Cassazione Penale, Sentenza n. 4579/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia (1/12/2022) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Padova per il delitto di bancarotta fraudolenta (art. 216, comma 1 L.F.), per fatti risalenti al 2010-2011: in particolare la stipula di un contratto di affitto d'azienda a canone simbolico e solo parzialmente corrisposto (Atlantic Vending Machines sas), il noleggio di un'autovettura a favore di una società riconducibile ai medesimi soci (Immobiliare Atlantic), e la mancata o irregolare tenuta/consegna delle scritture contabili. Le difese hanno dedotto mancanza del dolo specifico richiesto, allegata prova dei pagamenti (ricevute, bonifici), richiesta di derubricazione a bancarotta semplice (art. 217 L.F.), vizi di travisamento della prova, mancata concessione di attenuanti e criticato la quantificazione della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o manifestamente infondati, confermando la valutazione dei giudici di merito. Il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (art. 216 L.F.), valorizzando indici quali: irrisorietà del canone rispetto ai ricavi, collegamenti societari tra le parti coinvolte, trasferimento degli assets senza adeguata contropartita, insufficiente riscontro probatorio dei pagamenti addotti dagli imputati (ricevute prive di data certa, mancanza di riscontri contabili/bancari), e l'omessa/irregolare conservazione/consegna della contabilità. Sono stati inoltre rigettati i rilievi procedurali attinenti alla mancata valutazione di prove nuove non prodotte nei precedenti gradi (divieto di introdurre nuova documentazione in Cassazione) e la censura sui criteri di quantificazione della provvisionale e delle pene accessorie è stata ritenuta insindacabile nella misura in cui rientrante nel potere discrezionale dei giudici di merito. In sintesi: confermata la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta e le relative statuizioni civili e sanzionatorie.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, legge fallimentare
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la bancarotta fraudolenta per distrazione richiede dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza, è sufficiente la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni sociali
art. 217, comma 1, legge fallimentare
Richiamata in funzione di possibile derubricazione a bancarotta semplice: la Corte ha ritenuto che i fatti, alla luce degli elementi probatori, configurassero invece bancarotta fraudolenta, escludendo la meno grave fattispecie
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
Norme che regolano i motivi di ricorso in Cassazione (vizi di violazione di legge e di motivazione): la Corte ha ritenuto molti motivi manifestamente infondati o generici e non esaurienti rispetto alla ratio decidendi dei giudici di merito
art. 606, comma 3, codice di procedura penale
Limite al devolutum: la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure basate su travisamento della prova se non previamente dedotte in appello (soprattutto in presenza di 'doppia conforme')
art. 193 codice di rito (cfr. ricostruzione)
Richiamato per chiarire che il processo penale non è vincolato ai limiti probatori civili ma può utilizzare criteri civilistici come strumenti interpretativi; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di regole civili per apprezzare l'efficacia probatoria di documenti
art. 219, terzo comma, legge fallimentare
Riferimento rispetto alla contestata mancata concessione di attenuanti: la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in Cassazione quando non sollevata in appello
art. 616 codice di procedura penale
Norma procedurale richiamata in chiusura per gli effetti della declaratoria di inammissibilità (procedurali), confermando la statuizione del giudice di merito
Massime di principio
- Il dolo nella bancarotta fraudolenta per distrazione è dolo generico: non serve la consapevolezza dell'insolvenza, basta la volontà di destinare i beni societari ad altra finalità rispetto alla garanzia dei creditori
- Contratti a canone 'simbólico', trasferimenti di assets a società riconducibili agli stessi soci e mancanza di adeguata contropartita sono indici rilevanti di distrazione fraudolenta
- Ricevute prive di data certa o non corroborate da riscontri contabili/bancari hanno scarso valore probatorio in sede penale; l'onere di provare l'inesistenza dei pagamenti resta sull'accusa ma la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito
- In presenza di 'doppia conforme' (concordanza tra primo e secondo grado), la Corte di Cassazione limita il sindacato sulla valutazione della prova: non ammette travisamenti nuovi non dedotti in appello
- La Corte penale può avvalersi di criteri interpretativi civilistici per valutare l'efficacia probatoria dei documenti, senza però applicare pedissequamente le regole probatorie civili
- Documenti nuovi o prove non esibite nei precedenti gradi sono, di norma, inammissibili in Cassazione; le ragioni probatorie devono essere formulate e combattute già in appello
- Censure generiche e richieste di attenuanti non adeguatamente motivate in appello saranno difficilmente valutabili in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4307/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4309/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4311/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4312/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4314/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4315/2024 del 01/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →