Cassazione Civile, Ordinanza n. 15795/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza sui conti correnti della società e dei soci, l'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società e dei due soci, fondati sulle indagini finanziarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e sulla contestazione di versamenti e prelevamenti non giustificati. Gli avvisi erano stati notificati in date diverse alla società e ai soci; successivamente erano state presentate istanze di accertamento con adesione e poi un ricorso cumulativo alla CTP. La CTP aveva dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività, mentre la CTR aveva ritenuto ammissibili i ricorsi e aveva esteso l'effetto sospensivo dell'istanza di adesione anche all'avviso societario, nonostante la tardività dell'istanza relativa alla società. In Cassazione l'Amministrazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che la tempestiva istanza dei soci non poteva sospendere i termini per l'avviso societario tardivamente attivato; 2) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992; 3) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., per avere la CTR accolto le giustificazioni dei contribuenti in modo generico e non analitico rispetto alle singole movimentazioni bancarie.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa all'accoglimento del ricorso della società, ritenendo definitivo l'accertamento societario per tardività dell'istanza di adesione. Ha inoltre cassato con rinvio, limitatamente alle posizioni dei soci, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini analiticamente le singole movimentazioni bancarie e le relative giustificazioni alla luce dei principi in materia di presunzioni bancarie e della pronuncia della Corte costituzionale n. 10/2023 sull'incidenza dei costi relativi ai prelievi non giustificati. La società è stata inoltre indicata come litisconsorte necessario nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997
L'istanza di accertamento con adesione deve essere tempestiva; la tempestiva istanza di un socio non rimette in termini la società rispetto all'istanza tardiva relativa all'avviso societario, perché non opera un litisconsorzio necessario endoprocedimentale analogo a quello processuale.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione di imponibilità; il contribuente deve fornire prova analitica dell'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili e il giudice deve verificare analiticamente le singole operazioni e le relative giustificazioni.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
In materia di IVA valgono regole analoghe di presunzione e di onere probatorio per le indagini finanziarie, con necessità di prova analitica e verifica puntuale delle operazioni.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova grava sul contribuente per superare la presunzione fiscale sui movimenti bancari, dimostrando in modo specifico la non rilevanza fiscale di ciascuna operazione.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito; la censura di nullità è esclusa se, pur sintetica, la motivazione raggiunge il minimo costituzionale.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve essere sufficiente a rendere intellegibile la decisione, ma nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 382, comma 3, c.p.c.
La cassazione senza rinvio è stata pronunciata per la statuizione relativa alla società, una volta rilevata la definitività dell'accertamento per tardività dell'istanza di adesione.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
L'unitarietà dell'accertamento societario comporta il litisconsorzio necessario processuale tra società e soci, ma non estende automaticamente l'effetto all'ambito endoprocedimentale dell'adesione.
Massime di principio
- In tema di accertamento con adesione, la tempestività dell'istanza va valutata autonomamente per ciascun avviso notificato: la presentazione tempestiva dell'istanza da parte di un soggetto non sana la tardività dell'istanza proposta da altro soggetto, anche se collegato al medesimo nucleo accertativo.
- Nel contenzioso tributario relativo a società di persone e soci, l'unitarietà dell'accertamento determina il litisconsorzio necessario nel processo, ma non implica automaticamente un litisconsorzio necessario nella fase procedimentale dell'accertamento con adesione.
- Quando l'accertamento si fonda su indagini finanziarie, il contribuente deve superare la presunzione legale mediante prova analitica della riferibilità extrafiscale di ogni singola movimentazione contestata.
- Il giudice tributario, ove ritenga superata la presunzione derivante dai movimenti bancari, deve motivare in modo analitico sul confronto tra ogni operazione contestata e le specifiche giustificazioni offerte dal contribuente; una valutazione per categorie o gruppi non è sufficiente.
- In sede di riesame di accertamenti bancari, deve tenersi conto anche dell'incidenza percentuale dei costi relativi ai prelievi non giustificati, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale.
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