Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22200/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'incidente di esecuzione diretto a ottenere la declaratoria di non esecutività di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. La censura riguardava il preteso omesso vaglio, da parte del giudice di primo grado, del legittimo impedimento dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado. La Corte di appello aveva ritenuto la doglianza inammissibile perché tale vizio doveva essere dedotto con i normali mezzi di impugnazione e non con l'incidente di esecuzione. In cassazione il ricorrente ha riproposto le medesime censure senza confrontarsi con tale ratio decidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente si limitasse a reiterare le doglianze già prospettate in sede di incidente di esecuzione, senza misurarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata. È stato ribadito che le nullità assolute e insanabili derivanti, nel giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato della sentenza, restando salva la sola richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. nei casi di incolpevole mancata conoscenza del processo. Non essendo configurabile tale ipotesi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    L'incidente di esecuzione non è lo strumento per far valere, dopo il giudicato, nullità assolute e insanabili relative alla mancata citazione dell'imputato o del difensore nel giudizio celebrato in assenza.

  • art. 629-bis c.p.p.

    La rescissione del giudicato è il rimedio eventualmente esperibile per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante dalle nullità del giudizio in assenza.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Le nullità assolute e insanabili relative alla celebrazione del processo in assenza non possono essere fatte valere con l'incidente di esecuzione quando la sentenza è ormai irrevocabile; devono essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione o, se ne ricorrono i presupposti, con la rescissione del giudicato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate dal giudice a quo senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della decisione impugnata.
  • La richiesta di rescissione del giudicato costituisce il rimedio tipico per dedurre l'incolpevole mancata conoscenza del processo, non essendo sufficiente invocare genericamente un omesso vaglio del legittimo impedimento nel giudizio di merito.
  • L'irritualità dell'impugnazione può giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia sorretto da colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.