Sentenza n. 155/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Prefetto di Torino -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-/D Area I ter, notificato il 29.1.2021, che vieta al signor -OMISSIS- la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione; - del decreto del Questore di Torino, allo stato non conosciuto, di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia del signor -OMISSIS-; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/8/2021: - del decreto del Questore di Torino -OMISSIS-Cat. N. -OMISSIS-. 2021 di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia del signor -OMISSIS-, notificato in data 3.6.2021; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione e decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e, con motivi aggiunti, la revoca questorile della licenza di porto di fucile ad uso caccia. Ha dedotto la violazione degli artt. 39 r.d. 773/1931 e 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto di essere estraneo alla querela per minacce presentata da un vicino, riguardante esclusivamente il padre, la madre e la sorella; di non essere coinvolto in alcuna persistente conflittualità con il querelante; di essere solo anagraficamente residente presso l'abitazione familiare; e di avere custodito le armi in un armadio, con la chiave occultata sopra lo stesso. Ha inoltre negato che ricorressero situazioni di pericolo riconducibili all'art. 20-bis l. 110/1975. Quanto al provvedimento questorile, ha dedotto l'illegittimità derivata, assumendo che la revoca fosse fondata esclusivamente sul divieto prefettizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha affermato che non esiste un diritto soggettivo alla detenzione di armi o al porto d'armi, poiché la regola generale è il divieto di detenzione, derogabile dall'amministrazione solo in presenza di specifiche ragioni positive e in assenza di rischi anche potenziali. La valutazione dell'affidabilità del detentore è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su vicende non penalmente rilevanti e su elementi oggettivi diversi da condanne o misure di pubblica sicurezza. Nel caso concreto, l'amministrazione non si è basata soltanto sulla querela, ma ha esaminato la documentazione di polizia giudiziaria, dalla quale emergevano la persistente conflittualità familiare con il vicino, il rinvenimento di munizioni detenute illegalmente in un magazzino, la mancata spontanea consegna del materiale ricercato, il rinvenimento di due fucili nell'auto del ricorrente e la sua scarsa collaborazione durante la perquisizione. È stata inoltre valorizzata la custodia inadeguata delle armi, conservate in un armadio con serratura ordinaria e chiave collocata sopra l'armadio, nonché insieme alle armi del padre. Tali elementi, considerati complessivamente, giustificavano il giudizio di non affidabilità e il divieto prefettizio. La revoca della licenza di porto di fucile è stata ritenuta legittima, con conseguente infondatezza della censura di illegittimità derivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite per euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931
La disposizione è richiamata quale base del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi e munizioni; il suo esercizio è giustificato da una valutazione dell'affidabilità del detentore e dalla prevenzione di rischi anche potenziali.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivati i provvedimenti attraverso la valutazione complessiva della documentazione di polizia giudiziaria e delle condotte accertate.
art. 20-bis l. 110/1975
Richiamato dal ricorrente con riferimento alle condizioni di pericolo connesse alla disponibilità delle armi; il TAR ha ritenuto comunque rilevanti, ai fini dell'affidabilità, gli ulteriori elementi oggettivi accertati dall'amministrazione.
art. 41 T.U.L.P.S.
Richiamato nella documentazione di polizia giudiziaria quale base della perquisizione che ha condotto al rinvenimento di munizioni e di un caricatore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La detenzione di armi e il porto d'armi non costituiscono diritti soggettivi pieni: la regola generale è il divieto, derogabile dall'amministrazione sulla base di una valutazione discrezionale dell'affidabilità del richiedente e dell'assenza di rischi anche soltanto potenziali.
- Il giudizio di non affidabilità nella materia delle armi può fondarsi su vicende personali, familiari o di vicinato oggettivamente accertate, anche se non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza e anche se il destinatario non è formalmente autore o persona querelata per i fatti considerati.
- L'amministrazione può valutare unitariamente gli elementi risultanti dalla documentazione di polizia giudiziaria, comprese la conflittualità persistente, la detenzione illegale di munizioni, la scarsa collaborazione con le forze dell'ordine e altre condotte indicative di insufficiente affidabilità.
- La custodia delle armi è inadeguata quando le modalità concretamente adottate non rendono difficile l'accesso e l'utilizzo da parte di terzi; la mera collocazione dell'arma in un armadio chiuso, con la chiave facilmente reperibile, può concorrere a fondare il giudizio di non affidabilità.
- La revoca della licenza di porto d'armi può legittimamente conseguire al divieto prefettizio di detenzione quando quest'ultimo costituisca il presupposto sostanziale della licenza e non sia stato validamente annullato.
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