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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32039/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Ha dedotto, con un unico motivo, un vizio della motivazione sia in ordine alla propria responsabilità sia in ordine alla commisurazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente generico, poiché formulato in termini meramente assertivi e non correlati alle specifiche ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre rilevato che la censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio era stata proposta per la prima volta in cassazione: la questione non era stata devoluta con la necessaria specificità al giudice d'appello e non rientrava tra quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. L'inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo e, quanto alla censura sulla pena, sulla sua novità rispetto al giudizio d'appello. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ... al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per manifesta genericità il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione in termini meramente assertivi, senza correlare le censure alle specifiche argomentazioni della decisione impugnata.
  • Non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice d'appello abbia omesso di pronunciarsi perché non devolute con la necessaria specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o non deducibili anteriormente.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia imputabile a profili di colpa del ricorrente, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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