Sentenza del 02/03/2023 n. 6278 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano quattro avvisi di accertamento (IRES, IRAP e altro) emessi nei confronti della Dubai Business LLP («società esterovestita») ritenuta avere domicilio fiscale effettivo in Italia presso la Ellebiemme Immobili di Prestigio Srl; gli avvisi erano stati notificati ai ricorrenti per il loro ruolo di amministratori di fatto. In Cassazione i ricorrenti deducevano plurime nullità e vizi di motivazione, vizio di extrapetizione per aver imputato i redditi della società ai soci/alle persone fisiche senza rispettare l'oggetto del giudizio, mancata notifica e difetti di litisconsorzio, errata applicazione delle regole di residenza fiscale societaria (art. 73, comma 3 T.U.I.R.), nonché violazioni procedurali e di diritto sostanziale con riguardo a responsabilità dei liquidatori e imputazione “per trasparenza” dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondati il nono e il quattordicesimo motivo (extrapetizione e indebita estensione della decisione rispetto all'oggetto del giudizio, nonché indebita attribuzione dei redditi ai ricorrenti in qualità di liquidatori/soci senza che ciò fosse oggetto degli avvisi), ha dichiarato inammissibili o non fondati altri motivi (tra cui questioni di notifica e litisconsorzio ritenute non ostative) e ha cassato la sentenza della C.T.R. in relazione ai motivi accolti, rinviando il giudizio alla Corte territoriale di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte ricorda il contenuto del vizio denunciabile (omesso esame di fatto decisivo) e i rigori richiesti dalla norma: il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, la fonte documentale, la discussione processuale e la decisività. Ha applicato tale principio per valutare l'ammissibilità di alcuni motivi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3 (T.U.I.R.)
La norma indica i criteri alternativi e paritetici di collegamento per la residenza fiscale delle società (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale). La Corte richiama la giurisprudenza che impone di attenersi a questi criteri e osserva che il giudice d'appello non poteva imputare i redditi ai soci oltre il perimetro dell'accertamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 17, 20, 53
Norme procedurali del processo tributario richiamate dalle parti; la Corte ha esaminato le eccezioni processuali mosse (notifica, nullità) e ha rigettato alcune posizioni, ritenendo non fondata la doglianza sulla mancata notifica dell'appello alla società quando gli atti erano stati notificati agli amministratori di fatto e questi si erano difesi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Norma sulla notifica degli atti tributari e soggetti legittimati; i ricorrenti sostenevano che l'avviso avrebbe dovuto essere notificato ad altra società socia (First Class Real Estate Srl), ma la Corte ha ritenuto che l'appello notificato agli amministratori di fatto non rendesse invalido il processo nei termini denunciati.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
Norma sulla responsabilità personale a titolo di responsabilità tributaria dei soggetti diversi dalla società (liquidatori, amministratori). La Corte ha osservato che la sentenza d'appello aveva fatto ricorso a profili di responsabilità dei liquidatori che non erano coerenti con l'oggetto del giudizio e senza che vi fosse stato un accertamento nei confronti della società coinvolta; pertanto la parte di decisione fondata su tale teoria è stata cassata.
D.L. n. 269 del 2003
I ricorrenti richiamavano la disciplina che limita l'applicazione di sanzioni amministrative alla società; però la Corte ha ritenuto il relativo motivo di doglianza inammissibile e non si è pronunciata sul merito della questione.
art. 101 c.p.c., comma 2
Richiede che il giudice dia la possibilità di replicare quando introduce d'ufficio questioni nuove; i ricorrenti lamentavano che la C.T.R. avesse introdotto d'ufficio la questione della trasparenza senza dare termini per dedurre. La Corte ha ritenuto che parte di quella impostazione eccedesse l'oggetto del giudizio e ha cassato la decisione su tal punto.
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la C.T.R. avesse pronunciato al di fuori dell'oggetto processuale (extrapetizione) imputando redditi ai ricorrenti in misura e per ragioni non dedotte dall'ufficio.
art. 5 T.U.I.R. e art. 53 Cost.
Richiamati in riferimento ai principi di capacità contributiva e alla disciplina di imputazione dei redditi; la Corte ha richiamato la necessità che la tassazione rispetti i criteri normativi e non possa essere decisa oltre il perimetro dell'accertamento.
Massime di principio
- Il giudice non può decidere su questioni non poste dall'ufficio o dalle parti (divieto di extrapetizione): ogni imputazione fiscale deve rimanere entro l'oggetto degli avvisi e delle difese; se il giudice introduce questioni nuove deve consentire alle parti di replicare.
- Per valutare la residenza fiscale di una società estera occorre applicare i criteri alternativi dell'art. 73, comma 3 T.U.I.R. (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale): l'accertamento deve dimostrare quale criterio ricorra e non è sufficiente una valutazione generica o un mero aggancio alla gestione italiana tramite soggetti domiciliati in Italia.
- La notifica degli atti tributari deve rispettare i destinatari legittimati: tuttavia, quando l'atto è stato notificato agli amministratori di fatto che rappresentano e hanno gestito la società e questi si son costituiti e difesi, la mancata notifica alla sede estera non sempre determina nullità inoppugnabile del processo.
- L'imputazione dei redditi 'per trasparenza' ai soci richiede una corretta individuazione formale dei soci e della percentuale di partecipazione: non è lecito ribaltare redditi societari su persone fisiche senza che ciò sia stato formalmente accertato e senza rispettare le regole di proporzionalità e tassazione (IRES vs IRPEF).
- Le questioni relative alla responsabilità dei liquidatori o all'applicazione di norme sanzionatorie speciali (es. D.L. 269/2003) devono essere trattate correttamente nel giudizio e non possono costituire la base di una decisione se non risultano dagli atti e dalle contestazioni poste in essere.
- Chi impugna in Cassazione per omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. deve indicare con precisione il fatto storico omesso, la sua fonte, la discussione processuale e la sua decisività, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando si sospetta esterovestizione o residenza fittizia, l'accertamento deve essere supportato da evidenze concrete (gestione effettiva, decisioni, sede amministrativa) e l'Ufficio deve mirare la notifica e l'oggetto dell'accertamento alle persone/enti effettivamente coinvolti.
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