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Sentenza

Sentenza n. 6994/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202508365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’assegnazione del canale LCN 19 a un’emittente collocata in posizione posteriore nella graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante contestava l’assegnazione del canale 19 effettuata dal Ministero dopo la decadenza dell’originaria assegnataria. Deduceva, in primo luogo, la violazione della disciplina relativa all’assegnazione delle numerazioni automatiche dei canali nella fase “a regime”: il canale, una volta tornato disponibile, avrebbe dovuto essere inserito nell’elenco aggiornato degli LCN e assegnato secondo criteri equi e trasparenti, eventualmente mediante sorteggio tra più richiedenti, anziché essere attribuito direttamente a un’impresa collocata più indietro in graduatoria. Deduceva inoltre l’illegittimità dell’assegnazione perché l’autorizzazione FSMA della controinteressata sarebbe stata scaduta. I motivi d’appello denunciavano violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 208/2021, dell’art. 13 dell’allegato A alla delibera AGCom n. 116/21/CONS, dell’art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 208/2021, degli artt. 3 e 6 dell’allegato A alla delibera AGCom n. 353/11/CONS, nonché della l. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., oltre a errori di fatto e di diritto, travisamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità e disparità di trattamento. La controinteressata proponeva appello incidentale contro il rigetto, da parte del TAR, delle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale, ritenendo infondato il primo motivo. Ha corretto la qualificazione operata dal TAR, affermando che l’assegnazione del canale 19 era avvenuta nella fase “a regime”, perché successiva alla pubblicazione delle graduatorie della fase di prima applicazione. Tuttavia, tale qualificazione non comportava l’illegittimità dell’assegnazione: dall’art. 13 dell’allegato A alla delibera AGCom n. 116/21/CONS, e in particolare dal comma 8, emerge che i canali migliori devono essere assegnati prioritariamente e progressivamente ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria della procedura comparativa. Solo quando tali soggetti non siano più interessati al canale disponibile, questo può essere richiesto da emittenti estranee alla procedura. L’assegnazione a Irpinia TV era quindi legittima, poiché l’impresa era inclusa nella graduatoria e aveva manifestato in modo inequivoco l’interesse a ottenere il canale 19 in luogo del canale 75, come risultava dalla richiesta di accesso agli atti e dal ricorso proposto contro la graduatoria definitiva. È stato respinto anche il secondo motivo: la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione era stata presentata entro il termine di trenta giorni anteriori alla scadenza, impedendo l’estinzione del titolo ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’allegato A alla delibera AGCom n. 353/11/CONS. Inoltre, l’assegnazione del canale era intervenuta contestualmente al rinnovo, quando la controinteressata disponeva certamente del titolo per esercitare l’attività. L’appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto dell’appello principale rendeva superfluo esaminare le eccezioni preliminari. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, allegato A, delibera AGCom n. 116/21/CONS

    Infatti, dalla disciplina contemplata all’art. 13, all. A, delibera 116/21/CONS emerge chiaramente la volontà di assegnare i canali migliori in via prioritaria e progressiva ai soggetti che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria redatta dall’amministrazione all’esito della procedura comparativa (v. in particolare art. 13, comma 8); solamente ove i soggetti inseriti in graduatoria non siano più interessati al canale resosi disponibile, quest’ultimo può quindi essere oggetto di richiesta da parte di altre emittenti interessate che non abbiano partecipato alla procedura.

    La disponibilità sopravvenuta di un canale nella fase a regime non impone necessariamente una nuova procedura aperta a tutte le emittenti: il canale deve essere offerto prioritariamente ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria della procedura comparativa, e solo in mancanza del loro interesse può essere richiesto da emittenti estranee alla procedura.

  • art. 6, comma 1, allegato A, delibera AGCom n. 353/11/CONS

    Al riguardo è decisivo considerare che Irpinia S.r.l., il cui titolo autorizzatorio sarebbe scaduto nel giugno 2022, ha chiesto, nel rispetto del termine di trenta giorni anteriori alla scadenza previsto dall’art. 6, comma 1, dell’all. A alla delibera AGCom n. 353/11/CONS, il rinnovo dell’autorizzazione.

    La richiesta di rinnovo presentata almeno trenta giorni prima della scadenza soddisfa il termine previsto dalla disciplina autorizzatoria e impedisce che la scadenza produca automaticamente l’estinzione del titolo.

  • art. 6, comma 2, allegato A, delibera AGCom n. 353/11/CONS

    Tale tempestiva richiesta ha impedito l’estinzione del titolo secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, dell’all. citato, in forza del quale “l’autorizzazione si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato chiesto il rinnovo”.

    L’estinzione dell’autorizzazione si verifica soltanto quando scada il termine previsto senza che sia stata presentata una richiesta di rinnovo; la tempestiva richiesta mantiene quindi la posizione autorizzatoria fino alla definizione del rinnovo.

Massime di principio

  • Nella fase a regime dell’assegnazione delle numerazioni automatiche dei canali, la sopravvenuta disponibilità di un canale deve essere gestita prioritariamente mediante lo scorrimento sostanziale degli operatori utilmente collocati nella graduatoria della procedura comparativa; soltanto se tali operatori non manifestano interesse il canale può essere richiesto da emittenti non partecipanti alla procedura.
  • L’inserimento di un operatore nella graduatoria e la sua inequivoca manifestazione di interesse per un canale divenuto disponibile legittimano l’amministrazione ad assegnargli prioritariamente tale canale, anche se l’operatore aveva già ricevuto una diversa numerazione.
  • La presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione entro il termine previsto dalla disciplina applicabile impedisce l’estinzione automatica del titolo derivante dalla scadenza, sicché l’operatore conserva la legittimazione all’esercizio dell’attività fino alla definizione del rinnovo.
  • L’assegnazione di una numerazione può essere legittimamente disposta contestualmente al rinnovo dell’autorizzazione quando, al momento dell’assegnazione, l’operatore abbia titolo a esercitare l’attività di fornitura dei servizi di media audiovisivi.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)AppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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