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Sentenza

Sentenza n. 384/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: per quanto riguarda il ricorso introduttivo dell'atto dirigenziale n. 138 dell'1.12.2023 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante: “Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 1866 /2022. Prescrizione di misure di eradicazione per n. 5 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Monopoli (BA) - Area Delimitata Valle D'Itria – Zona Infetta”, notificata a mezzo pec alla sig.ra Lucia Apuleo in data 1.12.2023 (all. 1); della nota prot. n. 1681/Ldf/2023 del 6.10.2023 (all. 2) del Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” con allegato n. 1 rapporto di prova n. 1681 di pari data (all. 3), con cui sono stati comunicati al Resp. del Servizio Fitosanitario della Regione Puglia gli esiti positivi delle analisi real-time PCR sulla base di Harper et al. 2010 per Xylella fastidiosa eseguiti (tra gli altri) su n. 2 alberi di olivo monumentale ricadenti in agro di Monopoli di proprietà della ricorrente e identificati con i nn. 1616908 e 1616941; di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e sempre nei limiti d'interesse; della del. di G.R. Puglia n. 1866 del 12.12.2022, come modificata dalla del. di G.R. n. 570 del 26.4.2023, richiamate nella determina gravata, recante: “Approvazione “Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well. et al.) in Puglia” biennio 2023-2024”, unitamente all'allegato Piano, per quanto e se di sfavore, e in particolare del par. 4.3.1 e di tutte le altre parti del Piano in cui si fa riferimento, nell'area delimitata zona infetta Monopoli all'applicazione in via esclusiva di misure di eradicazione ex artt. 7 e ss. Reg. UE n.2020/1201 dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e di quelle ricadenti nei 50 mt e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex l. r. Puglia n. 14/2007 e s.m.i., con esclusione della deroga di cui all'art. 7 co. 3 Reg. UE n.2020/1201, per quanto e se di sfavore (all. 4); della det. n. 31 del 13.5.2022 dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P. richiamata nella determina gravata, recante: “Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia”, unitamente all'allegato protocollo, per quanto e se di sfavore, e in particolare della parte I par. 5 e della parte IV) del protocollo e di tutte le parti in cui si fa riferimento in via esclusiva all'applicazione di misure di eradicazione dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e di quelle ricadenti nei rispettivi 50 mt e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex L.R. Puglia n. 14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore (all. 5); della det. reg. n. 127 del 17.11.2022 dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P. anch'essa richiamata nella determina gravata, recante: “Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201“, per quanto e se di sfavore, e in particolare in tutte le parti in cui, nell'area delimitata Valle d'Itria - Zona infetta Monopoli si fa riferimento in via esclusiva all'applicazione di misure di eradicazione dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e di quelle ricadenti nel raggio di 50 mt e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex l. r. Puglia n. 14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore (all. 6); (ove occorra) della nota prot. n. 6480 dell'8.1.2024 della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia (all. 7), con cui è stata rigettata l'istanza di autotutela e di richiesta applicazione misure alternative all'espianto ex art. 8 co. 7-bis l.r. Puglia n. 4/2017 inoltrata dalla ricorrente in data 5.1.2024 (all. 7.1); per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20.04.2024, della nota prot. n. 10745 del 15.12.2023, depositata il 12.2.2024, recante: “Applicazione Reg. UE 2020/1201 - DGR n. 1866 del 12/12/2022. Comunicazione e sollecito estirpazione Apuleo Lucia”; dell'atto dirigenziale n. 18 del 14.3.2024 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante “Aggiornamento dell'area delimitata a Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201”;

Giustizia amministrativa202400185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizioni regionali di eradicazione di ulivi monumentali infetti da Xylella fastidiosa e successiva rideterminazione delle misure con limitazione dell'estirpazione alle sole piante infette

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto dirigenziale regionale n. 138/2023, gli esiti delle analisi fitosanitarie, gli atti regionali di pianificazione, monitoraggio e delimitazione delle aree infette, nonché il diniego di autotutela e, con motivi aggiunti, la nota di sollecito all'estirpazione e la successiva determinazione n. 18/2024. Ha dedotto la violazione della disciplina eurounitaria e regionale in materia di contrasto alla Xylella fastidiosa, dei principi di proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa e della sentenza del TAR Puglia n. 1007/2023, sostenendo che, trattandosi di ulivi monumentali, avrebbero dovuto essere applicate misure fitosanitarie alternative all'eradicazione, quali capitozzatura, innesto di cultivar resistenti e controllo del vettore. È stata inoltre prospettata la nullità degli atti per violazione del giudicato e la violazione di una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. La Regione ha sostenuto che la successiva determinazione n. 18/2024 aveva superato la disciplina precedente e che, nell'area di Monopoli, qualificata dal regolamento europeo come zona infetta sottoposta a misure di contenimento, le piante infette dovevano essere rimosse senza possibilità di applicare deroghe.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale, ritenendo che la determinazione n. 18/2024 avesse superato la precedente determinazione n. 138/2023, eliminando l'obbligo di estirpazione delle piante ospiti ricadenti nel raggio di 50 metri e concentrando le misure sulle sole piante infette. Ha respinto i motivi aggiunti. Il Collegio ha interpretato il regolamento (UE) 2020/1201 nel senso che, nelle zone infette sottoposte a misure di contenimento, la regola generale è la rimozione di tutte le piante risultate infette. La deroga per piante situate in siti di particolare valore culturale e sociale può operare soltanto per siti di piante monumentali collocati al di fuori dell'area individuata dall'art. 15, par. 2, lett. a), e quindi al di fuori dell'area di almeno due chilometri dal confine tra zona infetta e zona cuscinetto. Poiché gli ulivi controversi ricadevano nell'agro di Monopoli, incluso nell'area infetta di contenimento delimitata dall'allegato III del regolamento, non era possibile derogare all'obbligo di rimozione. La normativa regionale non ampliava tale possibilità, poiché subordinava espressamente le misure alternative alla loro compatibilità con la normativa vigente. Le censure relative alla proporzionalità e alla violazione di legge sono state quindi superate dal carattere vincolato dell'attività regionale. È stata esclusa anche la violazione della sentenza n. 1007/2023, poiché la Regione aveva rivalutato la possibilità di applicare misure alternative, pur escludendola sulla base dell'evoluzione del contagio e del quadro normativo. È stata altresì esclusa la violazione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 755/2024, priva di efficacia di giudicato e finalizzata soltanto alla conservazione della situazione nelle more della decisione di merito. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre quelle della verificazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Reg. (UE) 2020/1201

    artt. 4, 12, 13, 15, 17 e allegato III

    Il regolamento distingue tra zone infette e zone cuscinetto e tra zone infette sottoposte a misure di eradicazione e zone infette sottoposte a misure di contenimento. In queste ultime la rimozione delle piante risultate infette costituisce la regola; la deroga per piante monumentali è ammessa solo nei siti collocati al di fuori dell'area individuata dall'art. 15, par. 2, lett. a).

  • art. 8, comma 7-bis, l.r. Puglia n. 4/2017

    Laddove consentito dalla normativa vigente

    La disposizione consente eventualmente ai proprietari di ulivi monumentali infetti di adottare misure alternative all'estirpazione, ma soltanto quando tali misure siano ammesse dalla normativa vigente, inclusa quella eurounitaria.

  • l.r. Puglia n. 14/2007

    Richiamata quale disciplina regionale di tutela degli ulivi monumentali.

  • sentenza TAR Puglia n. 1007/2023

    Non imponeva l'applicazione necessaria di misure alternative, ma richiedeva la rivalutazione della possibilità di adottarle; tale rivalutazione è stata ritenuta effettuata dalla Regione.

  • ordinanza Consiglio di Stato n. 755/2024

    Pronuncia cautelare interinale, priva di efficacia di giudicato e non ostativa alla successiva decisione di merito.

Massime di principio

  • Nelle zone infette sottoposte a misure di contenimento ai sensi del regolamento (UE) 2020/1201, la rimozione delle piante risultate infette costituisce la regola e l'amministrazione non dispone di discrezionalità per applicare misure alternative quando il sito non rientra nell'area normativamente individuata per la deroga.
  • La deroga alla rimozione delle piante infette prevista dall'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1201 per siti di particolare valore culturale e sociale non è generalizzata: può operare soltanto nei siti di piante monumentali collocati al di fuori dell'area di almeno due chilometri dal confine tra zona infetta e zona cuscinetto, secondo il rinvio all'art. 15, paragrafo 2, lettera a).
  • Una disposizione regionale che consente misure fitosanitarie alternative soltanto laddove consentito dalla normativa vigente non può essere interpretata in contrasto con il regolamento eurounitario e non attribuisce un autonomo potere di deroga quando la disciplina europea impone la rimozione.
  • La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce quello originariamente impugnato e modifica in senso sostanziale le misure contestate determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l'atto precedente, quando non residui un'utilità concreta dalla sua decisione.
  • L'ottemperanza a una precedente pronuncia che impone la rivalutazione dell'applicazione di misure alternative è assicurata quando l'amministrazione procede effettivamente a tale rivalutazione, anche se conclude motivatamente per l'impossibilità di applicarle in ragione del quadro normativo sopravvenuto o dell'evoluzione della situazione di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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