Sentenza n. 11862/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'accertamento del diritto all'attribuzione dello scatto convenzionale, come previsto dall'art. 211 del Decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 (già art. 79) con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore del medesimo ricorrente di tale scatto convenzionale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento e pagamento dello scatto convenzionale previsto per i primi dirigenti con ventisei anni di servizio complessivo nei ruoli direttivi e dirigenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, prima dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2020, aveva maturato complessivamente ventisei anni di servizio nei ruoli direttivi e dirigenziali e aveva già beneficiato, prima della promozione, dello scatto convenzionale previsto per il personale direttivo. L'amministrazione non aveva riconosciuto il nuovo scatto nella qualifica dirigenziale, ritenendo assorbito il precedente emolumento nella maggiore retribuzione dirigenziale e non dovuta la riassegnazione del beneficio ai sensi dell'art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti normativi, l'assenza delle cause ostative disciplinari o valutative e il carattere di diritto soggettivo dello scatto. Ha sostenuto che il servizio maturato nel ruolo direttivo dovesse essere computato anche dopo il passaggio alla qualifica di primo dirigente e che il precedente scatto non potesse impedire il riconoscimento del beneficio nella nuova qualifica, anche alla luce dell'assenza, dopo il riordino normativo, di una disposizione sull'assorbimento degli scatti precedentemente maturati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto della ricorrente allo scatto convenzionale previsto dall'art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Il Collegio ha ritenuto che il beneficio sia correlato principalmente all'anzianità di servizio e che il comma 2 valorizzi il servizio complessivamente maturato nei ruoli direttivi e dirigenziali, senza azzeramento dell'anzianità per effetto del transito nella qualifica dirigenziale. Ha escluso che il precedente scatto maturato nel ruolo direttivo possa essere assorbito o impedire il riconoscimento dello scatto nella qualifica di primo dirigente. Una diversa interpretazione determinerebbe una disparità irragionevole tra chi raggiunge i ventisei anni dopo la promozione e chi li aveva già raggiunti prima, pur trovandosi in situazioni sostanzialmente analoghe. Il Ministero è stato condannato ad adeguare il trattamento stipendiale, corrispondere le differenze retributive dal 1° gennaio 2020 e adottare le conseguenze previdenziali necessarie. Sugli importi spettano gli interessi legali sui singoli ratei; la rivalutazione monetaria è dovuta soltanto, a titolo di maggior danno, per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 211, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 217/2005
fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio; al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
La disposizione impone di computare complessivamente il servizio maturato nei ruoli direttivi e dirigenziali e non consente di escludere il beneficio per il solo fatto che i ventisei anni siano stati raggiunti nel ruolo direttivo prima della promozione a primo dirigente.
art. 3 Costituzione
trattare in modo uguale situazioni analoghe, evitando discriminazioni arbitrarie
L'interpretazione che riconoscesse lo scatto a chi raggiunge i ventisei anni dopo la promozione e lo negasse a chi li aveva già maturati prima determinerebbe una disparità di trattamento priva di giustificazione normativa, logica o teleologica.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Sui crediti di lavoro spettano gli interessi legali calcolati sulla somma nominale secondo i tassi applicabili alla scadenza dei singoli ratei; la rivalutazione è dovuta soltanto per l'eventuale differenza, ove superiore agli interessi legali.
Massime di principio
- Lo scatto convenzionale previsto per i primi dirigenti dopo ventisei anni di effettivo servizio deve essere calcolato considerando unitariamente il servizio maturato complessivamente nei ruoli direttivi e dirigenziali, senza azzeramento dell'anzianità per effetto della promozione alla qualifica dirigenziale.
- Il fatto che il dipendente abbia già maturato e percepito lo scatto convenzionale nel ruolo direttivo prima della promozione a primo dirigente non esclude il riconoscimento dello scatto previsto per la qualifica dirigenziale, quando siano integrati i requisiti dell'art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005.
- Una diversa interpretazione, che riconoscesse il beneficio solo a chi raggiunge i ventisei anni di servizio dopo il passaggio alla dirigenza, determinerebbe una disparità irragionevole rispetto a chi abbia maturato la medesima anzianità prima della promozione.
- Sui crediti retributivi spettano gli interessi legali sui singoli ratei dalla relativa scadenza; la rivalutazione monetaria è dovuta soltanto per l'eventuale differenziale positivo rispetto agli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo.
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