Ordinanza n. 167/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana dell’-OMISSIS-, con il quale la sig.ra -OMISSIS- è stata esclusa dalla procedura concorsuale indetta con D.D. -OMISSIS-, per la classe di concorso -OMISSIS- (-OMISSIS-) per mancanza del requisito di ammissione di cui all’art. 4, comma 1 del bando di concorso; di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale e successivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura concorsuale per una classe di concorso, motivata dalla mancanza del requisito di ammissione previsto dal bando
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana l'ha esclusa da una procedura concorsuale per una classe di concorso, ritenendo insussistente il requisito di ammissione previsto dall'art. 4, comma 1, del bando. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, la lesione del legittimo affidamento, la contrarietà dell'esclusione rispetto a precedenti provvedimenti dell'Amministrazione scolastica e la mancata valutazione dell'equipollenza tra il titolo posseduto e quelli richiesti per la classe di concorso. Il Ministero ha eccepito l'irricevibilità del ricorso. Il TAR ha rilevato inoltre che dall'atto impugnato non emergeva il soggetto controinteressato, individuato nell'aspirante che segue la ricorrente in graduatoria, rendendo inapplicabile l'art. 41, comma 2, c.p.a.; ha tuttavia ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né le questioni di rito e di merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto controinteressato che segue la ricorrente in graduatoria, imponendo alla ricorrente di notificargli la presente ordinanza e il ricorso introduttivo entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova della notifica nei successivi dieci giorni. Ha ritenuto necessario approfondire l'eccezione di irricevibilità, non compatibile con una declaratoria immediata ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a. Ha inoltre disposto l'acquisizione dal Ministero, Direzione generale per il personale scolastico, di una relazione motivata e documentata sulla possibilità di valutare l'equipollenza tra il titolo posseduto dalla ricorrente e quelli richiesti per la classe di concorso, da depositare entro il 12 marzo 2026, consentendo alla ricorrente di replicare nei termini ordinari a difesa. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 marzo 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, del bando di concorso
Prevede il requisito di ammissione la cui mancanza è stata posta a fondamento dell'esclusione impugnata; la sua concreta applicazione, inclusa la valutazione dell'equipollenza del titolo, deve essere approfondita.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il TAR ne ha escluso l'applicabilità poiché il controinteressato non era menzionato nell'atto impugnato.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto non compatibile con una declaratoria immediata la necessità di approfondire l'eccezione di irricevibilità e ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato non menziona il controinteressato, non trova applicazione la disciplina speciale sulla notificazione del ricorso prevista per i controinteressati individuati nell'atto; se il controinteressato è comunque individuabile e la sua partecipazione è necessaria, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio assegnando un termine per la notificazione e per il deposito della relativa prova.
- La necessità di acquisire una relazione amministrativa motivata e documentata su una questione decisiva, quale l'equipollenza del titolo di studio rispetto ai requisiti di una classe concorsuale, giustifica il rinvio della trattazione cautelare e impedisce una decisione immediata sulle questioni di rito e di merito.
- L'eccezione di irricevibilità che richieda un approfondimento non può essere definita immediatamente quando la causa necessita di integrazione del contraddittorio e di acquisizione di elementi istruttori rilevanti.
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