Cassazione Civile, Ordinanza n. 09147/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per IRPEF e IRAP 2005 emessi nei confronti di una società di persone e dei soci, in relazione a maggiori ricavi ritenuti non dichiarati dalla società e al conseguente reddito di partecipazione imputato ai soci. L'Ufficio ha contestato che la società avesse versato ingenti somme a una terza società senza una giustificazione contabile o societaria, ritenendo che tali esborsi fossero in realtà stati sostenuti con ricavi occultati. I contribuenti hanno opposto che le somme erano state prelevate da un conto corrente assistito da fido bancario e quindi non provenivano da ricavi in nero. La Commissione tributaria regionale ha confermato l'annullamento degli avvisi, ma con motivazione ritenuta dall'Agenzia apparente. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto, da un lato, nullità della sentenza per motivazione solo apparente ex art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; dall'altro, violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per erronea esclusione della gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base della presunzione di maggiori ricavi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la sentenza di merito non si confrontava realmente con le difese e le prove dedotte dall'Ufficio, non indicava quale documentazione avesse valorizzato, non individuava gli specifici elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione e non spiegava perché essi fossero privi dei requisiti richiesti per la prova presuntiva. La motivazione della CTR è stata quindi qualificata come meramente apparente. Il ricorso dell'Agenzia è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Norma utilizzata per dedurre la nullità della sentenza di merito per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La Corte richiama il parametro della motivazione della sentenza, ritenendo censurabile la motivazione solo apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale regola sulla motivazione della sentenza, violata dalla CTR secondo la ricorrente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Parametro motivazionale delle sentenze tributarie, ritenuto non rispettato dalla decisione impugnata.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per dedurre la violazione di legge in tema di prova presuntiva.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su presunzioni.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella dimostrazione della pretesa fiscale e delle sue contestazioni.
art. 2727 c.c.
Richiamato come base della prova presuntiva.
art. 2729 c.c.
Richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
Massime di principio
- In sede tributaria, la sentenza che si limita ad affermazioni apodittiche o stereotipate, senza indicare gli elementi di fatto considerati e le ragioni del loro apprezzamento, è affetta da motivazione meramente apparente e quindi nulla.
- Quando l'accertamento fiscale è fondato su presunzioni, il giudice deve confrontarsi specificamente con gli indizi offerti dall'Ufficio e spiegare perché essi siano, o non siano, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La mera esistenza di una linea di credito o di un fido non basta, di per sé, a smentire la pretesa erariale se non sia dimostrato che la provvista effettivamente utilizzata per i pagamenti contestati derivi proprio da quel finanziamento e secondo quale concreta movimentazione bancaria.
- Il giudice di merito non può limitarsi a richiamare genericamente "documentazione sufficiente" o la mancanza dei requisiti presuntivi dell'Ufficio, ma deve indicare gli specifici documenti e le specifiche circostanze poste a fondamento della decisione.
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