Cassazione Penale, Sentenza n. 22676/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) relativa a rimanenze per euro 906.105,54 nel fallimento della Sem. Oli s.r.l. (già Demar Oli s.r.l.). Contestavano: 1) la mancata prova dell'elemento soggettivo e l'errata qualificazione/attribuzione di ruoli gestori (amministratore di diritto vs amministratore di fatto); 2) l'uso dei mastrini contabili come base per ritenere la distrazione delle giacenze, dato che i mastrini esprimevano valori suscettibili di deprezzamento; 3) l'iniqua determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando che le sentenze di merito hanno dimostrato la mancanza delle rimanenze dichiarate in contabilità e la loro distrazione/occultamento dagli imputati. Ha ritenuto corretta la valutazione congiunta del ruolo gestionale di entrambi i fratelli (anche riconoscendo l'esistenza di un amministratore di fatto accanto a quello di diritto), la valutazione probatoria delle scritture ausiliarie (mastrini) unitamente alle risultanze del curatore e alle dichiarazioni dei terzi, e ha considerato inammissibili o infondati i profili di doglianza sulla pena. Ha quindi rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 219, co. 1
Riferita quale aggravante collegata ai reati fallimentari; la Corte ha riconosciuto comunque prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante nella determinazione della pena.
legge fallimentare, art. 216, ultimo comma
Norma sulle pene accessorie nei delitti fallimentari; la Corte ha rideterminato la durata delle pene accessorie in due anni.
legge fallimentare, art. 223
Richiamata in relazione alla responsabilità per distrazione/occultamento di beni nel fallimento; utilizzata come riferimento operativo per l'accertamento del reato di bancarotta patrimoniale.
codice civile, art. 2639
Definisce la nozione di amministratore di fatto; la Corte ha interpretato che l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori può coesistere con la presenza di un amministratore di diritto e non richiede l'esercizio di tutti i poteri formali.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, co. 1
Richiama i limiti di specificazione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che alcune censure fossero aspecifiche e quindi non idonee a scalfire la motivazione di merito.
cod. proc. pen., art. 606, co. 1, lett. e)
Citata nei principi richiamati circa i vizi di motivazione: l'omesso esame di un motivo può non integrare vizio se il motivo è implicitamente assorbito dalla motivazione e incompatibile con la ratio decidendi.
Massime di principio
- La mancanza, al fallimento, di beni risultanti dalla contabilità può legittimare la presunzione di distrazione se le scritture contabili (anche mastrini) sono ritenute attendibili; non si tratta di responsabilità oggettiva, ma di una inferenza probatoria che l'amministratore deve saper confutare con indicazioni concrete sulla destinazione o esistenza dei beni.
- La qualifica di amministratore di fatto si fonda sull'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; non è necessario che eserciti tutti i poteri formali e la sua esistenza può coesistere con un amministratore di diritto.
- La cessione fittizia di quote a un prestanome e il trasferimento formale della sede senza riscontro di attività operative possono essere valutati come elementi indicativi di una operazione strumentale finalizzata alla distrazione di beni societari.
- In sede di impugnazione, i motivi generici o aspecifici che non confrontano puntualmente la motivazione di merito sono deboli: il giudice d'appello e la Cassazione possono considerare assorbite o non rilevanti censure che non siano specifiche e fondate su errori logici evidenti.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena richiedono argomentazioni precise per essere accolte: l'applicazione di attenuanti prevalenti e la determinazione al minimo edittale rendono più difficile il successo di censure generiche sull'eccessività della pena.
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