Cassazione Penale, Sentenza n. 16973/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Todde impugna la conferma della condanna per i delitti di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; censura in primo luogo che la confisca per equivalente non poteva essere ordinata rispetto al reato contestato al capo B (art. 10), e che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la volontà del giudice di primo grado; censura in secondo luogo la illegittima subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa (circa 246.582,60 euro), condizione ritenuta impossibile da adempiere e comunque non applicabile in assenza di costituzione di parte civile e dato che il ricorrente non si sarebbe personalmente arricchito
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la confisca era stata disposta in primo grado con riferimento all'ammontare dell'imposta evasa (capo A) e, inoltre, in seguito all'introduzione dell'art. 12-bis dal d.lgs. 24/9/2015, la confisca per equivalente è applicabile alle fattispecie del d.lgs. n. 74/2000 anche con riguardo al capo B. Ha invece accolto il secondo motivo: non è ammissibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme a titolo di restituzione/risarcimento in mancanza di parte civile, perché tali adempimenti attengono al danno di natura civile e non al danno penalistico/pubicistico rilevante ai fini dell'art. 165 c.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa; per il resto il ricorso è rigettato
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (normativa sui reati fiscali)
La Corte conferma che la confisca per equivalente può essere disposta con riferimento all'ammontare dell'imposta evasa nei casi previsti dal d.lgs. n. 74/2000, e in particolare rispetto al delitto di cui all'art. 5 come già chiarito in primo grado
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
introduzione dell'art. 12-bis nel d.lgs. n. 74/2000
L'introduzione dell'art. 12-bis ha ampliato la possibilità di confisca per equivalente prevedendo che la misura possa essere disposta con riguardo a ciascuno dei delitti previsti nel decreto, rendendo applicabile la confisca anche con riferimento alle fattispecie come quella di cui all'art. 10
codice penale
L'art. 165 c.p. disciplina la sospensione condizionale della pena subordinandola, in alcuni casi, alla cessazione degli effetti del reato di natura pubblicistica; la Corte interpreta che il giudice non può subordinare tale beneficio all'adempimento di obblighi di restituzione/riparazione di natura civilistica in assenza di parte civile, perché queste riguardano il danno civile e non il danno penalistico/pubblico che rileva ai fini dell'art. 165
Massime di principio
- La confisca per equivalente nei reati tributari può riguardare l'ammontare dell'imposta evasa e, dopo l'introduzione dell'art. 12-bis (d.lgs. 158/2015), può essere disposta con riferimento a ciascuna delle fattispecie previste dal d.lgs. n. 74/2000
- La condizione di sospensione condizionale della pena non può essere legittimamente subordinata al pagamento di somme a titolo di restituzione o risarcimento se non c'è una parte civile costituita: le obbligazioni di natura civilistica riguardano il danno privato e non possono sostituirsi alle esigenze penalistiche pubblicistiche contemplate dall'art. 165 c.p.
- Se il pagamento o la restituzione attengono esclusivamente al ripristino del danno civile (es. risarcimento alla società o all'ente), la loro imposizione come condizione per il beneficio della sospensione richiede la presenza di una domanda di parte civile; in assenza, la condizione può essere annullata
- In impugnazione la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza che contiene la condizione illegittima quando l'eliminazione della stessa non richiede istruttoria integrativa
- Nel valutare la confisca va verificato il contenuto testuale del capo di imputazione (es.: che la misura sia stata espressamente riferita all'ammontare dell'imposta evasa) e l'eventuale applicabilità delle modifiche legislative successive (es. art. 12-bis)
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