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Sentenza

Sentenza del 10/02/2023 n. 4274 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Lonardo impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 (IRES/IRAP/IVA) con il quale l'Amministrazione aveva disconosciuto la deducibilità di costi contabilizzati come sponsorizzazioni verso una squadra di calcio a cinque, ritenendoli antieconomici e privi di un concreto collegamento promozionale con l'attività della società contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso ritenendo che la CTR aveva errato nel valutare l'inerenza delle spese di sponsorizzazione. La Cassazione ha richiamato la norma (l. 27/12/2002, n. 289, art. 90, comma 8) che riconosce una presunzione legale sulla natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge; tale presunzione opera indipendentemente dalla valutazione di antieconomicità svolta dalla CTR. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata nella parte relativa alla deducibilità delle sponsorizzazioni e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso del contribuente. Le spese di sponsorizzazione, in presenza degli altri presupposti normativi non contestati, sono state ritenute deducibili. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 8

    Riconosce una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria (e quindi della deducibilità/inerenza) delle spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche purché ricorrano i requisiti previsti dalla norma; tale presunzione esclude la valutazione di antieconomicità come motivo per negare la deducibilità.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Utilizzato nel contesto del potere d'accertamento per richiamare il regime delle presunzioni semplici in materia di imposte dirette e il corretto riparto dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 56

    Richiamati in relazione all'IVA e alle modalità di rettifica; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure procedurali relative all'IVA perché non adeguatamente dedotte o non pertinenti al tipo di verifica svolta (a tavolino).

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12

    Richiamata in ordine all'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e al termine dilatorio: la Corte ha precisato che l'obbligo e le conseguenze della sua violazione dipendono dal tipo di verifica (accesso/ispezione nei locali vs verifica a tavolino) e dal tributo considerato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 62

    Riferimenti alla disciplina del processo tributario; in particolare alla regolazione del giudizio di legittimità in materia tributaria e capacità del giudice di legittimità di decidere sulla materia.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    Fondamento dei motivi di cassazione invocati (vizi di motivazione, omessa pronuncia, violazione di legge); la Corte ha accolto solo una delle censure ammesse (omessa considerazione della presunzione legale prevista dalla L. n. 289/2002).

Massime di principio

  • Le sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche, se ricorrono i presupposti di legge (soggetto sponsorizzato dilettantistico, rispetto dei limiti quantitativi, finalità promozionale, effettiva attività promozionale del soggetto sponsorizzato), godono di una presunzione legale favorevole alla loro natura pubblicitaria e quindi alla deducibilità: il giudice non può negare la deducibilità basandosi solo su una valutazione di antieconomicità.
  • Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, l'onere di fornire la prova contraria spetta al contribuente; tuttavia questa dinamica non esclude che presunzioni legali previste da norme speciali (es. sponsorizzazioni sportive dilettantistiche) prevalgano sulla valutazione discrezionale di congruità.
  • La mancata redazione del processo verbale di constatazione e il mancato contraddittorio endoprocedimentale rendono l'atto illegittimo principalmente se la verifica è stata svolta con accesso/ispezione nei locali (termine dilatorio di 60 giorni); per le verifiche a tavolino, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è più circoscritto e dipende dalla materia (tributi armonizzati vs non armonizzati).
  • Questioni procedurali o di legittimazione formale dell'atto non sollevate nei primi gradi di giudizio vengono generalmente considerate precluse in cassazione: è essenziale dedurre tempestivamente nel merito le censure procedurali rilevanti.
  • In sede di cassazione è difficile ottenere la riforma per motivi che si tradurrebbero in una rivalutazione del merito della controversia; la Cassazione interviene soprattutto per errori di diritto, omissioni di norme applicabili o per la corretta interpretazione di presunzioni legislative.

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