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Sentenza

Sentenza del 10/02/2023 n. 4237 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

BT ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e negato alla società il beneficio della riduzione della base imponibile IRAP previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, ritenendo che BT operasse in regime di concessione e "a tariffa". In cassazione BT ha contestato che la CTR non avesse esaminato integralmente il contratto di servizio (omesso esame di fatto decisivo) e che avesse erroneamente qualificato l'operatività "a tariffa", senza verificare se nella determinazione della tariffa fosse stato tenuto conto del costo fiscale dell'IRAP e della sua variabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato nei limiti esposti: ha confermato che la CTR aveva correttamente accertato l'esistenza di un rapporto concessorio e della predeterminazione tariffaria, ma ha censurato la sentenza di merito per non aver verificato se la tariffa fosse stata calcolata tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP e della sensibilità della tariffa alle sue variazioni. Per tale ragione la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, perché riesamini specificamente tale profilo. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11

    La riduzione della base imponibile IRAP prevista dall'art. 11 va esclusa solo per le imprese che operano in settori regolamentati per concessione traslativa e con tariffa predeterminata che tenga conto specificamente del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione della normativa sostanziale (art. 11 D.Lgs. n. 446/1997); la Corte ha accolto il motivo nella parte in cui la norma non è stata correttamente applicata per mancata verifica dell'inclusione del costo IRAP nella tariffa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Rilevato ma assorbito: lamenta omesso esame di fatto decisivo (il contratto nella sua interezza), ma la Corte ha risolto la questione col primo motivo e pertanto non ha disposto un separato esame di questo vizio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 41282 del 22/12/2021)

    Principio ricorrente secondo cui l'esclusione del beneficio IRAP riguarda solo le imprese con attività regolamentata tramite concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria che include e sia sensibile al costo IRAP; la Corte riprende e applica tale orientamento.

Massime di principio

  • Per escludere il beneficio IRAP previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 446/1997 è necessario dimostrare tre elementi cumulativi: a) attività nel settore regolamentato; b) rapporto concessorio (concessione traslativa); c) tariffa predeterminata che esplicitamente o implicitamente tenga conto del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle sue variazioni.
  • La qualificazione del rapporto (concessione vs. contratto di servizio) e la natura "a tariffa" sono valutazioni di fatto del giudice di merito difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo violazione dei canoni interpretativi civilistici o errata applicazione della legge.
  • È essenziale un esame integrale e documentato del contratto di servizio: clausole che stabiliscono come si determina la tariffa, eventuali meccanismi di aggiornamento e la previsione del pass-through di imposte costituiscono elementi decisivi.
  • Se la tariffa è approvata dall'amministrazione e il gestore ha solo poteri propositivi, ciò può indicare l'operatività "a tariffa", ma non basta di per sé per escludere il beneficio IRAP; va verificato se la tariffa incorpora il costo IRAP e reagisce alle sue variazioni.
  • Onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che la tariffa è stata determinata considerando il costo fiscale dell'IRAP e la sua variabilità; in mancanza di tale prova il contribuente può ottenere la riduzione.
  • Nella fase processuale è strategico per il contribuente evidenziare nel ricorso e fornire documentazione contrattuale e contabile che dimostri l'assenza di meccanismi di computo del costo IRAP nella tariffa o l'impossibilità di traslazione automatica del tributo.

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