Cassazione Penale, Sentenza n. 47714/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'esimente della legittima difesa (art. 52 c.p.), sostenendo che la sua reazione era volta a tutela della propria incolumità dato che uno dei titolari aveva brandito un bastone e lui fu poi trovato ferito; 2) illogicità e mancanza di motivazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, stante la riconosciuta falsità di alcune loro affermazioni; 3) mancanza di motivazione e aspecificità in ordine all'aggravante delle "più persone riunite", che il ricorrente contesta ritenendola non applicabile per la presunta passività dell'ignoto complice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestata infondatezza. Sulla legittima difesa ha richiamato il principio secondo cui l'esimente non è applicabile a chi abbia volontariamente determinato la situazione di pericolo (quindi chi provoca o tenta la rapina non può poi invocare la legittima difesa). Sull'attendibilità delle persone offese ha ritenuto corretta la distinzione operata dalla Corte d'appello tra le diverse fasi dell'episodio: le affermazioni relative alla fase iniziale (tentativo di manomissione delle slot con un arnese) sono state riscontrate e confortate dalle immagini di videosorveglianza, mentre le dichiarazioni su fasi successive potevano essere parzialmente inattendibili. Quanto all'aggravante delle piu persone riunite, la Corte ha confermato che è stato accertato che entrambi i malviventi erano presenti e spinsero le vittime al momento della fuga, e che la circostanza aggravante richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della condotta, senza necessità che compiano esattamente lo stesso gesto. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 52 nel senso che la scriminante della legittima difesa non è applicabile a chi abbia volontariamente creato la situazione di pericolo, perché manca il requisito della necessità della difesa
art. 62 n. 4 cod. pen.
Richiamata in sede di merito come attenuante riconosciuta e valuata in equivalenza rispetto all'aggravante contestata, contribuendo alla determinazione della pena
art. 616 cod. proc. pen.
Usato come fondamento per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per l'improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione ritenuta non giustificata
Massime di principio
- La legittima difesa non è invocabile da chi abbia volontariamente determinato la situazione di pericolo: chi tenta una rapina non può poi giustificare la propria reazione come difesa personale
- Elementi oggettivi esterni come le immagini di videosorveglianza possono corroborare parti della versione delle persone offese anche se altre loro dichiarazioni risultano false o contraddittorie; la valutazione di attendibilità può quindi essere frazionata per fasi dell'evento
- L'aggravante delle 'più persone riunite' sussiste quando almeno due persone sono simultaneamente presenti nel luogo e nel momento della condotta violenta o minacciosa; non è necessario che compiano esattamente lo stesso atto, basta l'effetto intimidatorio congiunto
- In cassazione saranno dichiarati inammissibili i ricorsi che riproducono censure già esaminate dai giudici di merito senza confutare punti probatori specifici e rilevanti; è essenziale confrontarsi con il contenuto probatorio e le motivazioni della sentenza impugnata
- L'impugnazione infondata può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente, inclusa condanna a rimborsare le spese processuali e versamento alla Cassa delle Ammende
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