi degli articoli 10 e 11 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, non esercenti attività commerciale e con sede di amministrazione o oggetto principale dell'attività in Italia.

Regime applicabile alle entità residuali

Le entità residuali, in base al documento, assumono la veste di agente pagatore e sono tenute agli obblighi di comunicazione nel momento in cui riscuotono i pagamenti ricevuti, e non quando li ritrasferiscono agli effettivi beneficiari.

In alternativa, tali entità possono optare per essere trattate, ai soli fini della direttiva, come un OICVM armonizzato. L'effetto dell'opzione è che l'entità residuale non è considerata agente pagatore al momento della riscossione degli interessi, ma solo nel momento in cui corrisponde gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce direttamente a quest'ultimo il pagamento.

Istanza, certificato e disciplina del rilascio

Per esercitare l'opzione, l'entità deve presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. In caso di accoglimento, l'Agenzia rilascia un certificato.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005, ha stabilito:

  • le modalità di rilascio del certificato;
  • le modalità di revoca del certificato.

Il certificato ha efficacia per cinque anni decorrenti dalla data del rilascio. Tuttavia, per il primo periodo di applicazione, la circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005 ha precisato che la validità può considerarsi decorrente dal 1 luglio 2005 per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2005, così da evitare difficoltà operative alle entità italiane che avevano investimenti già in corso presso intermediari esteri all'entrata in vigore della disciplina.

Chiarimenti sulla decorrenza del certificato

La risoluzione conferma che i certificati già rilasciati, anche se privi dell'indicazione espressa della decorrenza dal 1 luglio 2005, producono comunque effetti da tale data e non dalla data materiale di rilascio.

In sostanza:

  • le entità residuali che hanno presentato l'istanza entro il 31 dicembre 2005 sono trattate come OICVM armonizzati fin dal 1 luglio 2005;
  • ciò vale anche se il certificato è stato rilasciato successivamente e non riporta la decorrenza anticipata.

Il documento richiama inoltre che, in base ai chiarimenti della circolare n. 55/E del 2005, gli uffici emittenti potevano inserire nel certificato, in luogo della formula "dalla data in cui e' stato rilasciato", la dicitura "dal 1 luglio 2005"; nel testo inglese, la formula "the date in which it has been issued" poteva essere sostituita con "1 July 2005".

Effetti pratici sulle comunicazioni

Poiché la decorrenza sostanziale è il 1 luglio 2005, non deve essere rilevata un'omissione di comunicazione da parte delle entità residuali italiane per gli interessi percepiti nel periodo compreso tra il 1 luglio 2005 e la data di rilascio del certificato, qualora l'istanza sia stata presentata nei termini previsti.

Pertanto, anche se l'Amministrazione finanziaria ricevesse segnalazioni relative a interessi percepiti in quel periodo dagli OICVM in questione, non dovrebbe considerarsi omessa la comunicazione dei nominativi dei partecipanti all'organismo da parte delle entità residuali italiane.

Rilascio di un nuovo certificato su richiesta

Il documento precisa infine che, se gli interessati lo richiedono, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso i certificati può rilasciarne uno nuovo con l'indicazione della decorrenza dal 1 luglio 2005, in sostituzione di quello precedentemente emesso.

In tal caso, la Direzione Regionale deve verificare la sussistenza, al 1 luglio 2005, di tutte le condizioni necessarie per il rilascio del certificato.

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