Sentenza del 10/02/2023 n. 4220 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicabilità della riduzione della base imponibile IRAP prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 per l'anno 2007. L'Amministrazione aveva negato il beneficio ritenendo che la società operasse nel settore dei trasporti in regime di concessione con predeterminazione tariffaria che avrebbe tenuto conto del costo fiscale dell'IRAP. La CTR aveva dato ragione all'Agenzia valutando il rapporto come concessorio e la tariffa come predeterminata e approvata dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (nella parte rilevante), ritenendo che la CTR, pur correttamente qualificando il rapporto come concessorio e rilevando la predeterminazione tariffaria, non abbia verificato se nella determinazione della tariffa le parti avessero effettivamente tenuto conto del costo fiscale dell'IRAP e se la tariffa fosse sensibile alle variazioni di tale costo, requisito necessario per escludere il beneficio. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per riesame anche sulle spese del giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11
La riduzione della base imponibile IRAP va esclusa per le imprese che operano in settori regolamentati (tra cui trasporti) in forza di una concessione traslativa con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle sue variazioni; occorre dunque accertare materialmente che la tariffa includa e si adegui a tale costo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
Fondamentale per i motivi di cassazione: n.3 riferito alla violazione o falsa applicazione di norme di legge; n.5 al vizio per omesso esame di fatto decisivo. Qui è stato rilevato che la CTR non ha esaminato un fatto decisivo (se la tariffa considerava l'IRAP).
Giurisprudenza: Cass. n. 41282/2021 (richiamata)
Principio consolidato che delimita quando va escluso il beneficio IRAP: solo per imprese in concessione con predeterminazione tariffaria che consideri il costo IRAP e ne sia sensibile; utile quadro interpretativo seguito dalla Corte.
Riferimento agli artt. 1362 ss. c.c. (menzionati nella motivazione)
Richiamati come parametro dei canoni interpretativi del contratto: la Corte di legittimità non rimette in discussione l'interpretazione del contratto fatto dal giudice di merito salvo denuncia specifica di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale.
Massime di principio
- Per escludere la riduzione IRAP prevista dall'art. 11 D.Lgs. 446/1997 occorre oltre alla natura concessoria anche che la tariffa sia predeterminata in modo da tener conto specificamente del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle sue variazioni; entrambe le condizioni devono risultare da un'analisi contrattuale puntuale.
- La qualificazione del rapporto come concessorio o come contratto di servizio è questione di fatto che il giudice di merito valuta con interpretazione contrattuale; la Cassazione interviene se vi è omissione o errore di diritto, ovvero mancata valutazione di fatti decisivi.
- In sede di accertamento tributario l'Amministrazione deve dimostrare che la formula tariffaria o il corrispettivo approvato dall'ente pubblico incorpora il costo IRAP e prevede meccanismi di adeguamento alle sue variazioni; la mera approvazione amministrativa della tariffa non è di per sé sufficiente senza verifica del contenuto tariffario.
- Chi contesta la qualificazione tariffaria/concessoria dovrebbe far valere e documentare specifici elementi contrattuali (clausole di calcolo del corrispettivo, meccanismi di aggiornamento, approvazione annuale, oneri trasferiti) perché tali elementi sono decisivi per l'applicabilità dell'esenzione.
- Se il giudice di merito omette di esaminare aspetti contrattuali decisivi (es. se l'IRAP è conteggiata nella tariffa), la sentenza può essere cassata e la causa rimandata per ulteriore istruttoria e valutazione; pertanto è essenziale che il contratto sia esaminato nella sua interezza.
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