Sentenza n. 1040/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n.84/2025 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro (R.G. n. 51/2025), pubblicata in data 14.05.2025, notificata il 21.05.2025 e passata in giudicato, nella parte in cui condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dell’importo di euro 4.320,49.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento di euro 4.320,49 per indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali. Ha escluso dalle conclusioni le somme riconosciute per retribuzione professionale docenti, carta docente e spese liquidate direttamente in favore dei difensori. Il Ministero si è costituito con mera costituzione formale e non ha contestato l’inadempimento. La ricorrente ha documentato la conformità della sentenza all’originale, la notificazione tramite PEC al Ministero il 21 maggio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 prima della proposizione dell’azione esecutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti sostanziali e processuali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla condanna. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, per il caso di ulteriore inerzia, riconoscendogli la facoltà di delegare l’incarico ad altro dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente ad altra articolazione ministeriale, e di utilizzare i pertinenti capitoli di spesa o, se necessario, fondi fuori bilancio e il pagamento in conto sospeso. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in considerazione della serialità delle inottemperanze relative al pagamento dell’indennità per ferie non godute.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato civile nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all’originale; il TAR richiama la disposizione nel testo riformulato dal d.lgs. 149/2022.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l’art. 475 c.p.c. quanto all’attestazione del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l’avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne afferma l’applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell’attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato regolarmente notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l’amministrazione non abbia adempiuto.
- In presenza di un giudicato civile non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta esercita i poteri necessari all’attuazione del giudicato senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell’ufficio di appartenenza; può quindi delegare l’incarico a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente ad altra articolazione della medesima amministrazione.
- Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell’ufficio competente e, se necessario, ulteriori strumenti finanziari disponibili, inclusi fondi fuori bilancio e il pagamento in conto sospeso.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico in connessione con i suoi compiti istituzionali, il relativo compenso è compreso nel trattamento economico già percepito presso l’amministrazione di appartenenza.
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