Cassazione Penale, Sentenza n. 1336/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto con strappo (art. 624-bis c.p.) aggravato per approfittamento della minorata difesa dell'ottuagenaria: Ventura contestava il diniego delle attenuanti generiche facendo valere la propria confessione, la qualificazione dell'aggravante legata all'età della vittima (art. 61 n. 5 c.p.) senza verifica dell'effettivo vantaggio agevolativo e l'applicazione della recidiva senza valutare se il nuovo fatto fosse espressione di maggiore capacità criminale; Fidone deduceva contraddittorietà fra motivazione e riprese video/nonché sulla confessione del coimputato e proponeva motive sovrapponibili a quelli di Ventura su aggravante e recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i motivi che non confrontavano specificamente le ragioni della decisione di merito e quelli che proponevano una rivalutazione del merito (vietata in sede di legittimità). Ha ritenuto infondati gli altri motivi: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi sintomatici di capacità criminale; l'aggravante collegata all'età è stata ritenuta correttamente applicata poiché le motivazioni di primo grado e di appello indicavano elementi concreti di approfittamento (vittima intimidita, non denunciò e identificazione avvenuta tramite videosorveglianza); la recidiva è stata confermata perché il nuovo reato manifestava maggiore e più spiccata capacità criminale alla luce dei precedenti. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Delitto contestato: furto con strappo; la qualificazione era confermata dalle valutazioni di merito
art. 133 cod. pen.
Sulle attenuanti generiche: la valutazione è giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione se la motivazione non è contraddittoria e richiama gli elementi decisivi
art. 61 n. 5 cod. pen.
Aggravante per avere approfittato di minorata difesa: nel furto con strappo l'età avanzata della vittima può essere considerata idonea ad agevolare il reato (in re ipsa secondo precedenti), ma la decisione di merito deve comunque mostrare elementi che rendano concreto l'approfittamento
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiama i limiti di specificità dei motivi di cassazione: la mancanza di correlazione fra censure e ragioni della decisione rende il motivo inammissibile
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Dispositivo che autorizza la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto
Massime di principio
- La concessione delle attenuanti generiche è valutazione di merito: una confessione non garantisce automaticamente le attenuanti se il giudice ritiene prevalenti elementi ostativi; in Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione del materiale probatorio salvo vizio di motivazione.
- L'aggravante per approfittamento della minorata difesa (art. 61 n.5) può essere considerata 'in re ipsa' in reati come il furto con strappo quando l'età avanzata della vittima è idonea a facilitare il fatto, ma il giudice deve comunque indicare elementi che collegano concretamente l'età al vantaggio criminale nella fattispecie.
- La recidiva può essere applicata se il nuovo reato costituisce manifestazione di maggiore capacità criminale rispetto ai precedenti; il giudice deve motivare tale giudizio sulla base dei precedenti e delle modalità del nuovo fatto.
- In Cassazione molte censure vengono dichiarate inammissibili quando non affrontano specificamente le ragioni della decisione impugnata: il ricorrente deve motivare il contrasto con la pronuncia di merito, non limitarsi a esporre una diversa lettura dei fatti.
- I vizi formali o lacune di motivazione del primo grado possono essere colmate dalla Corte d'appello; la Cassazione verifica sia la correttezza formale della motivazione sia la sussistenza di eventuali contraddizioni o omissioni rilevanti ai fini del diritto.
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