Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 421/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, n. 3 del 16 gennaio 2018, con ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al ricalcolo di quanto spettante a ciascuno dei ricorrenti entro un termine ritenuto congruo e con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito per l’esatto adempimento.

Giustizia amministrativa202500136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Avezzano, con richiesta di ricalcolo delle somme spettanti e di nomina di un commissario ad acta

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, che aveva imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito il ricalcolo di quanto spettante a ciascuno di loro. Nel corso del giudizio il Tribunale amministrativo aveva nominato un commissario ad acta e fissato un termine per l'esecuzione dell'incarico. Il commissario ha successivamente chiesto una proroga di trenta giorni, motivandola con la mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della documentazione necessaria per emettere gli ordini di pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di proroga presentata dal commissario ad acta, poiché, prima della decisione, il Ministero aveva depositato la documentazione attestante l'avvenuto adempimento dell'incarico commissariale e tale adempimento era stato confermato dalla parte ricorrente. Essendo venuta meno la necessità di prorogare il termine, il giudice non ha adottato ulteriori statuizioni sull'esecuzione. Ha disposto la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di proroga del termine assegnato al commissario ad acta non richiede più una decisione quando, prima della pronuncia, l'incarico commissariale risulti integralmente eseguito e tale adempimento sia confermato dalla parte interessata.
  • La sopravvenuta esecuzione dell'incarico affidato al commissario ad acta determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione sulla relativa istanza di proroga, imponendo al giudice di dichiarare il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.