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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05206/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva proposto davanti al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2087 c.c. della società datrice di lavoro per asserite condotte di mobbing e/o straining che lo avrebbero indotto a dimettersi nel 2016, con richiesta di risarcimento dei danni e di riassunzione sul presupposto della prosecuzione dell'attività presso altro soggetto. Il tribunale aveva dichiarato improcedibile il ricorso ritenendo che, non essendo stata chiesta l'invalidità delle dimissioni, la controversia avesse natura meramente risarcitoria e dovesse seguire il rito fallimentare, con attrazione della questione nell'ambito delle pretese creditorie verso la società fallita. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo la violazione dell'art. 409 c.p.c. e sostenendo che la controversia, in quanto inerente al rapporto di lavoro e alle condotte datoriali, dovesse restare nella competenza funzionale del giudice del lavoro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha osservato che la controversia tra sezione lavoro e sezione fallimentare dello stesso ufficio giudiziario non integra una questione di competenza, ma di mera ripartizione interna degli affari, e che il provvedimento impugnato aveva in realtà deciso sul rito, dichiarando improcedibile il ricorso perché soggetto al rito fallimentare. Di conseguenza, il mezzo corretto di impugnazione era l'appello e non il regolamento di competenza. Nessuna pronuncia sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come norma denunciata nel motivo, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il mezzo di impugnazione è stato ritenuto erroneo.

  • art. 409 c.p.c.

    Il ricorrente lo invocava per sostenere la competenza del giudice del lavoro, ma la Corte ha ritenuto assorbito il tema per l'inammissibilità del regolamento.

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è inammissibile quando la controversia riguarda la ripartizione interna degli affari tra sezioni dello stesso ufficio giudiziario, non una vera questione di competenza.

  • art. 2087 c.c.

    È la base normativa della domanda risarcitoria per asserita condotta datoriale lesiva dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

  • art. 13 comma quater d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando la controversia è devoluta a diverse sezioni del medesimo tribunale, il problema non è di competenza in senso tecnico ma di riparto interno degli affari; il regolamento di competenza non è quindi il mezzo esperibile.
  • Se il giudice qualifica in modo inequivoco la questione come attinente al rito e non alla competenza, il mezzo di impugnazione va individuato secondo il principio dell'apparenza, cioè in base alla qualificazione contenuta nel provvedimento impugnato.
  • La dichiarazione di improcedibilità fondata sull'applicazione del rito ritenuto corretto va impugnata con l'appello e non con il regolamento di competenza.
  • Le domande di accertamento di responsabilità datoriale e di risarcimento del danno collegate al rapporto di lavoro non mutano, di per sé, il regime del mezzo di impugnazione se il giudice di merito ha deciso solo una questione di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termineLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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