Ordinanza n. 3316/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della carriera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un’azione di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e ha presentato, in via incidentale, domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Il testo non individua il provvedimento contestato né espone specifici motivi di illegittimità o le ragioni sostanziali della pretesa di ricostruzione della carriera.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato la domanda cautelare. Senza pregiudicare ogni ulteriore e più approfondita valutazione, ha rilevato che il pregiudizio dedotto è principalmente economico e comunque suscettibile di riparazione successiva quanto ai profili giuridici. Ha quindi accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza di trattazione del merito al 18 novembre 2026. Non è stata disposta una sospensione sostanziale dell’atto; le spese sono state rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
In presenza di un pregiudizio non irreparabile, il giudice può definire la cautela mediante fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Quando il pregiudizio dedotto in sede cautelare è principalmente economico o comunque riparabile ex post, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza di merito senza sospendere o modificare sostanzialmente il provvedimento impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una definitiva valutazione della fondatezza della domanda né pregiudica gli ulteriori approfondimenti nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
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